MINISTERO DEL LAVORO INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - ART. 4 D.P.R. N. 207/2010

 

Con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, che si pubblica in calce alla presente, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sull’operatività dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza dell’appaltatore o del subappaltatore, di cui all’art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R. n. 207/2010).

Tali chiarimenti, richiesti dall’Ance, risolvono l’annosa questione relativa al blocco del Sal per irregolarità contributiva del subappaltatore, circostanza questa che ormai da tempo creava forti criticità nell’esecuzione degli appalti, confermando peraltro che il principio di responsabilità solidale non possa che riferirsi al solo personale impiegato nell’appalto e che il valore del subappalto costituisce un limite normativamente previsto.

Premesso, quindi, che il suddetto art. 4 sancisce che: ‘’in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, il Dicastero ha chiarito quanto segue.

 

1) Quando opera l’intervento sostitutivo

- L’intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, può effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di ‘’colmarè’ le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

- L’intervento sostitutivo potrà intervenire solo successivamente alle ritenute indicate al co. 3 dell’art. 4 secondo il quale: ‘’ in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.

 

2) Come opera la ripartizione dei versamenti

Nel caso in cui l’importo delle irregolarità sia superiore rispetto alla capienza dell’intervento sostitutivo, quest’ultimo deve essere seguito, al fine di ripartire le somme tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse Edili), mediante il principio di proporzionalità dei versamenti in base ai crediti evidenziati nel Durc o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della richiesta della stazione appaltante.

 

3) Comunicazione dell’intervento sostitutivo

È stata individuata l’opportunità che le stazioni appaltanti diano un’immediata comunicazione agli Istituti e alle Casse Edili dell’intenzione di sostituirsi nei pagamenti e dell’importo degli stessi, circostanza questa che permetterà il necessario coordinamento nel caso di interventi azionati da più stazioni appaltanti.

 

4) L’intervento sostitutivo in caso di subappalto

L’intervento della stazione appaltante nei casi di irregolarità del subappalto, oltre a riguardare esclusivamente il personale impiegato nell’appalto, a operare esclusivamente sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 di cui sopra e oltre ad intervenire solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso di irregolarità dell’appaltatore, non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare. Anche quando l’intervento sostitutivo soddisfi solo in parte i debiti contributivi del subappaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore si svincola.

5) L’intervento sostitutivo e le irregolarità fiscali

Il dicastero ha altresì precisato che anche nel caso in cui opera la verifica degli adempimenti fiscali, ogni qualvolta le amministrazioni pubbliche debbano procedere a pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, comunque l’intervento per i debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 16 febbraio 2012

 

Circolare n. 3

 

Oggetto: art. 4, commi 2 c 3, D.P.R. n. 207/2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza.

In data 15 dicembre questa Direzione ha svolto un incontro con gli Istituti e con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture al fine di condividere alcune indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione deIl’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. attuativo dell’art. 5. co. 5 lett. r), del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/ 17/CE e 2004/ 18/CE.

Tale disposizione introduce un particolare meccanismo attraverso il quale, in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o alle Casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando - in tutto o in parte - le somme dovute in fon:a del contratto di appalto direttamente ai predetti Istituti e Casse.

Più in particolare l’art. 4, co. 2, del D.P.R. prevede che, in tutte le ipotesi delineante dall’art. 6, commi 3 e 4 dello stesso D.P.R., “in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un ‘inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertale mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, co. l, lettera b) [amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatari, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti], direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. compresa, nei lavori, la cassa edile”.

Ciò premesso, anche suIla base di specifiche richieste pervenute sia a questo Ministero che all’ Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. si forniscono alcuni chiarimenti ai fini

dell’attivazione del C.d. “intervento sostitutivo” sopra delineato.

 

Operatività dell’istituto

Sotto un profilo operativo, va anzitutto evidenziato che la trattenuta da parte della stazione appaltante delle somme dovute all’appaltatore va effettuata successivamente alle ritenute indicate dal co. 3 dell’art. 4 citato. secondo iI quale “in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascioo del documento unico di regolarità contributiva”.

Occorre poi chiarire che il c.d. intervento sostitutivo - oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori “copra” interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse edili - può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di “colmare” le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In quest’ultimo caso le somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore .- in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore in ordine alla applicabilità di criteri di precedenza nella soddisfazione dei crediti - dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le; Casse edili creditori in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi. a seguito di richiesta della stazione appaltante. A titolo esemplificativo, pertanto, se la somma dovuta dalla stazione appaltante è pari a 5.000 euro e i crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa edile sono, rispettivamente, di 5.000 euro, 4.000 euro e 1.000 euro (si ricorda che l’ipotesi in argomento riguarda i casi in cui le somme dovute dalle stazioni appaltanti non coprono l’intero debito nei confronti degli Istituti). si provvederà a versare all’INPS 2.500 euro (il 50% del totale), all’INAIL 2.000 euro (il 40% del totale) e alla Cassa edile 500 euro (il 10% del totale).

