D.LGS. N. 151/2011 - INPS - MODALITÀ DI CALCOLO IN CASO DI FRUIZIONE DI RIPOSI GIORNALIERI “PER ALLATTAMENTO” NEL PERIODO DI RIFERIMENTO - MESSAGGIO N.  2781/2012

 

Con messaggio n. 2781 del 16 febbraio 2012, l’Inps ha fornito le istruzioni di seguito evidenziate, in risposta alle richieste di chiarimenti pervenute circa la determinazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo dell’indennità di congedo parentale qualora la lavoratrice madre, nel periodo di riferimento (cioè, nel periodo di paga mensile o quadrisettimanale precedente quello di inizio del congedo parentale), abbia fruito dei riposi giornalieri “per allattamento”, di cui agli articoli 39-46 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

In primo luogo, l’Istituto osserva che, ai fini di interesse, la retribuzione media globale giornaliera è generalmente determinata tenendo conto non solo degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro in ragione dell’attività lavorativa prestata dalla lavoratrice nel periodo di riferimento, ma anche delle indennità alla stessa erogate per le ore di allattamento fruite nel medesimo periodo.

A parere dell’Inps, questa soluzione interpretativa trova fondamento negli articoli 36 e 37 della Costituzione, nonché nel combinato disposto degli articoli 39 e 43 del D.Lgs. n. 151/2001, in forza del quale i periodi di riposo “per allattamento”, indennizzati in misura pari all’intero ammontare della retribuzione, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

Le citate disposizioni – sottolinea l’Istituto – sono volte a garantire, alla lavoratrice madre che beneficia dei riposi in discorso, il trattamento economico che la stessa avrebbe percepito ove non si fosse astenuta a tale titolo; la medesima “ratio” deve pertanto applicarsi anche ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera di riferimento utile al calcolo dell’indennità di cui trattasi.

A sostegno del suddetto orientamento, l’Inps richiama altresì il criterio di calcolo della retribuzione media globale giornaliera stabilito dall’art. 23, co. 5, lettera b), del D.Lgs. n. 151/2001, nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, laddove, per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato nel periodo di riferimento risulti inferiore rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria.

In tali ipotesi, la retribuzione media giornaliera si determina dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuate e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero delle ore contrattualmente previste nella giornata.

In attuazione del criterio di calcolo sopra riportato si ricava, in definitiva, una base retributiva di riferimento equivalente a quella che la lavoratrice avrebbe percepito qualora avesse praticato interamente l’orario di lavoro previsto dalle disposizioni contrattuali.

Di conseguenza, nel caso in cui il datore di lavoro considerasse i soli emolumenti corrisposti in relazione dell’attività svolta (con esclusione quindi delle indennità anticipate per i riposi giornalieri), la base retributiva di riferimento dovrebbe essere comunque quantificata secondo il criterio di calcolo indicato dalla menzionata norma.

Da ultimo, l’Istituto rimarca che le indicazioni suesposte devono ritenersi valide anche per:

- il calcolo dell’indennità di maternità (o paternità), spettante in ragione di un eventuale successivo evento (parto o adozione/affidamento), per i periodi che si collocano nel mese successivo a quello di fruizione dei riposi per allattamento;

- la determinazione della base retributiva giornaliera utile ai fini della liquidazione dell’indennità di malattia, qualora l’evento si manifesti nel mese successivo a quello in cui la lavoratrice o il lavoratore abbiano usufruito di riposi per allattamento.