SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE - AGGIORNAMENTI DELL’APPLICATIVO - NOTA INAIL DEL 14 FEBBRAIO 2012 - MESSAGGIO INPS N. 2826/2012

 

Con nota del 14 febbraio 2012, che si riproduce in calce alla presente, l’Inail ha segnalato che è in fase di rilascio la versione 4.0.1.18 dell’applicativo “DURC”. In seguito con proprio messaggio è intervenuto l’Inps sul medesimo argomento e di cui si dà notizia più avanti nella presente nota.

Al riguardo, l’Inail precisa che, in aggiunta ai consueti interventi, saranno rese operative le seguenti implementazioni:

- chiusura dell’applicativo 4.0 alle aziende e loro intermediari con riferimento alle richieste di DURC per il settore dei contratti pubblici e per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni;

- inserimento obbligatorio dell’importo dell’irregolarità contributiva nella sezione INPS del certificato;

- nuova dicitura in calce al DURC in caso di annullamento (per renderla più intellegibile all’utenza);

- richiesta di DURC da parte degli intermediari già abilitati in Punto Cliente agli altri servizi telematici dell’Inail, fra i quali il legale rappresentante della società capogruppo ed i subdelegati.

La nota in oggetto fa inoltre presente che, limitatamente ai profili nella stessa indicati, qualora l’utente, tramite l’apposita sezione dello Sportello Unico Previdenziale effettui una qualsiasi modifica relativa alla propria anagrafica ovvero alla password di accesso, tale modifica verrà recepita anche da Punto Cliente e da quel momento varrà per tutti gli altri servizi on-line resi disponibili dall’Istituto.

Successivamente l’Inps con messaggio n. 2826 del 16 febbraio 2012, che si riproduce in calce alla presente è intervenuto sul tema in argomento.

Tale messaggio ricorda innanzitutto che le Stazioni Appaltanti pubbliche e le Amministrazioni procedenti hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC per le tipologie di: appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto; agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.

Pertanto, a decorrere dal 14 febbraio 2012, la funzione di richiesta per le suddette tipologie è stata inibita alle aziende e ai loro intermediari.

L’Istituto fa poi presente che, allo scopo di rendere omogenee le informazioni riportate nel DURC in caso di irregolarità contributiva, come già previsto per l’INAIL e le Casse Edili, è stato reso obbligatorio l’inserimento dell’importo del debito contributivo accertato alla data indicata nel documento stesso.

Al riguardo, il messaggio in parola rammenta che, ai sensi dell’art. 7, co. 3, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, il contribuente deve essere invitato a regolarizzare la propria situazione debitoria entro un termine non superiore a quindici giorni.

L’importo del debito contributivo, richiesto secondo quanto stabilito dalla disposizione sopra richiamata e non regolarizzato nel termine assegnato, deve essere riportato nella Sezione “Istruttoria INPS”, nell’apposito campo del documento: questo importo costituisce il valore che le Stazioni Appaltanti dovranno considerare ai fini dell’intervento sostitutivo, di cui all’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”).

Da ultimo, l’INPS segnala che, per dare maggiore trasparenza alle notizie indicate nel DURC riemesso a seguito di annullamento, è stata modificata la dicitura che era riportata in calce al documento, inserendo l’indicazione della data effettiva di riemissione e dell’Ente che ha effettuato l’annullamento e la riemissione.

 

Inail

 

Roma, 14 febbraio 2012

 

Nota Prot.60010.14/02/2012.0001010

 

Oggetto: DURC - Aggiornamento Sportello Unico Previdenziale - Versione 4.0.1.18

Si comunica che è in fase di rilascio la versione 4.0.1.18 dell’applicativo DURC con la quale, in aggiunta ai consueti interventi1, saranno rese operative le seguenti implementazioni:

1. Chiusura dell’applicativo 4.0 alle aziende e loro intermediari con riferimento alle richieste di DURC per il settore dei contratti pubblici e per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni

2. Inserimento obbligatorio dell’importo dell’irregolarità contributiva nella sezione INPS del certificato

3. Nuova dicitura in calce al DURC in caso di annullamento (per renderla più intellegibile all’utenza): “Il presente certificato, riemesso in sede di autotutela in data ...(data di effettiva riemissione del DURC) a seguito di nuova verifica da parte di ...(Ente che ha effettuato l’annullamento e remissione del DURC), annulla e sostituisce il precedente.”

