MINISTERO
DEL LAVORO - LAVORI USURANTI - INVIO COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2012 -
NOTA DEL 27 MARZO 2012
Si segnala che con
nota del 27 marzo 2012, il Ministero del Lavoro ha informato che la scadenza per la presentazione della comunicazione
relativa al "Lavoro usurante notturno" è prorogata al 31 maggio
2012.
Rimane invece confermata la scadenza del 31 marzo delle comunicazioni di monitoraggio
annuale.
Si rammenta infine che tali comunicazioni vanno effettuate utilizzando il
modello LAV_US attraverso il sito internet www.cliclavoro.gov.it sezione Usa i Servizi>Azienda> Comunicazioni
lavori usuranti.
Di seguito si
riporta quanto pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro in tema di
lavori usuranti.
La legge riconosce
alcune attività lavorative come “usuranti” e meritevoli di attenzioni
particolari, quali ad esempio il diritto per i lavoratori che le esercitano a
chiedere un trattamento pensionistico anticipato.
Si tratta di:
Secondo lo stesso
decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di
ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il
limite minimo è riproporzionato).
Il lavoro notturno
è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è
compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in
modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).
Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni
indicate all’articolo 1, comma 1del D.Lgs. 21 aprile 2011 , n. 67 (e sopra riportate) è
tenuto a effettuare la comunicazione , prevista dall’art. 5 dello stesso
decreto e dall’articolo 6 del Decreto
interministeriale 20 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la
compilazione del modello LAV_US presente sul sito del
Ministero del Lavoro e su Cliclavoro. Sarà poi il
sistema a mettere a disposizione delle Direzioni provinciali del lavoro e degli
Istituti previdenziali competenti i modelli compilati. Attraverso lo stesso
modulo è possibile effettuare sia la comunicazione di inizio attività delle
lavorazioni a catena sia quella annuale necessaria al monitoraggio di tutti i
lavori usuranti.
Accreditamento
al sistema
Per procedere
all’invio sarà necessario accreditarsi al sistema. Ecco la procedura:
Una volta ricevute
le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US. Il sistema offre anche la possibilità di avere un
archivio con tutti i moduli inviati.
I
moduli
Come stabilito nel Decreto
interministeriale 20 settembre 2011 e spiegato nella nota
operativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 39/0004724/06
del 28 novembre 2011, le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di due tipi: quelle di inizio attività e quelle
di monitoraggio.
Le comunicazioni di inizio attività
sono obbligatorie per le lavorazioni cosiddette “a catena”
entro 30
giorni dal loro inizio. La sanzione amministrativa
per la mancata comunicazione va la sanzione da 500 a 1.500 euro.
Le comunicazioni di monitoraggio annuale,
da compilarsi entro il 31 marzo (prorogati al 31 maggio
i termini per la presentazione della comunicazione relativa al solo lavoro
usurante-notturno nota 27 marzo 2012) dell’anno
successivo a quello di riferimento, riguardano tutte le attività usuranti:
lavorazioni considerate usuranti dal decreto ministeriale 1999, lavoro
notturno, lavorazioni “a catena” e conduzione di veicoli adibiti al servizio
pubblico di trasporto collettivo.
Nel caso di lavori notturni
(svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la
mancata comunicazione
annuale dello svolgimento dell’attività è
sanzionabile. Anche in questo caso, la sanzione amministrativa va da 500 a
1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per
ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.
Il modello, nella sezione “Elenco delle unità
produttive in cui si svolgono le attività” chiede di inserire il numero
indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione. In questo
conteggio è necessario includere anche eventuali lavoratori utilizzati
nell’ambito di una somministrazione di lavoro: sono infatti le imprese
utilizzatrici a essere pienamente a conoscenza delle attività a cui sono
destinati gli addetti.