Legge n. 214/2011 - decreto “Salva Italia” - Norme in materia di
lavoro e previdenza sociale
Nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 27 dicembre 2011 è stata
pubblicata la Legge. n. 214/2011, di conversione con modificazioni del D.L.
6.12.2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici” (cosiddetto decreto “Salva Italia”).
Di seguito si fornisce una
prima nota illustrativa delle norme, di interesse per le aziende, in materia di
lavoro, previdenza sociale ed agevolazioni fiscali connesse al costo del
lavoro, nonché per donne e giovani.
Agevolazioni fiscali
riferite al costo del lavoro, nonchè per donne e
giovani (Art. 2, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3)
L’art. 2 del provvedimento
in oggetto introduce nuove misure in tema di deducibilità dell’Imposta
Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) dalle imposte dei redditi e di
deduzione forfettaria per i lavoratori assunti a tempo indeterminato di sesso
femminile o di età inferiore a trentacinque anni.
Attivita’ di controllo
amministrativo in forma di accesso (Art. 11, comma 7)
L’art. 11, al comma 7,
modifica la disciplina dei controlli amministrativi effettuati in forma di
accesso, di cui all’art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito
dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106.
La nuova norma stabilisce,
fra l’altro, che, esclusi i casi straordinari di controlli per salute,
giustizia ed emergenza, i controlli amministrativi in discorso devono essere
oggetto di programmazione da parte degli Enti competenti e di coordinamento fra
i vari soggetti interessati, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell’attività di controllo.
Vengono inoltre soppresse
le disposizioni che rendevano obbligatoria l’unificazione dei controlli,
prevedevano la possibilità di effettuare gli stessi al massimo con cadenza
semestrale, ponevano limiti alla loro durata (non più di quindici giorni),
qualificavano come illecito disciplinare, per i dipendenti pubblici, la
violazione dei principi in materia di controllo amministrativo.
Disposizioni in materia
di trattamenti pensionistici (art. 24) - finalita’
delle modifiche apportate alla normativa previdenziale (comma 1)
L’art. 24 del nuovo
provvedimento reca numerose e sostanziali modifiche alla vigente normativa
previdenziale.
Ai sensi del comma 1, le
disposizioni del citato articolo hanno lo scopo di garantire il rispetto dei
vincoli di bilancio e la stabilità economico-finanziaria, nonché di rafforzare
la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo (PIL), in
conformità ai seguenti principi e criteri:
• equità e convergenza intragenerazionale
e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative
soltanto per le categorie più deboli;
• flessibilità nell’accesso ai trattamenti
pensionistici anche mediante incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
• adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico alle variazioni della speranza di vita;
• semplificazione, armonizzazione ed
economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
* * *
Nel dettaglio, l’articolo
in esame introduce le innovazioni in appresso richiamate.
Calcolo della pensione
con il sistema contributivo “pro-rata” (commi 2 e 3, primo periodo)
Ai sensi del comma 2, dal
1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a decorrere dalla
medesima data, la quota di pensione relativa a tali anzianità viene calcolata
con le regole del sistema contributivo.
Secondo il sistema di
calcolo contributivo delineato dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, la
prestazione pensionistica è legata alla contribuzione accreditata a favore del
lavoratore. L’importo della pensione si ottiene quindi moltiplicando il
montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione
relativo all’età del dipendente alla data di decorrenza della pensione (o alla
data del decesso, nel caso di pensione indiretta).
Ai fini della
determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base
imponibile l’aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad
accrediti o ad obblighi contributivi, e la contribuzione così ottenuta si
rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
Il tasso annuo di
capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata
dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Il sistema pensionistico
contributivo viene quindi esteso, a partire dal 1° gennaio 2012, con il
meccanismo del “pro-rata”, anche ai lavoratori che, al 31 dicembre 1995, avevano
già maturato una anzianità contributiva di almeno diciotto anni e nei cui
confronti, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 8 agosto 1995, n. 335,
continuava ad applicarsi il sistema interamente retributivo.
