MINISTERO DEL LAVORO
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - ART. 4 D.P.R. N. 207/2010
Con la
circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, che si pubblica in calce alla presente, il
Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sull’operatività dell’intervento
sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza dell’appaltatore
o del subappaltatore, di cui all’art. 4 del Regolamento di attuazione del
Codice degli Appalti (D.P.R. n. 207/2010).
Tali
chiarimenti, richiesti dall’Ance, risolvono l’annosa questione relativa al
blocco del Sal per irregolarità contributiva del
subappaltatore, circostanza questa che ormai da tempo creava forti criticità
nell’esecuzione degli appalti, confermando peraltro che il principio di
responsabilità solidale non possa che riferirsi al solo personale impiegato
nell’appalto e che il valore del subappalto costituisce un limite
normativamente previsto.
Premesso,
quindi, che il suddetto art. 4 sancisce che: ‘’in caso di ottenimento da parte
del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità
contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più
soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento
unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, il Dicastero ha chiarito
quanto segue.
1)
Quando opera l’intervento sostitutivo
-
L’intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il
debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti
e alle Casse Edili, può effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado
solo in parte di ‘’colmarè’ le inadempienze
evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
-
L’intervento sostitutivo potrà intervenire solo successivamente alle ritenute
indicate al co. 3 dell’art. 4 secondo il quale: ‘’ in
ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una
ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del
documento unico di regolarità contributiva”.
2) Come opera la
ripartizione dei versamenti
Nel caso in cui l’importo
delle irregolarità sia superiore rispetto alla capienza dell’intervento
sostitutivo, quest’ultimo deve essere seguito, al fine di ripartire le somme
tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse Edili), mediante il principio di
proporzionalità dei versamenti in base ai crediti evidenziati nel Durc o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della
richiesta della stazione appaltante.
3) Comunicazione
dell’intervento sostitutivo
È stata individuata
l’opportunità che le stazioni appaltanti diano un’immediata comunicazione agli
Istituti e alle Casse Edili dell’intenzione di sostituirsi nei pagamenti e
dell’importo degli stessi, circostanza questa che permetterà il necessario
coordinamento nel caso di interventi azionati da più stazioni appaltanti.
4) L’intervento
sostitutivo in caso di subappalto
L’intervento della stazione
appaltante nei casi di irregolarità del subappalto, oltre a riguardare
esclusivamente il personale impiegato nell’appalto, a operare esclusivamente
sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 di cui sopra e oltre ad
intervenire solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso di
irregolarità dell’appaltatore, non può eccedere il valore del debito che
l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare. Anche quando l’intervento sostitutivo
soddisfi solo in parte i debiti contributivi del subappaltatore, il pagamento
nei confronti del subappaltatore si svincola.
5) L’intervento sostitutivo
e le irregolarità fiscali
Il dicastero ha altresì
precisato che anche nel caso in cui opera la verifica degli adempimenti
fiscali, ogni qualvolta le amministrazioni pubbliche debbano procedere a
pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, comunque l’intervento per i
debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali.
Ministero del Lavoro
Roma, 16 febbraio 2012
Circolare n. 3
Oggetto: art. 4, commi 2 c 3,
D.P.R. n. 207/2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - intervento sostitutivo
della stazione appaltante in caso di inadempienza.
In data 15 dicembre questa
Direzione ha svolto un incontro con gli Istituti e con l’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture al fine di condividere
alcune indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione deIl’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. attuativo dell’art. 5. co. 5 lett. r), del D.Lgs. n.
163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/ 17/CE e 2004/ 18/CE.
Tale disposizione introduce
un particolare meccanismo attraverso il quale, in presenza di un Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzi delle irregolarità nei
versamenti dovuti agli Istituti e/o alle Casse edili, le stazioni appaltanti si
sostituiscono al debitore principale versando - in tutto o in parte - le somme
dovute in fon:a del contratto di appalto direttamente ai predetti Istituti e
Casse.
Più in particolare l’art.
4, co. 2, del D.P.R. prevede che, in tutte le ipotesi
delineante dall’art. 6, commi 3 e 4 dello stesso D.P.R., “in caso di
ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolarità contributiva che segnali un ‘inadempienza contributiva relativa a
uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertale
mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti
di cui all’articolo 3, co. l, lettera b)
[amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti
aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatari, soggetti aggiudicatori e stazioni
appaltanti], direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. compresa, nei
lavori, la cassa edile”.
Ciò premesso, anche suIla base di specifiche richieste pervenute sia a questo
Ministero che all’ Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. si forniscono
alcuni chiarimenti ai fini
dell’attivazione del C.d.
“intervento sostitutivo” sopra delineato.
Operatività
dell’istituto
Sotto un profilo operativo,
va anzitutto evidenziato che la trattenuta da parte della stazione appaltante
delle somme dovute all’appaltatore va effettuata successivamente alle ritenute
indicate dal co. 3 dell’art. 4 citato. secondo iI quale “in ogni caso sull’importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. dopo l’approvazione
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformità, previo rilascioo del documento unico di
regolarità contributiva”.
