INAIL - TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO - SANZIONI COMMINATE PER CARENZA FORMATIVA DELL’APPRENDISTA - NOTA N. 434/2012

                  

L’Inail con nota n. 434/2012, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle nuove disposizioni inerenti l’apprendistato contemplate dal D.lgs. n. 167/2011 (cfr. Not. 12/2012).

L’Istituto evidenzia come l’impianto normativo preveda ipotesi sanzionatorie differenti in presenza di inadempimento nell’erogazione della formazione e di inosservanza dei principi cardine del contratto.

Nella prima ipotesi, qualora la carenza formativa risulti comunque recuperabile, solo il personale ispettivo del Ministero del lavoro può adottare il provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del d.lgs. n.124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

In tale fattispecie, il personale ispettivo dell’Inail dovrà quindi segnalare l’inadempimento formativo alla Dpl competente.

Nel caso, invece, dell’inosservanza dei principi concernenti l’attuazione del rapporto di apprendistato sono state previste nuove sanzioni amministrative, contestabili da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

La nota, nel rammentare quanto già precisato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 29/2011 anch’essa allegata alla presente, ribadisce, inoltre, che, in carenza della forma scritta del contratto e della comunicazione al Centro per l’impiego, sarà applicata la sanzione per “lavoro nero”, con impossibilità di regolarizzare il rapporto.

In merito all’applicabilità ai premi assicurativi del regime contributivo agevolato previsto dalla L. n. 223/1991 per l’assunzione dei lavoratori in mobilità, occorre attendere le determinazioni del Ministero del lavoro, cui é stata inoltrata dall’Inail specifica richiesta di parere.

 

Inail

 

Roma, 23 gennaio 2012

 

Nota n. 434

 

Oggetto: Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, “Testo Unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”.

Con riferimento all’argomento in oggetto e, a scioglimento della riserva contenuta nella nota del 5.12.2011 - Prot. 8082, si forniscono indicazioni operative per il personale ispettivo dell’Istituto, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 167/2011, oggetto della circolare n. 29/20111 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come noto il nuovo impianto normativo di cui al T.U. 167/2011, diversifica le ipotesi sanzionatorie legate all’utilizzo delle differenti tipologie di apprendistato2, distinguendole tra inadempimento formativo e inosservanza dei principi.

In merito all’inadempimento formativo, nei casi in cui la carenza formativa risulti comunque recuperabile, l’art. 7, comma 1 attribuisce al solo personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare il provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

Per tale fattispecie, pertanto, il personale ispettivo dell’Istituto, qualora riscontri nel contratto di apprendistato in corso di esecuzione un inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, provvederà a segnalarlo, con le consuete modalità, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (già DPL).

Per quanto concerne invece l’inosservanza dei principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato3, il Decreto Legislativo in parola ha previsto nuove sanzioni amministrative4 ed ha esteso il potere di contestazione di tali sanzioni (diffidabili ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 124/20045) a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

In merito alla contestazione delle violazioni suddette, di competenza anche dei funzionari di vigilanza dell’Istituto, il Ministero del Lavoro, nella circolare in parola,tra l’altro, ha precisato che:

- il personale ispettivo deve procedere, innanzitutto, alla verifica in ordine all’attuazione dei principi di che trattasi e, in secondo luogo, alla verifica circa la concreta attuazione di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;

- la previsione della procedura della diffida in relazione alla forma scritta del contratto consente la regolarizzazione non solo nei casi in cui il contratto dì apprendistato differisce nel contenuto da quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma anche nei casi in cui la forma scritta sia del tutto assente;

- l’obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto non può considerarsi adempiuto con la sola consegna, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008 (conv. dalla legge n. 133/2008) della copia di comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, me è necessario che al lavoratore sia stato consegnato anche il contratto individuale di lavoro;

- la sanzione amministrativa va applicata anche nei casi in cui la formalizzazione per iscritto del contratto di apprendistato risulti successiva alla instaurazione del rapporto, ovvero difforme o incompleta relativamente ai contenuti previsti e resi obbligatori dal CCNL applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica ispettiva.

Inoltre, qualora nel corso degli accertamenti ispettivi si rilevi l’omessa forma scritta del contratto e la mancata comunicazione al Centro per l’impiego6, deve essere comminata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la sanzione amministrativa per “lavoro nero”, con la conseguente impossibilità di una regolarizzazione di tale rapporto come “contratto di apprendistato”.

Il Testo Unico in parola prevede anche la possibilità di assumere, con contratto di apprendistato, i lavoratori in mobilità7, al fine della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con applicazione:

- delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966 (giusta causa o giustificato motivo);

- del regime contributivo agevolato di cui all’art. 25, c. 9 della Legge n. 223/1991 (contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto mesi);

- dell’incentivo di cui all’art. 8, c. 4, L. n. 223/1991 (contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e per il periodo massimo previsto dalla norma stessa, a cui si rinvia).

In merito all’applicabilità ai premi Inail del regime contributivo agevolato previsto dalla Legge n.223/1991,. si precisa che sì è in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui è stata inoltrata specifica richiesta di parere. Da ultimo, nel rinviare al decreto in argomento e alla circolare Ministeriale n. 29/2011, si invitano i funzionari di vigilanza ad utilizzare la modulistica presente in procedura vigilanza ispettiva per la compilazione del rapporto di cui all’articolo 17 della Legge n. 689/1981.

 

Note:

1 reperibile nel minisito della D.C.Rischi - Ufficio Vigilanza assicurativa- indirizzi normativi    ed operativi

2 Art. 1, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 167/2011

3 D. Lgs. n. 167/2011, art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).

4 v. nota D.C. Rischi prot. n. 8082 del 5. 12.2011-

5 art. 13 D. Lgs. n. 124/2004, come sostituito dall’art. 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

6 V.circolare MLPS n. 29/2011, ultima pagina.

7 V. art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 167/201 1.