Al riguardo, si ricorda
che, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 335/1995:
• il sistema pensionistico contributivo si
applica a tutti i lavoratori assicurati per la prima volta dal 1° gennaio 1996
in poi;
• la pensione dei lavoratori che al 31 dicembre
1995 erano già iscritti ad una forma di previdenza, ma erano in possesso di una
anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, viene calcolata adottando un
sistema misto, vale a dire con il sistema retributivo per le anzianità maturate
fino al 31 dicembre 1995 e con quello contributivo per le anzianità maturate
successivamente a tale data;
• viceversa, per i lavoratori che al 31
dicembre 1995 avevano già maturato una anzianità contributiva di almeno
diciotto anni, ha continuato a trovare applicazione il sistema retributivo.
Il comma 23 dello stesso
art. 1 attribuisce agli assicurati che versino in uno di questi due ultimi casi
la facoltà di optare per l’integrale liquidazione della pensione con il metodo
contributivo, se in possesso di una anzianità contributiva pari o superiore a
quindici anni, di cui almeno cinque nel nuovo sistema contributivo (cioè a
partire dal 1° gennaio 2001).
L’art. 2, comma 1, del
Decreto-Legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla Legge 27 novembre
2001, n. 417, ha poi precisato che il citato art. 1, comma 23, secondo periodo,
della Legge n. 335/1995, si interpreta nel senso che l’opzione ivi prevista,
per la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo,
viene concessa limitatamente ai soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre
1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, ferma restando
la condizione che abbiano maturato una anzianità contributiva pari o superiore
a quindici anni, di cui almeno cinque nel predetto sistema.
Peraltro, il secondo comma
dell’art. 2 del menzionato decreto-legge ha stabilito che la liquidazione della
pensione con le sole regole del sistema contributivo è comunque concessa a
coloro i quali abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre
2001.
Il comma 3, primo periodo,
stabilisce tuttavia che i lavoratori i quali abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva,
previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo
provvedimento, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza della pensione
di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’Ente di
appartenenza la certificazione di tale diritto.
In proposito, la Direzione
Generale dell’INPS, con messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011, ha chiarito
che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la
previgente normativa è subordinato alla sola maturazione, entro il 31 dicembre
2011, dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva dalla stessa
previsti, a prescindere dalla avvenuta certificazione di tale diritto.
Infatti, la certificazione
di cui trattasi ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.
Fattispecie
pensionistiche (comma 3, secondo periodo)
A decorrere dal 1° gennaio
2012, per i soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti
a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata e di anzianità, sono sostituite dalle seguenti prestazioni:
• pensione di vecchiaia;
• pensione anticipata.
La pensione di vecchiaiasi consegue esclusivamente sulla base dei
requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14 (esenzioni
dall’applicazione della nuova disciplina previdenziale per alcune categorie di
lavoratori), 15-bis, lettera b), (età pensionabile per le lavoratrici
dipendenti del settore privato che maturino, entro il 31 dicembre 2012, una
anzianità contributiva di almeno venti anni e conseguano, entro la medesima
data, una età anagrafica di almeno sessanta anni) e 18 (armonizzazione dei
requisiti per l’accesso alla pensione nei regimi diversi dalla Assicurazione
Generale Obbligatoria).
La pensione anticipata si
consegue invece esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e
11, salvo quanto previsto ai citati commi 14, 18, nonché al comma 15-bis,
lettera a) (età anagrafica, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata, dei
lavoratori dipendenti del settore privato con almeno trentacinque anni di
contributi entro il 31 dicembre 2012, i quali avrebbero maturato, prima
dell’entrata in vigore della nuova disciplina, i requisiti per il trattamento
pensionistico secondo il sistema delle cosiddette “quote” entro il 31 dicembre
2012) ed al comma 17 (accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
Flessibilità in uscita
ed incentivazioni (comma 4)
I lavoratori e le
lavoratrici la cui pensione viene liquidata a carico dall’Assicurazione
Generale Obbligatoria e delle Forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonché della Gestione separata istituita presso l’INPS dall’art. 2, comma 26,
della Legge n. 335/1995, possono conseguire la pensione di vecchiaia all’età in
cui operano i requisiti minimi stabiliti dalle nuove disposizioni.
Nello stesso tempo viene
previsto un sistema di incentivazione al proseguimento dell’attività
lavorativa, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, attraverso una riparametrazione dei
coefficienti di trasformazione (v. infra) calcolati
fino all’età di settanta anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita di cui all’art. 12 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il comma 4in discorso
stabilisce altresì che, nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia
delle disposizioni contenute nell’art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300,
opera sino al conseguimentodel richiamato limite
massimo di flessibilità.
