MINISTERO DEL LAVORO - LAVORI USURANTI - INVIO COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2012 - NOTA DEL 27 MARZO 2012

 

Si segnala che con nota del 27 marzo 2012, il Ministero del Lavoro ha informato che la scadenza per la presentazione della comunicazione relativa al "Lavoro usurante notturno" è prorogata al 31 maggio 2012.

Rimane invece confermata la scadenza del 31 marzo delle comunicazioni di monitoraggio annuale.

Si rammenta infine che tali comunicazioni vanno effettuate utilizzando il modello LAV_US attraverso il sito internet www.cliclavoro.gov.it sezione Skip Navigation LinksUsa i Servizi>Azienda> Comunicazioni lavori usuranti.

 

Di seguito si riporta quanto pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro in tema di lavori usuranti.

 

 

 

La legge riconosce alcune attività lavorative come “usuranti” e meritevoli di attenzioni particolari, quali ad esempio il diritto per i lavoratori che le esercitano a chiedere un trattamento pensionistico anticipato.

Si tratta di:

 

Secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato).

Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).

 

 

Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate all’articolo 1, comma 1del D.Lgs. 21 aprile 2011 , n. 67 (e sopra riportate) è tenuto a effettuare la comunicazione , prevista dall’art. 5 dello stesso decreto e dall’articolo 6 del Decreto interministeriale 20 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la compilazione del modello LAV_US presente sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro. Sarà poi il sistema a mettere a disposizione delle Direzioni provinciali del lavoro e degli Istituti previdenziali competenti i modelli compilati. Attraverso lo stesso modulo è possibile effettuare sia la comunicazione di inizio attività delle lavorazioni a catena sia quella annuale necessaria al monitoraggio di tutti i lavori usuranti.

 

 

Accreditamento al sistema

Per procedere all’invio sarà necessario accreditarsi al sistema. Ecco la procedura:

Una volta ricevute le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US. Il sistema offre anche la possibilità di avere un archivio con tutti i moduli inviati.

 

 

I moduli

Come stabilito nel Decreto interministeriale 20 settembre 2011 e spiegato nella nota operativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 39/0004724/06 del 28 novembre 2011, le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di due tipi: quelle di inizio attività e quelle di monitoraggio.

Le comunicazioni di inizio attività sono obbligatorie per le lavorazioni cosiddette “a catena” entro 30 giorni dal loro inizio. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va la sanzione da 500 a 1.500 euro.

Le comunicazioni di monitoraggio annuale, da compilarsi entro il 31 marzo (prorogati al 31 maggio i termini per la presentazione della comunicazione relativa al solo lavoro usurante-notturno nota 27 marzo 2012) dell’anno successivo a quello di riferimento, riguardano tutte le attività usuranti: lavorazioni considerate usuranti dal decreto ministeriale 1999, lavoro notturno, lavorazioni “a catena” e conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale dello svolgimento dell’attività è sanzionabile. Anche in questo caso, la sanzione amministrativa va da 500 a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività” chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione. In questo conteggio è necessario includere anche eventuali lavoratori utilizzati nell’ambito di una somministrazione di lavoro: sono infatti le imprese utilizzatrici a essere pienamente a conoscenza delle attività a cui sono destinati gli addetti.