INAIL - NUOVE FUNZIONALITÀ IN “PUNTO CLIENTE” - NOTA DEL 30 GENNAIO 2012

 

Con istruzioni operative del 30 gennaio 2012, riprodotte in allegato, L’Inail ha dato notizia delle nuove funzionalità disponibili nella Sezione “Punto Cliente” del sito internet www.inail.it.

In particolare, al Paragrafo 2, le menzionate istruzioni operative comunicano l’attivazione del nuovo profilo relativo alle “Società capogruppo”.

Secondo quanto evidenziato dall’Inail al riguardo:

- tale profilo è riservato agli utenti che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, svolgono gli adempimenti previdenziali per conto delle società del gruppo, su delega di queste; l’art. 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, al co. 1, prevede che i gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e del Decreto-Legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all’art. 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.

Ai sensi del co. 3 dello stesso art. 31, la suddetta disposizione non rileva ai fini dell’individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.

Si ricorda che la norma civilistica sopra richiamata stabilisce che per società controllate devono intendersi: le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono invece considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole (l’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa).

- i soggetti registrati nel profilo di cui trattasi sono abilitati a tutti i servizi previsti per gli adempimenti riferiti all’obbligo assicurativo (denunce, istanze, autoliquidazione, ecc.);

- le credenziali di accesso sono rilasciate, dall’operatore per i servizi internet di Sede, al legale rappresentante della società capogruppo;

- i moduli per la richiesta di abilitazione ai servizi telematici sono reperibili sul portale web dell’Istituto, attraverso il percorso: Assicurazione – Modulistica – Download dei modelli – Abilitazione ai servizi di Punto Cliente.

L’Inail precisa altresì che il sistema rilascia al legale rappresentante il provvedimento di abilitazione con l’indicazione del codice utente (cosiddetta “username”, ovvero il suo codice fiscale alfanumerico) e la password provvisoria da personalizzare. Una volta attivata l’utenza, il legale rappresentante della società capogruppo può creare le utenze degli operatori “subdelegati” (che, a loro volta, attiveranno le proprie utenze in “Punto Cliente”) e può inserire in delega i codici ditta delle società controllate dalla capogruppo.

In merito alla gestione delle variazioni dei dati registrati, l’INAIL segnala che è prevista, per l’operatore internet di Sede, la variazione della denominazione della società capogruppo a parità di codice fiscale, nonché la variazione del legale rappresentante con sostituzione di un nuovo codice fiscale (subentro).

Per un maggiore dettaglio si fa rinvio al Manuale “Servizi telematici in Punto Cliente riservati agli intermediari”, consultabile, in allegato alle istruzioni operative in esame, sul sito internet dell’Istituto.