 

Comunicazione preventiva

Al fine di coordinare un possibile contestuale intervento sostitutivo da parte dì più stazioni

appaltanti appare opportuno che queste ultime. prima di procedere ai versamenti nei confronti degli Istituti e delle C’asse edili secondo la procedura descritta, comunichino agli stessi Istituti e Casse l’intenzione di sostituirsi all’originario debitore attraverso un “preavviso di pagamento”, Tale comunicazione consentirà infatti di “rimodulare” i crediti in questione laddove un’altra stazione appaltante sia intervenuta “ripianando” anche solo in parte le posizioni dell’appaltatore nei confronti di INPS, INAIL c Casse edili.

Allo stesso fine è necessario che le stazioni appaltanti che hanno attivato l’intervento

sostitutivo comunichino agli Istituti ed alle Casse edili con la massima tempestività l’importo dei pagamenti effettuati in loro favore.

 

Intervento sostitutivo in caso di subappalto

L’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ha previsto l’attivazione de II” intervento sostitutivo anche in

relazione ad eventuali posizioni debitorie da parte di subappaltatori. In questi casi occorre peraltro ricordare che. nell’ambito degli appalti pubblici, sussiste un vincolo solidaristico tra appaltatore e subappaltatore disciplinato principalmente, oltre che dall’art. 1676 c.c., anche dall’art. 118. co. 6, del D. Lgs. n. 163/2006. In virtù delle disposizioni richiamate, che fanno evidentemente riferimento alle somme dovute in relazione al solo personale impiegato nell’appalto, si ritiene che l’intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per sanare i debiti dei subappaltatori:

- debba aversi solo nelle ipotesi di somme residue a seguito delle ritenute ex art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010 ed a seguito dell’eventuale intervento sostitutivo attivato per irregolarità del DURC dell’ appaltatore:

- non possa eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare. Il valore del subappalto costituisce infatti un limite che, oltre ad essere normativamente previsto, garantisce comunque una adeguata tutela in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto stesso.

Nel caso in cui l’irregolarità riguardi il solo subappaltatore e !’importo dovuto a

quest’ultimo risulti insufficiente a “coprire” l’irregolarità attestata dal DURC. l’intervento sostitutivo, ancorché i debiti contributivi del subappaltatore siano soddisfatti solo in parte. svincola il pagamento nei confronti dell’appaltatore.

 

Intervento sostitutivo e verifiche di irregolarità fiscale

Il D.L. n. 262/2006 (conv. da L. n. 286/2006), all’art. 2 co. 9, ha apportato importanti modifiche al D.P.R. n. 602/1973 introducendo l’art. 48 bis con in quale si stabilisce che “le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica. prima di effettuare, a qualunque titolo. Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale imporlo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme ;iscritte a ruolo”.

AI riguardo è possibile ritenere che le finalità sottostanti la norma richiamata non sembrano poter ‘”interferire” con l’applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. Ferme restando le ipotesi di versamenti dovuti dalle stazioni appaltanti non superiori a 10.000 euro - rispetto alle quali non opera il predetto art. 48 bis - va infatti rilevato che l’attivazione del C.d. intervento sostitutivo anche nelle ipotesi descritte impedisce iI pagamento dell’ appaltatore. in quanto le somme spettanti originariamente a quest’ultimo sono versate direttamente agli Istituti e/o alle Casse edili così salvaguardando il principio contenuto nel D.P.R. n. 602 del 1973.

Del resto, solo attraverso la “prioritaria applicazione” dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 - che consentirebbe alle imprese in prospettiva di ottenere un DURC regolare e pertanto di continuare ad operare sul mercato - è possibile salvaguardare altresì i crediti deIl’Amministrazione fiscale, i quali potrebbero invece essere compromessi nena diversa ipotesi in cui si volesse soddisfare primariamente questi ultimi, lasciando inalterata \’irregolarità evidenziata nel Documento Unico di Regolarità Contributiva, in presenza della quale non solo è impedita la partecipazione ad appalti pubblici ed i lavori privati in edilizia ma è altresì impedita la fruizione dei benefici normativi e contributivi e la fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (art. 1. D.M. 24 ottobre 2007).