INAIL - TESTO UNICO
DELL’APPRENDISTATO - SANZIONI COMMINATE PER CARENZA FORMATIVA DELL’APPRENDISTA
- NOTA N. 434/2012
L’Inail con nota n.
434/2012, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito ulteriori
chiarimenti sulle nuove disposizioni inerenti l’apprendistato contemplate dal
D.lgs. n. 167/2011 (cfr. Not. 12/2012).
L’Istituto evidenzia come
l’impianto normativo preveda ipotesi sanzionatorie differenti in presenza di
inadempimento nell’erogazione della formazione e di inosservanza dei principi
cardine del contratto.
Nella prima ipotesi,
qualora la carenza formativa risulti comunque recuperabile, solo il personale ispettivo
del Ministero del lavoro può adottare il provvedimento di disposizione di cui
all’art. 14 del d.lgs. n.124/2004, assegnando un congruo termine al datore di
lavoro per adempiere.
In tale fattispecie, il
personale ispettivo dell’Inail dovrà quindi segnalare l’inadempimento formativo
alla Dpl competente.
Nel caso, invece,
dell’inosservanza dei principi concernenti l’attuazione del rapporto di
apprendistato sono state previste nuove sanzioni amministrative, contestabili
da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di
lavoro e previdenza.
La nota, nel rammentare
quanto già precisato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 29/2011
anch’essa allegata alla presente, ribadisce, inoltre, che, in carenza della
forma scritta del contratto e della comunicazione al Centro per l’impiego, sarà
applicata la sanzione per “lavoro nero”, con impossibilità di regolarizzare il
rapporto.
In merito all’applicabilità
ai premi assicurativi del regime contributivo agevolato previsto dalla L. n. 223/1991
per l’assunzione dei lavoratori in mobilità, occorre attendere le
determinazioni del Ministero del lavoro, cui é stata inoltrata dall’Inail
specifica richiesta di parere.
Inail
Roma, 23 gennaio 2012
Nota n. 434
Oggetto: Decreto Legislativo 14 settembre
2011, n. 167, “Testo Unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma
30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”.
Con riferimento
all’argomento in oggetto e, a scioglimento della riserva contenuta nella nota
del 5.12.2011 - Prot. 8082, si forniscono indicazioni
operative per il personale ispettivo dell’Istituto, ai fini dell’applicazione
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 167/2011, oggetto della
circolare n. 29/20111 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Come noto il nuovo impianto
normativo di cui al T.U. 167/2011, diversifica le ipotesi sanzionatorie legate
all’utilizzo delle differenti tipologie di apprendistato2, distinguendole tra
inadempimento formativo e inosservanza dei principi.
In merito all’inadempimento
formativo, nei casi in cui la carenza formativa risulti comunque recuperabile,
l’art. 7, comma 1 attribuisce al solo personale ispettivo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare il provvedimento di
disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
Per tale fattispecie,
pertanto, il personale ispettivo dell’Istituto, qualora riscontri nel contratto
di apprendistato in corso di esecuzione un inadempimento nell’erogazione della
formazione prevista nel piano formativo individuale, provvederà a segnalarlo,
con le consuete modalità, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente
(già DPL).
Per quanto concerne invece
l’inosservanza dei principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei
rapporti di apprendistato3, il Decreto Legislativo in parola ha previsto nuove
sanzioni amministrative4 ed ha esteso il potere di contestazione di tali
sanzioni (diffidabili ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
n. 124/20045) a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in
materia di lavoro e previdenza.
In merito alla
contestazione delle violazioni suddette, di competenza anche dei funzionari di
vigilanza dell’Istituto, il Ministero del Lavoro, nella circolare in parola,tra
l’altro, ha precisato che:
- il personale ispettivo
deve procedere, innanzitutto, alla verifica in ordine all’attuazione dei
principi di che trattasi e, in secondo luogo, alla verifica circa la concreta
attuazione di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
- la previsione della
procedura della diffida in relazione alla forma scritta del contratto consente
la regolarizzazione non solo nei casi in cui il contratto dì apprendistato
differisce nel contenuto da quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma
anche nei casi in cui la forma scritta sia del tutto assente;
- l’obbligo di
formalizzazione per iscritto del contratto non può considerarsi adempiuto con
la sola consegna, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008 (conv. dalla legge n. 133/2008) della copia di comunicazione
di assunzione al Centro per l’impiego, me è necessario che al lavoratore sia
stato consegnato anche il contratto individuale di lavoro;
- la sanzione amministrativa
va applicata anche nei casi in cui la formalizzazione per iscritto del
contratto di apprendistato risulti successiva alla instaurazione del rapporto,
ovvero difforme o incompleta relativamente ai contenuti previsti e resi
obbligatori dal CCNL applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di
verifica ispettiva.
Inoltre, qualora nel corso
degli accertamenti ispettivi si rilevi l’omessa forma scritta del contratto e
la mancata comunicazione al Centro per l’impiego6, deve essere comminata, nel
rispetto delle disposizioni vigenti, la sanzione amministrativa per “lavoro
nero”, con la conseguente impossibilità di una regolarizzazione di tale
rapporto come “contratto di apprendistato”.
Il Testo Unico in parola
prevede anche la possibilità di assumere, con contratto di apprendistato, i
lavoratori in mobilità7, al fine della loro qualificazione o riqualificazione
professionale, con applicazione:
- delle disposizioni in
materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966 (giusta
causa o giustificato motivo);
- del regime contributivo
agevolato di cui all’art. 25, c. 9 della Legge n. 223/1991 (contribuzione pari
al 10% per un periodo di diciotto mesi);
- dell’incentivo di cui
all’art. 8, c. 4, L. n. 223/1991 (contributo mensile pari al 50% dell’indennità
di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e per il periodo
massimo previsto dalla norma stessa, a cui si rinvia).
In merito all’applicabilità
ai premi Inail del regime contributivo agevolato previsto dalla Legge
n.223/1991,. si precisa che sì è in attesa di conoscere le determinazioni del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui è stata inoltrata specifica
richiesta di parere. Da ultimo, nel rinviare al decreto in argomento e alla
circolare Ministeriale n. 29/2011, si invitano i funzionari di vigilanza ad
utilizzare la modulistica presente in procedura vigilanza ispettiva per la
compilazione del rapporto di cui all’articolo 17 della Legge n. 689/1981.
Note:
1 reperibile nel minisito
della D.C.Rischi - Ufficio Vigilanza assicurativa-
indirizzi normativi ed operativi
2 Art. 1, commi 1 e 2 del
D. Lgs. n. 167/2011
3 D. Lgs.
n. 167/2011, art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).
4 v. nota D.C. Rischi prot. n. 8082 del 5. 12.2011-
5 art. 13 D. Lgs. n. 124/2004, come sostituito dall’art. 33 della legge
4 novembre 2010, n. 183.
6 V.circolare
MLPS n. 29/2011, ultima pagina.
7 V. art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 167/201 1.