MINISTERO DEL LAVORO -
TIROCINI - SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI COLLOCAMENTO -
INTERPELLO N. 3/2012
Con nota n. 3 del 27
gennaio 2012., che si riproduce in calce alla presente, il Ministero del lavoro
ha risposto all’istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all’applicabilità o meno delle
sanzioni amministrative previste all’art.19, co. 3,
del D.Lgs n. 276/2003, nel caso in cui l’organo
ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio.
A tal proposito il
Dicastero ha chiarito che, avendo la L. Finanziaria n. 296/2007 esteso
l’obbligo di effettuare la comunicazione di lavoro a tutti i datori di lavoro
per tutte le tipologie di lavoro, includendo anche la trasformazione dei
tirocini in lavoro subordinato, in tutti i casi in cui risulti dovuta la
comunicazione obbligatoria e ove non si tratti di tirocinio ma di un rapporto
di lavoro, ad esempio di tipo subordinato, si applica la sanzione di cui all’art.
19, co. 3, del d. Lgs n.
276/2003.
E’ stato precisato inoltre
che, così come spiegato nella circolare ministeriale n. 24/2011, sericorrono tutti gli elementi per una valutazione di non
legittimità del tirocinio, il personale ispettivo dovrà procedere a riqualificare
il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni
amministrative previste in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico
del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo il
recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi.
Le suddette sanzioni si
applicano non solo nei casi di omessa comunicazione ma anche nei casi di
diversa o errata indicazione dei dati contenuti nel modello apposito, che, come
noto, contiene elementi fondamentali per un corretto monitoraggio
dell’occupazione.
Ministero del Lavoro
Roma, 27 gennaio 2012
Interpello n. 3
Oggetto: tirocini - sanzioni
amministrative in materia di collocamento.
Il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello a
questa Direzione per conoscere se, con riferimento all’art. 9 bis, comma 2, del
D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996), come
modificato dagli artt. 4 e 5 della L. n. 183/2010, nel caso in cui l’organo ispettivo
qualifichi diversamente un contratto di tirocinio comunicato regolarmente nei
termini al Servizio competente, siano applicabili o meno le sanzioni
amministrative previste dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs.
n. 276/2003.
Come noto, la Legge
Finanziaria n. 296/2007, all’art. 1, comma 1180, nell’ambito della materia del
collocamento, ha esteso l’obbligo di effettuare la comunicazione di lavoro a
tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di lavoro subordinato o
autonomo in forma coordinata e continuativa anche a progetto o per il socio
lavoratore di cooperativa nonché per l’associato in partecipazione, non solo
per l’instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro ma anche per ogni suo
evento modificativo, includendo in tale ambito anche la trasformazione dei
tirocini in lavoro subordinato.
Recentemente l’art. 11 del
D.L. n. 138/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di tirocini,
peraltro nell’ottica di assicurare “livelli essenziali di tutela nella
promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento”, così come
spiegato nella circolare n. 24/2011 di questo Ministero. La stessa circolare
chiarisce che, se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non
legittimità del tirocinio, il personale “dovrà procedere a riqualificare il
rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni
amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro
Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo
al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi”.
Pertanto, in considerazione
del quadro normativo sopra riportato – ove risulti dovuta la comunicazione
obbligatoria (come meglio specificato delle note di questo Ministero n. 440 del
4/01/2007 e n. 4746 del 14/02/2007) e ove non si tratti di tirocinio ma di un
rapporto di lavoro, per esempio di tipo subordinato (soggetto, quindi,
all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 1180 L. n. 296/2007) –
appare corretto ritenere applicabile la sanzione di cui all’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003. Del resto così avviene in ogni altra
ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla
tipologia contrattuale utilizzata “ab origine”. Ai
fini dell’applicabilità delle sanzioni va infatti ricordato che la stessa non è
legata esclusivamente ad una omissione ma anche ad una diversa o errata
indicazione dei dati contenuti nell’apposito modello, atteso che il precetto
descritto dall’art. 1, comma 1180 della L. n. 296/2006 richiede l’indicazione
di alcuni specifici elementi finalizzati ad un corretto monitoraggio
dell’andamento del mercato del lavoro (dati anagrafici del lavoratore, data di
assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento
economico e normativo applicato).