SPORTELLO UNICO
PREVIDENZIALE - AGGIORNAMENTI DELL’APPLICATIVO - NOTA INAIL DEL 14 FEBBRAIO
2012 - MESSAGGIO INPS N. 2826/2012
Con nota del 14 febbraio
2012, che si riproduce in calce alla presente, l’Inail ha segnalato che è in
fase di rilascio la versione 4.0.1.18 dell’applicativo “DURC”. In seguito con
proprio messaggio è intervenuto l’Inps sul medesimo argomento e di cui si dà
notizia più avanti nella presente nota.
Al riguardo, l’Inail
precisa che, in aggiunta ai consueti interventi, saranno rese operative le
seguenti implementazioni:
- chiusura dell’applicativo
4.0 alle aziende e loro intermediari con riferimento alle richieste di DURC per
il settore dei contratti pubblici e per agevolazioni, finanziamenti,
sovvenzioni ed autorizzazioni;
- inserimento obbligatorio
dell’importo dell’irregolarità contributiva nella sezione INPS del certificato;
- nuova dicitura in calce
al DURC in caso di annullamento (per renderla più intellegibile all’utenza);
- richiesta di DURC da
parte degli intermediari già abilitati in Punto Cliente agli altri servizi
telematici dell’Inail, fra i quali il legale rappresentante della società
capogruppo ed i subdelegati.
La nota in oggetto fa
inoltre presente che, limitatamente ai profili nella stessa indicati, qualora
l’utente, tramite l’apposita sezione dello Sportello Unico Previdenziale
effettui una qualsiasi modifica relativa alla propria anagrafica ovvero alla
password di accesso, tale modifica verrà recepita anche da Punto Cliente e da
quel momento varrà per tutti gli altri servizi on-line resi disponibili
dall’Istituto.
Successivamente l’Inps con
messaggio n. 2826 del 16 febbraio 2012, che si riproduce in calce alla presente
è intervenuto sul tema in argomento.
Tale messaggio ricorda
innanzitutto che le Stazioni Appaltanti pubbliche e le Amministrazioni
procedenti hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC per le tipologie di:
appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi; contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento
diretto; agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.
Pertanto, a decorrere dal
14 febbraio 2012, la funzione di richiesta per le
suddette tipologie è stata inibita alle aziende e ai loro intermediari.
L’Istituto
fa poi presente che, allo scopo di rendere omogenee le informazioni riportate
nel DURC in caso di irregolarità contributiva, come già previsto per l’INAIL e
le Casse Edili, è stato reso obbligatorio l’inserimento dell’importo del debito
contributivo accertato alla data indicata nel documento stesso.
Al
riguardo, il messaggio in parola rammenta che, ai sensi dell’art. 7, co. 3, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, prima
dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, il contribuente
deve essere invitato a regolarizzare la propria situazione debitoria entro un
termine non superiore a quindici giorni.
L’importo
del debito contributivo, richiesto secondo quanto stabilito dalla disposizione
sopra richiamata e non regolarizzato nel termine assegnato, deve essere
riportato nella Sezione “Istruttoria INPS”, nell’apposito campo del documento:
questo importo costituisce il valore che le Stazioni Appaltanti dovranno
considerare ai fini dell’intervento sostitutivo, di cui all’art. 4 del Decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”).
Da
ultimo, l’INPS segnala che, per dare maggiore trasparenza alle notizie indicate
nel DURC riemesso a seguito di annullamento, è stata
modificata la dicitura che era riportata in calce al documento, inserendo
l’indicazione della data effettiva di riemissione e
dell’Ente che ha effettuato l’annullamento e la riemissione.
Inail
Roma,
14 febbraio 2012
Nota
Prot.60010.14/02/2012.0001010
Oggetto: DURC
- Aggiornamento Sportello Unico Previdenziale - Versione 4.0.1.18
Si
comunica che è in fase di rilascio la versione 4.0.1.18 dell’applicativo DURC
con la quale, in aggiunta ai consueti interventi1, saranno rese operative le
seguenti implementazioni:
1.
Chiusura dell’applicativo 4.0 alle aziende e loro intermediari con riferimento
alle richieste di DURC per il settore dei contratti pubblici e per
agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
2.
Inserimento obbligatorio dell’importo dell’irregolarità contributiva nella
sezione INPS del certificato
3.
Nuova dicitura in calce al DURC in caso di annullamento (per renderla più
intellegibile all’utenza): “Il presente certificato, riemesso
in sede di autotutela in data ...(data di effettiva riemissione
del DURC) a seguito di nuova verifica da parte di ...(Ente che ha effettuato
l’annullamento e remissione del DURC), annulla e sostituisce il precedente.”
4.