Soppressione del regime
delle decorrenze dei trattamenti pensionistici (comma 5)
Con esclusivo riferimento
ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per la
pensione di vecchiaia e la pensione anticipata in base alla nuova normativa,
non si applicano le disposizionidell’art. 12, commi 1
e 2, del Decreto-Legge n. 78/2010, e dell’art. 1, comma 21, primo periodo, del
Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011,
n. 148, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di decorrenze dei
trattamenti pensionisticiper la generalità dei
lavoratori e per il personale del comparto scuola (cosiddette “finestre”).
L’art. 12, commi 1-2, del
Decreto-Legge n. 78/2010, ha innovato la disciplina delle decorrenze delle
pensioni di vecchiaia e di anzianità per i soggetti che raggiungono i requisiti
anagrafici e contributivi previsti per l’accesso al trattamento pensionistico a
partire dal 1° gennaio 2011.
Nello specifico, tale norma
ha previsto che il termine di decorrenza del trattamento pensionistico sia
pari, per i lavoratori dipendenti, a dodici mesi e, per i lavoratori autonomi,
a diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e
contributivi.
Pensione di vecchiaia
(commi 6, 7, 9 e 15-bis, lett. b))
Al fine di realizzare una
convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al
trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori
dipendenti e lavoratori autonomi, relativamente ai soggetti che maturino i
requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 6
ridefinisce i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaianei termini di seguito indicati.
• Per le lavoratrici dipendenti del settore
privato, la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria e delle Forme sostitutive della medesima, il requisito anagrafico
è fissato a:
- sessantadue anni dal 1° gennaio 2012;
- sessantatre anni e sei mesi dal 1° gennaio
2014;
- sessantacinque anni dal 1° gennaio 2016;
- sessantasei anni dal 1° gennaio 2018.
Si rammenta che, in materia
di innalzamento del requisito anagrafico per il pensionamento delle lavoratrici
dipendenti e delle lavoratrici autonome, la cui pensione è liquidata a carico
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, delle Forme sostitutive della
medesima e della Gestione separata, l’art. 18, comma 1, del Decreto-Legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.
111 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 un graduale aumento, da
sessanta a sessantacinque anni, del requisito anagrafico per la pensione di
vecchiaia.
Ai sensi della richiamata
norma, il requisito anagrafico di sessanta anni per il sistema retributivo,
misto e contributivo, veniva incrementato di un mese. Tale requisito era
ulteriormente incrementato di due mesi a partire dal 2021, di tre mesi dal
2022, di quattro mesi dal 2023, di cinque mesi dal 2024, di sei mesi dal 2025
per ogni anno fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 2032.
Successivamente, l’art. 1,
comma 20, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto un anticipo
dell’aumento graduale del requisito anagrafico, con inizio dal 1° gennaio 2014
(anziché dal 2020) e con l’entrata a regime della disciplina il 1° gennaio 2026
(anziché il 1° gennaio 2032).
In particolare, la
disciplina a regime veniva raggiunta attraverso l’aumento di un mese a decorrere
dal 2014, di ulteriori due mesi dal 2015, di tre mesi dal 2016, di quattro mesi
dal 2017, di cinque mesi dal 2018, di sei mesi dal 2019 per ogni anno fino al
2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 2026.
Come accennato, il comma
15-bis, alla lettera b), prevede, in via eccezionale, che le lavoratrici di cui
trattasi possono conseguire il trattamento di vecchiaia – oltre che, se più
favorevole, ai sensi della disposizione sopra riportata – con una età
anagrafica non inferiore a sessantaquattro anni, qualora maturino entro il 31
dicembre 2012 una anzianità contributiva di almeno venti anni e conseguano,
alla medesima data, una età anagrafica di almeno sessanta anni.
• Per le lavoratrici autonome, la cui pensione
è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, nonché della
Gestione separata, il requisito anagrafico è fissato a:
- sessantatre anni e sei mesi dal 1° gennaio
2012;
- sessantaquattro anni e sei mesi dal 1°
gennaio 2014;
- sessantacinque anni e sei mesi dal 1°
gennaio 2016;
- sessantasei anni a decorrere dal 1° gennaio
2018.