4. Richiesta di DURC da parte dei seguenti intermediari già abilitati in Punto Cliente agli altri servizi telematici dell’INAIL:

- Consulente del lavoro e subdelegati;

- Legale rappresentante società capogruppo e subdelegati;

- Legale rappresentante consorzio società cooperative e subdelegati;

- Avvocato e subdelegati;

- Commercialista ed Esperto contabile e subdelegati;

- Responsabile Ufficio Servizio di Associazione - Società e subdelegati;

- Responsabile Ufficio Servizio di Associazioni - non Società e subdelegati;

- Responsabile Ufficio CAF imprese e subdelegati.

 

Si ricorda che le credenziali di accesso a Sportello Unico Previdenziale da parte di detti soggetti sono le medesime rilasciate per l’accesso ai servizi telematici di Punto Cliente INAIL2.

Si precisa inoltre che, limitatamente ai suindicati profili, qualora l’utente, tramite l’apposita sezione di Sportello Unico Previdenziale (ambiente “Profilo” - funzioni “Modifica anagrafica” e/o “Cambia password”) effettui una qualsiasi modifica relativa alla propria anagrafica ovvero alla password di accesso, tale modifica verrà recepita anche da Punto Cliente e da quel momento varrà per tutti gli altri servizi on-line resi disponibili dall’Istituto.

Diversamente, le variazioni che l’intermediario intende apportare in relazione alle ditte “in delega” dovranno essere effettuate esclusivamente tramite le apposite funzioni di Punto Cliente e saranno automaticamente recepite dall’applicativo di Sportello Unico Previdenziale ai fini della richiesta di DURC.

 

Note:

1- Sistemazione dell’anomalia in ordine all’evidenza del periodo di lavorazione delle pratiche - ad uso degli operatori - in base al periodo di emissione del DURC (colore giallo per quelle in scadenza e colore rosso per quelle per cui è scaduto il termine per l’inserimento dell’esito).

2- Per le specifiche inerenti i nuovi profili di Punto Cliente citati e per le relative credenziali di accesso si rimanda alle note della D.C. Rischi prot. n. 656 del 30.1.2012 e prot. n. 992 del 13.2.2012 pubblicate sul minisito DC Rischi alla voce “Procedure” e sul sito www.inail.it alla voce “Normativa ed atti ufficiali - Istruzioni operative”.

 

Inps

 

Roma, 16 febbraio 2012

 

Messaggio N. 002826

 

Oggetto: Durc. Applicativo Sportello Unico Previdenziale 4.0. Aggiornamenti. Regolarità contributiva AGR-CAU. Sospensione del servizio.

A) Sportello Unico Previdenziale 4.0. Si comunica che l’applicativo dello Sportello Unico Previdenziale 4.0 è stato aggiornato con le implementazioni di seguito illustrate che recepiscono le più recenti disposizioni legislative in tema di DURC. 1) Chiusura dell’applicativo alle aziende e loro intermediari con riferimento alle richieste di DURC per il settore degli appalti pubblici Come richiamato con il messaggio n. 001462 del 26/01/2012, è stato precisato che le Stazioni Appaltanti pubbliche e le Amministrazioni procedenti hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC per le tipologie di:

- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;

- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni;

Pertanto, a partire dal 14 febbraio 2012, la funzione di richiesta per tali tipologie è stata inibita alle aziende e ai loro intermediari. 2) Inserimento obbligatorio dell’importo di irregolarità Al fine di rendere omogenee le informazioni riportate nel DURC in caso di irregolarità contributiva, come già previsto per INAIL e Casse Edili, è stato reso obbligatorio l’inserimento dell’importo del debito contributivo accertato alla data indicata nel documento stesso. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 7, co. 3, del DM 24 ottobre 2007, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, con il meccanismo del “preavviso di accertamento negativo”, il contribuente, la cui posizione costituisce oggetto di verifica, deve essere invitato a regolarizzare la situazione debitoria entro un termine non superiore a quindici giorni (msg n. 027302 del 27/11/2009). L’importo del debito contributivo richiesto ai sensi della predetta norma e non regolarizzato nel termine assegnato deve essere riportato nella sezione “Istruttoria Inps”, nell’apposito campo del documento. Tale importo, costituisce il valore che le stazioni appaltanti dovranno considerare ai fini dell’applicazione dell’intervento sostitutivo disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 3) Annullamento del Durc: modifica delle informazioni riportate sul certificato Per rispondere all’esigenza di maggiore trasparenza delle notizie riportate sul certificato riemesso a seguito di annullamento, è stata modificata la dicitura che era riportata in calce al documento inserendo l’indicazione della data effettiva di riemissione, uguale o maggiore della

data di annullamento, e dell’Ente che ha effettuato l’annullamento e la riemissione.

B) Regolarità contributiva AGR-CAU. Sospensione del servizio.