Richiesta di DURC da parte dei seguenti intermediari già abilitati in Punto
Cliente agli altri servizi telematici dell’INAIL:
-
Consulente del lavoro e subdelegati;
-
Legale rappresentante società capogruppo e subdelegati;
-
Legale rappresentante consorzio società cooperative e subdelegati;
-
Avvocato e subdelegati;
-
Commercialista ed Esperto contabile e subdelegati;
-
Responsabile Ufficio Servizio di Associazione - Società e subdelegati;
-
Responsabile Ufficio Servizio di Associazioni - non Società e subdelegati;
-
Responsabile Ufficio CAF imprese e subdelegati.
Si
ricorda che le credenziali di accesso a Sportello Unico Previdenziale da parte
di detti soggetti sono le medesime rilasciate per l’accesso ai servizi
telematici di Punto Cliente INAIL2.
Si
precisa inoltre che, limitatamente ai suindicati profili, qualora l’utente,
tramite l’apposita sezione di Sportello Unico Previdenziale (ambiente “Profilo”
- funzioni “Modifica anagrafica” e/o “Cambia password”) effettui una qualsiasi
modifica relativa alla propria anagrafica ovvero alla password di accesso, tale
modifica verrà recepita anche da Punto Cliente e da quel momento varrà per
tutti gli altri servizi on-line resi disponibili dall’Istituto.
Diversamente,
le variazioni che l’intermediario intende apportare in relazione alle ditte “in
delega” dovranno essere effettuate esclusivamente tramite le apposite funzioni
di Punto Cliente e saranno automaticamente recepite dall’applicativo di
Sportello Unico Previdenziale ai fini della richiesta di DURC.
Note:
1-
Sistemazione dell’anomalia in ordine all’evidenza del periodo di lavorazione
delle pratiche - ad uso degli operatori - in base al periodo di emissione del
DURC (colore giallo per quelle in scadenza e colore rosso per quelle per cui è
scaduto il termine per l’inserimento dell’esito).
2- Per
le specifiche inerenti i nuovi profili di Punto Cliente citati e per le
relative credenziali di accesso si rimanda alle note della D.C. Rischi prot. n. 656 del 30.1.2012 e prot.
n. 992 del 13.2.2012 pubblicate sul minisito DC Rischi alla voce “Procedure” e
sul sito www.inail.it alla voce “Normativa ed atti ufficiali - Istruzioni
operative”.
Inps
Roma, 16 febbraio 2012
Messaggio N. 002826
Oggetto: Durc.
Applicativo Sportello Unico Previdenziale 4.0. Aggiornamenti. Regolarità
contributiva AGR-CAU. Sospensione del servizio.
A) Sportello Unico
Previdenziale 4.0. Si comunica che l’applicativo dello Sportello Unico
Previdenziale 4.0 è stato aggiornato con le implementazioni di seguito
illustrate che recepiscono le più recenti disposizioni legislative in tema di
DURC. 1) Chiusura dell’applicativo alle aziende e loro intermediari con
riferimento alle richieste di DURC per il settore degli appalti pubblici Come
richiamato con il messaggio n. 001462 del 26/01/2012, è stato precisato che le
Stazioni Appaltanti pubbliche e le Amministrazioni procedenti hanno l’obbligo
di acquisire d’ufficio il DURC per le tipologie di:
- appalto/subappalto/affidamento
di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- contratti pubblici di
forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
- agevolazioni,
finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni;
Pertanto, a partire dal 14
febbraio 2012, la funzione di richiesta per tali tipologie è stata inibita alle
aziende e ai loro intermediari. 2) Inserimento obbligatorio dell’importo di
irregolarità Al fine di rendere omogenee le informazioni riportate nel DURC in
caso di irregolarità contributiva, come già previsto per INAIL e Casse Edili, è
stato reso obbligatorio l’inserimento dell’importo del debito contributivo
accertato alla data indicata nel documento stesso. Al riguardo, si rammenta
che, ai sensi dell’art. 7, co. 3, del DM 24 ottobre
2007, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già
rilasciato, con il meccanismo del “preavviso di accertamento negativo”, il
contribuente, la cui posizione costituisce oggetto di verifica, deve essere
invitato a regolarizzare la situazione debitoria entro un termine non superiore
a quindici giorni (msg n. 027302 del 27/11/2009).
L’importo del debito contributivo richiesto ai sensi della predetta norma e non
regolarizzato nel termine assegnato deve essere riportato nella sezione
“Istruttoria Inps”, nell’apposito campo del documento. Tale importo,
costituisce il valore che le stazioni appaltanti dovranno considerare ai fini
dell’applicazione dell’intervento sostitutivo disciplinato dall’art. 4 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 3) Annullamento del Durc:
modifica delle informazioni riportate sul certificato Per rispondere
all’esigenza di maggiore trasparenza delle notizie riportate sul certificato riemesso a seguito di annullamento, è stata modificata la
dicitura che era riportata in calce al documento inserendo l’indicazione della
data effettiva di riemissione, uguale o maggiore
della
data di annullamento, e
dell’Ente che ha effettuato l’annullamento e la riemissione.
B) Regolarità contributiva
AGR-CAU. Sospensione del servizio.