• Per i lavoratori dipendenti del settore
privato, nonché per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore
pubblico, la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria e delle Forme sostitutive ed esclusive della medesima, il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema misto e contributivo, è fissato, dal 1° gennaio 2012, in
sessantasei anni.
• Per i lavoratori autonomi la cui pensione è
liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, nonché della
Gestione separata, il requisito anagrafico di sessantacinque anni è
determinato, dal 1° gennaio 2012, in sessantasei anni.
A norma del comma 7, il
diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce con una anzianità contributiva
minima pari a venti anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 è prevista
l’ulteriore condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5
volte l’importo dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, comma 6, della Legge
n. 335/1995, rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL
nominale calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno
da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL
operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare devono essere quelli
relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
L’importo “soglia” non può
in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile
dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Si prescinde dal requisito
dall’importo minimo soltanto se si è in possesso di una età anagrafica pari a
settanta anni, ferma restando una anzianità contributiva minima effettiva di
almeno cinque anni.
Il comma 9 stabilisce che,
per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle Forme sostitutive ed esclusive
della medesima, nonché della Gestione separata, i requisiti anagrafici per
l’accesso alla pensione di vecchiaia su indicati devono essere tali da garantire
una età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a
sessantasette anni per i soggetti, in possesso dei citati requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno
2021.
Qualora, per effetto degli
adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’art. 12 del
Decreto-Legge n. 78/2010, l’età minima di accesso non fosse assicurata, i
medesimi requisiti sono ulteriormente incrementati con decreto direttoriale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del
Lavoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 2019.
Tale norma è volta a
garantire, per i soggetti in possesso dei richiamati requisiti che maturino il
diritto alla prima decorrenza utile della pensione dall’anno 2021, una età
minima di accesso al relativo trattamento comunque non inferiore a
sessantasette anni.
Per gli adeguamenti
successivi a quanto stabilito da quest’ultima disposizione, resta ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
agli incrementi della speranza di vita.
Viene pertanto soppresso
l’art. 5 della Legge 12 novembre 2011, n. 183. L’art. 5 della Legge n.
183/2011, disponeva che, ferma restando la disciplina in materia di decorrenze
dei trattamenti pensionistici e di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, per i lavoratori
e le lavoratrici la cui pensione viene liquidata a carico dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria, delle Forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonché della Gestione separata, i requisiti anagrafici per l’accesso alla
pensione di vecchiaia nel sistema retributivo, misto e contributivo, dovevano
essere tali da garantire una età minima di accesso alla pensione non inferiore a
sessantasette anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti,
in possesso dei predetti requisiti, che maturassero il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026.
Pensione anticipata
(commi 10, 11 e 15-bis, lett. a))
Ai sensi del comma 10, adecorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria e delle Forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché
della Gestione separata, che maturano i requisiti a partire dalla medesima
data, l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti
anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia è consentito esclusivamente
qualora risulti maturata una anzianità contributiva di:
• nel 2012, quarantadue anni e un mese per gli
uomini e quarantuno anni e un mese per le donne;
• nel 2013, quarantadue anni e due mesi per gli
uomini e quarantuno anni e due mesi per le donne;
• a decorrere dal 2014, quarantadue anni e tre
mesi per gli uomini e quarantuno anni e tre mesi per le donne.
In virtù della disposizione
sopra richiamata viene quindi soppressa, a partire dall’anno 2012, la
possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle
cosiddette “quote”, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il
predetto sistema continua peraltro a trovare applicazione per le categorie di
lavoratori individuate dai commi 14 e 15 dell’articolo in esame, nonché, ai
sensi del comma 17, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, di cui al Decreto Legislativo n. 67/2011.
Lo stesso comma 10 prevede
l’applicazione di una riduzione pari ad un punto percentuale sulla quota di
trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al
1° gennaio 2012, per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento
rispetto all’età di sessantadue anni; tale percentuale annua è elevata a due
punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a due anni. Nel
caso in cui l’età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è
proporzionale al numero di mesi.
