D.LGS. N. 151/2011 - INPS -
MODALITÀ DI CALCOLO IN CASO DI
FRUIZIONE DI RIPOSI GIORNALIERI “PER ALLATTAMENTO”
NEL PERIODO DI RIFERIMENTO - MESSAGGIO N. 2781/2012
Con messaggio n. 2781 del
16 febbraio 2012, l’Inps ha fornito le istruzioni di seguito evidenziate, in
risposta alle richieste di chiarimenti pervenute circa la determinazione della
retribuzione media giornaliera per il calcolo dell’indennità di congedo
parentale qualora la lavoratrice madre, nel periodo di riferimento (cioè, nel
periodo di paga mensile o quadrisettimanale
precedente quello di inizio del congedo parentale), abbia fruito dei riposi
giornalieri “per allattamento”, di cui agli articoli 39-46 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
In primo luogo, l’Istituto
osserva che, ai fini di interesse, la retribuzione media globale giornaliera è
generalmente determinata tenendo conto non solo degli emolumenti corrisposti
dal datore di lavoro in ragione dell’attività lavorativa prestata dalla
lavoratrice nel periodo di riferimento, ma anche delle indennità alla stessa
erogate per le ore di allattamento fruite nel medesimo periodo.
A parere dell’Inps, questa
soluzione interpretativa trova fondamento negli articoli 36 e 37 della
Costituzione, nonché nel combinato disposto degli articoli 39 e 43 del D.Lgs. n. 151/2001, in forza del quale i periodi di riposo
“per allattamento”, indennizzati in misura pari all’intero ammontare della
retribuzione, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro.
Le citate disposizioni –
sottolinea l’Istituto – sono volte a garantire, alla lavoratrice madre che
beneficia dei riposi in discorso, il trattamento economico che la stessa
avrebbe percepito ove non si fosse astenuta a tale titolo; la medesima “ratio” deve pertanto applicarsi anche ai fini della
determinazione della retribuzione giornaliera di riferimento utile al calcolo
dell’indennità di cui trattasi.
A sostegno del suddetto
orientamento, l’Inps richiama altresì il criterio di calcolo della retribuzione
media globale giornaliera stabilito dall’art. 23, co.
5, lettera b), del D.Lgs. n. 151/2001, nei confronti
delle operaie dei settori non agricoli, laddove, per esigenze organizzative
contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della
lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato nel periodo di riferimento
risulti inferiore rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro della
categoria.
In tali ipotesi, la
retribuzione media giornaliera si determina dividendo l’ammontare complessivo
degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuate e moltiplicando il
quoziente così ottenuto per il numero delle ore contrattualmente previste nella
giornata.
In attuazione del criterio
di calcolo sopra riportato si ricava, in definitiva, una base retributiva di
riferimento equivalente a quella che la lavoratrice avrebbe percepito qualora
avesse praticato interamente l’orario di lavoro previsto dalle disposizioni
contrattuali.
Di conseguenza, nel caso in
cui il datore di lavoro considerasse i soli emolumenti corrisposti in relazione
dell’attività svolta (con esclusione quindi delle indennità anticipate per i
riposi giornalieri), la base retributiva di riferimento dovrebbe essere
comunque quantificata secondo il criterio di calcolo indicato dalla menzionata
norma.
Da ultimo, l’Istituto
rimarca che le indicazioni suesposte devono ritenersi valide anche per:
- il calcolo dell’indennità
di maternità (o paternità), spettante in ragione di un eventuale successivo
evento (parto o adozione/affidamento), per i periodi che si collocano nel mese
successivo a quello di fruizione dei riposi per allattamento;
- la determinazione della
base retributiva giornaliera utile ai fini della liquidazione dell’indennità di
malattia, qualora l’evento si manifesti nel mese successivo a
quello in cui la lavoratrice o il lavoratore abbiano usufruito di riposi per
allattamento.