Occorre poi chiarire che il
c.d. intervento sostitutivo - oltre ad operare quando il debito delle stazioni
appaltanti nei confronti degli appaltatori “copra” interamente quanto dovuto
agli Istituti e alle Casse edili - può operare anche quando lo stesso debito
sia in grado solo in parte di “colmare” le inadempienze evidenziate nel
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
In quest’ultimo caso le
somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore .- in assenza di
specifiche indicazioni da parte del Legislatore in ordine alla applicabilità di
criteri di precedenza nella soddisfazione dei crediti - dovranno essere
ripartite tra gli Istituti e le; Casse edili creditori in proporzione dei
crediti di ciascun Istituto e Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai
medesimi. a seguito di richiesta della stazione appaltante. A titolo
esemplificativo, pertanto, se la somma dovuta dalla stazione appaltante è pari
a 5.000 euro e i crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa edile sono,
rispettivamente, di 5.000 euro, 4.000 euro e 1.000 euro (si ricorda che
l’ipotesi in argomento riguarda i casi in cui le somme dovute dalle stazioni
appaltanti non coprono l’intero debito nei confronti degli Istituti). si
provvederà a versare all’INPS 2.500 euro (il 50% del totale), all’INAIL 2.000
euro (il 40% del totale) e alla Cassa edile 500 euro (il 10% del totale).
Comunicazione preventiva
Al fine di coordinare un
possibile contestuale intervento sostitutivo da parte dì più stazioni
appaltanti appare opportuno
che queste ultime. prima di procedere ai versamenti nei confronti degli
Istituti e delle C’asse edili secondo la procedura descritta, comunichino agli
stessi Istituti e Casse l’intenzione di sostituirsi all’originario debitore
attraverso un “preavviso di pagamento”, Tale comunicazione consentirà infatti
di “rimodulare” i crediti in questione laddove un’altra stazione appaltante sia
intervenuta “ripianando” anche solo in parte le posizioni dell’appaltatore nei
confronti di INPS, INAIL c Casse edili.
Allo stesso fine è
necessario che le stazioni appaltanti che hanno attivato l’intervento
sostitutivo comunichino
agli Istituti ed alle Casse edili con la massima tempestività l’importo dei
pagamenti effettuati in loro favore.
Intervento sostitutivo
in caso di subappalto
L’art. 4 del D.P.R. n.
207/2010 ha previsto l’attivazione de II” intervento sostitutivo anche in
relazione ad eventuali posizioni
debitorie da parte di subappaltatori. In questi casi occorre peraltro ricordare
che. nell’ambito degli appalti pubblici, sussiste un vincolo solidaristico tra
appaltatore e subappaltatore disciplinato principalmente, oltre che dall’art.
1676 c.c., anche dall’art. 118. co. 6, del D. Lgs. n. 163/2006. In virtù delle disposizioni richiamate,
che fanno evidentemente riferimento alle somme dovute in relazione al solo
personale impiegato nell’appalto, si ritiene che l’intervento sostitutivo da
parte della stazione appaltante per sanare i debiti dei subappaltatori:
- debba aversi solo nelle
ipotesi di somme residue a seguito delle ritenute ex art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010 ed a seguito dell’eventuale
intervento sostitutivo attivato per irregolarità del DURC dell’ appaltatore:
- non possa eccedere il
valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla
data di emissione del DURC irregolare. Il valore del subappalto costituisce
infatti un limite che, oltre ad essere normativamente previsto, garantisce
comunque una adeguata tutela in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto
stesso.
Nel caso in cui
l’irregolarità riguardi il solo subappaltatore e !’importo dovuto a
quest’ultimo risulti
insufficiente a “coprire” l’irregolarità attestata dal DURC. l’intervento
sostitutivo, ancorché i debiti contributivi del subappaltatore siano
soddisfatti solo in parte. svincola il pagamento nei confronti
dell’appaltatore.
Intervento sostitutivo e
verifiche di irregolarità fiscale
Il D.L. n. 262/2006 (conv. da L. n. 286/2006), all’art. 2 co.
9, ha apportato importanti modifiche al D.P.R. n. 602/1973 introducendo l’art.
48 bis con in quale si stabilisce che “le amministrazioni pubbliche e le
società a prevalente partecipazione pubblica. prima di effettuare, a qualunque
titolo. Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano,
anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale imporlo e, in caso affermativo, non procedono al
pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme
;iscritte a ruolo”.
AI riguardo è possibile
ritenere che le finalità sottostanti la norma richiamata non sembrano poter
‘”interferire” con l’applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. Ferme
restando le ipotesi di versamenti dovuti dalle stazioni appaltanti non superiori
a 10.000 euro - rispetto alle quali non opera il predetto art. 48 bis - va
infatti rilevato che l’attivazione del C.d. intervento sostitutivo anche nelle
ipotesi descritte impedisce iI pagamento dell’
appaltatore. in quanto le somme spettanti originariamente a quest’ultimo sono
versate direttamente agli Istituti e/o alle Casse edili così salvaguardando il
principio contenuto nel D.P.R. n. 602 del 1973.
Del resto, solo attraverso
la “prioritaria applicazione” dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 - che
consentirebbe alle imprese in prospettiva di ottenere un DURC regolare e
pertanto di continuare ad operare sul mercato - è possibile salvaguardare
altresì i crediti deIl’Amministrazione fiscale, i
quali potrebbero invece essere compromessi nena
diversa ipotesi in cui si volesse soddisfare primariamente questi ultimi,
lasciando inalterata \’irregolarità evidenziata nel Documento Unico di
Regolarità Contributiva, in presenza della quale non solo è impedita la
partecipazione ad appalti pubblici ed i lavori privati in edilizia ma è altresì
impedita la fruizione dei benefici normativi e contributivi e la fruizione dei
benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (art. 1. D.M. 24
ottobre 2007).