Fermo restando quanto
disposto dal comma 10, il successivo comma 11 stabilisce che, per i lavoratori
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dopo il 1°
gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, può essere conseguito altresì al compimento del requisito
anagrafico di sessantatre anni, a condizione che:
• risultino versati ed accreditati a favore
dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva;
• l’ammontare mensile della prima rata di
pensione non sia inferiore ad un importo soglia mensile – annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale,
calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da
rivalutare – pari, per l’anno 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno
sociale, di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge n. 335/1995.
In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di variazione
da considerare devono essere quelli relativi alla serie preesistente anche per
l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per
gli anni successivi. L’ importo minimo mensile della pensione non può in ogni
caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile
dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Come già evidenziato, il
comma 15-bis, alla lettera a), prevede, in via eccezionale, che i lavoratori
dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive della
medesima, in possesso di una anzianità contributiva di almeno trentacinque anni
entro il 31 dicembre 2012 e che avrebbero maturato, prima dell’entrata in
vigore della nuova disciplina, i requisiti per il trattamento pensionistico
entro il 31 dicembre 2012, ai sensi della Tabella B, allegata alla Legge n.
247/2007 (cioè, con il sistema delle cosiddette “quote”), possono conseguire la
pensione anticipata al compimento di una età anagrafica non inferiore a
sessantaquattro anni.
Assegno Sociale (comma
8)
A decorrere dal 1° gennaio
2018, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per il conseguimento:
• dell’assegno sociale, di cui all’art. 3,
comma 6, della Legge n. 335/1995;
• della pensione sociale a favore dei
sordomuti, di cui all’art. 10 della Legge 26 maggio 1970, n. 381;
• della pensione sociale a favore dei mutilati
ed invalidi civili, di cui all’art. 19 della Legge 30 marzo 1971, n. 118,
è incrementato di un anno.
Adeguamento dei
requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita
(commi 12 e 13)
Il comma 12 dispone che a
tutti i requisiti anagrafici previsti dal provvedimento in esame per l’accesso,
attraverso le diverse modalità dallo stesso stabilite, al pensionamento, nonché
al requisito contributivo previsto dal comma 10 ai fini dell’accesso alla
pensione anticipata, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita, di cui
all’art. 12 del Decreto-Legge n. 78/2010.
Ai sensi del comma 13, gli
adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello
effettuato con decorrenza dal 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza
biennale, secondo le modalità indicate dal citato art. 12.
Si ricorda che, per effetto
del dettato dell’art. 18, comma 4, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 (Cfr. la nostra
circolare n. 423 del 18.7.2011), il primo adeguamento dei requisiti di accesso
ai trattamenti pensionistici all’indice della speranza di vita troverà
applicazione dal 1° gennaio 2013.
Al riguardo, il Decreto 6
dicembre 2011, del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, di concerto con il Direttore Generale delle Politiche
Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro, ha stabilito che i
requisiti di cui trattasi, a partire dal 1° gennaio 2013, saranno incrementati
di tre mesi.
Esenzioni
dall’applicazione della nuova disciplina previdenziale (commi 14 e 15)
Secondo il comma 14, le
previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenze dei
trattamenti pensionistici (cosiddette “finestre”) continuano ad applicarsi:
• ai soggetti che maturano i requisiti entro il
31 dicembre 2011;
• alle lavoratrici che si avvalgono della
facoltà, introdotta in via sperimentale dal 2008 fino al 31 dicembre 2015,
dall’art. 1, comma 9, della Legge 23 agosto 2004, n. 243. Invirtù
di questa norma transitoria le lavoratrici possono accedere alla pensione di
anzianità in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a
trentacinque anni e di una età anagrafica pari o superiore a cinquantasette
anni, per le lavoratrici dipendenti, ed a cinquantotto anni, per le lavoratrici
autonome, qualora le stesse optino per la liquidazione del trattamento
interamente sulla base del sistema contributivo;
• nei limiti delle risorse stabilite dal
successivo comma 15 e sulla base della procedura dallo stesso disciplinata,
ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento dopo il 31
dicembre 2011 :
a) ai lavoratori collocati
in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione della indennità di mobilità di cui
all’art. 7, commi 1 e 2, della medesima Legge n. 223/1991;
b) ai lavoratori collocati
in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della Legge n. 223/1991, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi stipulati entro
il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, al 4
dicembre 2011, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi
di solidarietà di settore, di cui all’art. 2, comma 28, della Legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso a tali Fondi
(in questo secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi
medesimi fino al compimento di almeno cinquantanove anni di età, ancorché maturino
prima del compimento della suddetta età i requisiti per l’accesso alla pensione
stabiliti dalla previgente normativa);
d) ai lavoratori che,
antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori del
settore pubblico che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l’istituto
dell’esonero dal servizio, di cui all’art. 72, comma 1, del Decreto-Legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.
