INAIL - NUOVE
FUNZIONALITÀ IN “PUNTO CLIENTE” - NOTA DEL 30 GENNAIO 2012
Con istruzioni operative
del 30 gennaio 2012, riprodotte in allegato, L’Inail ha dato notizia delle
nuove funzionalità disponibili nella Sezione “Punto Cliente” del sito internet
www.inail.it.
In particolare, al
Paragrafo 2, le menzionate istruzioni operative comunicano l’attivazione del
nuovo profilo relativo alle “Società capogruppo”.
Secondo quanto evidenziato
dall’Inail al riguardo:
- tale profilo è riservato
agli utenti che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, svolgono gli adempimenti previdenziali per conto delle
società del gruppo, su delega di queste; l’art. 31 del D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276, al co. 1, prevede che i
gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e del
Decreto-Legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli
adempimenti di cui all’art. 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, alla società
capogruppo per tutte le società controllate e collegate.
Ai sensi del co. 3 dello stesso art. 31, la suddetta disposizione non
rileva ai fini dell’individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni
contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.
Si ricorda che la norma
civilistica sopra richiamata stabilisce che per società controllate devono
intendersi: le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; le società in cui un’altra società
dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di
un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono invece considerate
collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza
notevole (l’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere
esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni
quotate in borsa).
- i soggetti registrati nel
profilo di cui trattasi sono abilitati a tutti i servizi previsti per gli
adempimenti riferiti all’obbligo assicurativo (denunce, istanze,
autoliquidazione, ecc.);
- le credenziali di accesso
sono rilasciate, dall’operatore per i servizi internet di Sede, al legale rappresentante
della società capogruppo;
- i moduli per la richiesta
di abilitazione ai servizi telematici sono reperibili sul portale web
dell’Istituto, attraverso il percorso: Assicurazione – Modulistica – Download
dei modelli – Abilitazione ai servizi di Punto Cliente.
L’Inail precisa altresì che
il sistema rilascia al legale rappresentante il provvedimento di abilitazione
con l’indicazione del codice utente (cosiddetta “username”, ovvero il suo
codice fiscale alfanumerico) e la password provvisoria da personalizzare. Una
volta attivata l’utenza, il legale rappresentante della società capogruppo può
creare le utenze degli operatori “subdelegati” (che, a loro volta, attiveranno
le proprie utenze in “Punto Cliente”) e può inserire in delega i codici ditta delle
società controllate dalla capogruppo.
In merito alla gestione
delle variazioni dei dati registrati, l’INAIL segnala che è prevista, per
l’operatore internet di Sede, la variazione della denominazione della società
capogruppo a parità di codice fiscale, nonché la variazione del legale
rappresentante con sostituzione di un nuovo codice fiscale (subentro).
Per un maggiore dettaglio
si fa rinvio al Manuale “Servizi telematici in Punto Cliente riservati agli
intermediari”, consultabile, in allegato alle istruzioni operative in esame,
sul sito internet dell’Istituto.