INAIL
- AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI
APPRENDISTATO DI LAVORATORI IN MOBILITÀ - NOTA ISTITUTO DEL 15 FEBBRAIO 2012
Con
nota del 15 febbraio 2012, l’Inail ha comunicato che il Ministero del Lavoro,
dalla stessa interpellato in merito all’interpretazione dell’art. 7, co. 4, del D.Lgs. 14 settembre
2011, n. 167 (Cfr. Not. n. 12/2011), si è espresso
nel senso dell’inapplicabilità ai premi assicurativi dovuti all’Istituto dello
specifico regime contributivo agevolato e dell’incentivo economico di cui,
rispettivamente, all’art. 25, co. 9, ed all’art. 8, co. 4, della L. 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di
assunzione, con contratto di apprendistato, di lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità.
Si
rammenta a tal proposito che il Ministero del Lavoro si è espresso
sull’inapplicabilità ai premi assicurativi dovuti all’Inail per il regime
contributivo agevolato e l’incentivo economico di cui alla L. n. 223/91, nei
casi di assunzione, con contratto di apprendistato, di lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità
L’art.
25, co. 9, della L. n. 223/1991, dispone che, in caso
di assunzione di lavoratori in mobilità con un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, i datori di lavoro beneficiano di una quota di contribuzione a
proprio carico pari, per i primi diciotto mesi, a quella ridotta prevista per
gli apprendisti.
Ai
sensi dell’art. 8, co. 4, della medesima legge, ove
l’assunzione avvenga anche a tempo pieno è riconosciuto, per ogni mensilità di
retribuzione erogata, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di
mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un massimo di dodici mesi,
ovvero di ventiquattro nel caso di soggetti ultracinquantenni, o di trentasei
per le imprese operanti nel Mezzogiorno. Si ricorda che i lavoratori del nostro
settore non beneficiano dell’indennità di mobilità.
In via
preliminare, la nota in discorso ricorda che già nella circolare n. 24 del 4
maggio 1992 la Direzione Generale dell’Istituto aveva ritenuto non applicabili
ai premi Inail le agevolazioni contributive riconosciute dalla L. n. 223/1991
alle aziende che procedono all’assunzione di lavoratori in mobilità con
contratto a termine (art. 8, co. 2) o a tempo
indeterminato (art. 25, co. 9), ovvero diano corso ad
assunzioni mediante contratto di reinserimento (art. 20).
A norma
dell’art. 8, co. 2, della L. n. 223/1991, per i
lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine di durata non
superiore a dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di
lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. Il beneficio contributivo
spetta per ulteriori dodici mesi nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato.
Nella
circolare n. 24/1992, L’Inail ha rilevato che le norme contenute negli articoli
8, co. 2, 20 e 25, co. 9,
della L. n. 223/1991, non fanno alcun riferimento ai premi ma evidenziano
aspetti che sono estranei alla contribuzione Inail e caratteristici, invece, di
quella Inps.
La
stessa circolare ha inoltre sottolineato la circostanza che la L. n. 223/1991
non prevede la copertura finanziaria per l’applicazione dei benefici in
discorso anche all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Al fine
di dirimere il contenzioso originato da tale orientamento, l’art. 68, co. 6, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che
“l’articolo 8, co. 2, della L. 23 luglio 1991, n.
223, si interpreta nel senso che il beneficio ivi previsto non si applica ai
premi INAIL”.
La
Corte Costituzionale ha vagliato la legittimità costituzionale di quest’ultima
disposizione, della quale avevano dubitato alcuni giudici di merito ed anche la
Corte di Cassazione.
Con
sentenza n. 291 del 10 luglio - 4 agosto 2003, l’Alta Corte si è
definitivamente pronunciata al riguardo, dichiarando non fondata la questione
di legittimità costituzionale della norma censurata.
A
seguito della suddetta sentenza, L’Inail ha diramato una nota operativa in data
5 settembre 2003, con la quale ha ribadito che le agevolazioni disposte dalla
L. n. 223/1991, non possono essere estese ai premi INAIL, in relazione non solo
all’ipotesi di cui all’art. 8, co. 2, ma anche a
quelle di cui all’art. 20 ed all’art. 25, co. 9, del
medesimo provvedimento.
Da
ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14316 del 20 giugno 2007, ha
confermato che l’agevolazione prevista dall’art. 25, co.
9, della L. n. 223/1991, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
assunti con contratto a tempo indeterminato non può essere applicata ai premi
assicurativi. La sentenza della Corte di Cassazione n. 14316/2006 ha, in
particolare, escluso che la non operatività del beneficio in questione
relativamente ai premi Inail trovi il suo fondamento esclusivamente nella norma
interpretativa di cui all’art. 68, co. 6, della L. n.
338/2000, con conseguente inapplicabilità della relativa regola all’ipotesi di
cui all’art. 25, co. 9, della L. n. 223/1991, non
menzionata dalla norma interpretativa stessa.
Al
contrario, l’interpretazione che la norma interpretativa ha imposto quanto
all’art. 8, co. 2, della L. n. 223/1991, può
ricavarsi dallo stesso testo di quest’ultima disposizione e, quindi, anche dal
testo dell’art. 25, co. 9.
Tutto
ciò premesso, la nota in argomento rimarca che il Ministero del Lavoro, nel
parere formulato in merito al disposto dell’art. 7, co.
4, del D.Lgs. n. 167/2011, ha escluso l’applicabilità
del regime agevolativo disciplinato dalla L. n.
223/1991 anche nei casi di assunzione, con contratto di apprendistato, di
lavoratori in mobilità, sulla base delle seguenti considerazioni:
- il
citato art. 7, co. 4, richiama il regime agevolativo degli articoli 8 e 25 della L. n. 223/1991, la
cui formulazione letterale prevede benefici riferiti ai contributi posti a
carico del datore di lavoro, ma senza alcun riferimento ai premi dovuti
all’Inail;
-
l’art. 68, co. 6, della L. n. 338/2000, quale norma
di interpretazione autentica, impone la soluzione adottata, considerato che,
diversamente, verrebbero disciplinate in maniera difforme situazioni
assimilabili, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, con
conseguente disparità di trattamento;
- il
rinvio effettuato dall’art. 7, co. 4, deve intendersi
riferito alla disposizione nel suo complessivo contenuto materiale, compresi
gli interventi interpretativi di cui la stessa ha formato oggetto nel corso
degli anni.
- omissis -