133. Al riguardo, la norma in oggetto precisa che l’istituto dell’esonero si
considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato
emanato prima del 4 dicembre 2011.
Il comma 15 prevede che,
con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della Legge n. 214/2011, sono definite le modalità attuative del comma 14, ivi
compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati
ai fini della concessione del beneficio previsto da tale comma, nel limite
delle risorse appositamente stanziate ( 240 milioni di euro per l’anno 2013,
630 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015,
1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017,
610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019).
Gli Enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio – sulla base della data
di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero –
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori suindicati, che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione
determinato in base alla procedura sopra illustrata, i menzionati Enti non
prenderanno in esame ulteriori domande finalizzate alla fruizione dei benefici
in argomento.
Lo stesso comma 15 precisa
inoltre che nell’ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i
lavoratori che intendono avvalersi, laddove ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio in discorso e di quello
afferente l’applicazione della disciplina delle decorrenze dei trattamenti
pensionistici previgente al 31 maggio 2010, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del
Decreto-Legge n. 78/2010; per questo beneficio, tali lavoratori sono comunque
computati nel limite numerico di 10.000 unità stabilito dal medesimo art. 12,
comma 5. Resta in ogni caso fermo che nei confronti dei soggetti suindicati,
che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, trovano comunque applicazione le
disposizioni concernenti l’adeguamento dei requisiti per l’accesso ai
trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.
L’art. 12, comma 5, del
Decreto-Legge n. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 37, della Legge 13
dicembre 2010, n. 220, ha previsto, fra l’altro, che le disposizioni in materia
di decorrenza delle pensioni vigenti prima dell’entrata in vigore dello stesso
decreto (31 maggio 2010) continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al
pensionamento dal 1° gennaio 2011, nei confronti dei:
• lavoratori collocati in mobilità a norma
degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che
maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della stessa legge;
• lavoratori collocati in mobilità lunga ai
sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della Legge n. 223/1991, e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro
il 30 aprile 2010;
• lavoratori che, alla data del 31 maggio 2010,
erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà
di settore, di cui all’art. 2, comma 28, della Legge n. 662/1996.
Sull’argomento, la
Direzione Generale dell’INPS ha diramato le circolari n. 126 del 24 settembre
2010 e n. 53 del 16 marzo 2011 ed i messaggi n. 16355 del 12 agosto 2011, n.
20062 del 21 ottobre 2011, n. 22673 del 1° dicembre 2011.
Rideterminazione dei
coefficienti di trasformazione (comma 16)
Il comma 16 prevede la
rideterminazione dei coefficienti di trasformazione (cioè, dei coefficienti
relativi all’età dell’assicurato al momento del pensionamento, utilizzati, nel
metodo di calcolo contributivo, per la trasformazione del montante contributivo
individuale in rendita) con effetto dal 1° gennaio 2013.
Nel richiamare quanto già
evidenziato nella nota (1), si ricorda che i coefficienti di trasformazione,
introdotti dall’art. 1, comma 6, della Legge n. 335/1995, sono stati
rideterminati, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 247/2007, con
effetto dal 1° gennaio 2010, nei valori esposti nella Tabella A, allegata alla stessa
legge.
Il menzionato art. 14 ha
inoltre previsto, al comma 15, che i coefficienti di trasformazione vengono
rideterminati ogni tre anni con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e, al comma 16, che il Governo
deve procedere ogni dieci anni, con le parti sociali, alla verifica della
sostenibilità ed equità del sistema pensionistico.
Nello specifico, la norma
in oggetto dispone che, con il decreto direttoriale di aggiornamento triennale
dei coefficienti di trasformazione, di cui all’art. 1, comma 6, della Legge n.
335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 15, della Legge n. 247/2007, ed in
via derogatoria a quanto stabilito dall’art. 12, comma 12-quinquies, del
Decreto-Legge n. 78/2010, dalla predetta data lo stesso coefficiente di
trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a
settanta.
Questo valore deve essere
comunque adeguato agli incrementi della speranza di vita, nell’ambito del
procedimento già delineato per i requisiti del sistema pensionistico dal citato
art. 12.
In relazione a ciò viene
altresì prevista una ulteriore estensione del coefficiente – nell’ambito della
medesima procedura di cui all’art. 1, comma 11, della Legge n. 335/1995 –
considerando anche le età corrispondenti a valori superiori a settanta, ogni
qual volta l’adeguamento triennale comporti, con riferimento al valore
originariamente indicato in settanta anni per l’anno 2012, l’incremento del
medesimo tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta.
Da ultimo, il comma 16 in
oggetto precisa che gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019, sono effettuati
con periodicità biennale (al fine di uniformare la periodicità temporale della
procedura di cui all’art. 1, comma 11, della Legge n. 335/1995, all’adeguamento
dei requisiti del sistema pensionistico ai sensi dell’art. 12 del Decreto-Legge
n. 78/2010).
Lavoratori che svolgono
“attività usuranti” (commi 17 e 17-bis)
Il comma 17 introduce le
modifiche di seguito evidenziate all’art. 1 del Decreto Legislativo n. 67/2011,
recante la disciplina dell’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti
a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
• Il periodo transitorio, durante il quale
l’anticipo del trattamento pensionistico rispetto a quanto stabilito per i
lavoratori dipendenti in via ordinaria varia fra uno e tre anni in riferimento
all’età anagrafica e tra una e due unità in relazione alla somma di età anagrafica
e anzianità contributiva (cosiddetta “quota”), viene limitato agli anni
2008-2011 (anziché 2008-2012).
• Per quanto concerne la disciplina a regime
(che pertanto decorre dal 1° gennaio 2012, anziché dal 1° gennaio 2013), viene
stabilito che il diritto al trattamento pensionistico anticipato si consegue
secondo il sistema delle “quote”, di cui alla Tabella B allegata alla Legge n.
247/2007 (anziché con una età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età
anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre anni rispetto ai requisiti
previsti dalla citata Tabella B).
• Relativamente ai lavoratori notturni, come
definiti dal Decreto Legislativo n. 67/2011, con meno di settantotto notti di
lavoro all’anno, la vigente disciplina (che prevede la riduzione del requisito
dell’età anagrafica non superiore ad un anno per i dipendenti che svolgono
lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da sessantaquattro a
settantuno e due anni per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di
giorni lavorativi annui da settantadue a settantasette) viene limitata al
periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011.
A decorrere dal 1° gennaio
2012, i suddetti lavoratori conseguono invece il diritto al pensionamento
anticipato con il requisito anagrafico e la somma di età anagrafica e anzianità
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla Legge n. 247/2007,
incrementati, rispettivamente, di due anni e di due unità, per i lavoratori che
svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da
sessantaquattro a settantuno, e di un anno e di una unità, per coloro che
prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da
settantadue a settantasette.
Secondo il comma 17-bis,
per i lavoratori in questione che maturano i requisiti per il pensionamento dal
1° gennaio 2012, ai sensi del Decreto Legislativo n. 67/2011, come modificato
dalla disposizione sopra riportata, continua ad applicarsi il regime delle
decorrenze dei trattamenti pensionistici (cosiddette “finestre”), di cui
all’art. 12, comma 2, del Decreto-Legge n. 78/2010.
Armonizzazione dei
requisiti minimi di accesso al pensionamento (comma 18)
Allo scopo di assicurare un
processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche
ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata del provvedimento in oggetto, requisiti diversi da quelli
vigenti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, con regolamento da emanare
entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono adottate le relative misure di
armonizzazione, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei
settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti.
Le disposizioni contenute
nell’art. 24, comma 18, del Decreto-Legge n. 201/2011, si applicano anche:
• ai lavoratori impegnati in lavori in
sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare
a causa della definitiva chiusura delle stesse e che non hanno maturato i
benefici di cui all’art. 18 della Legge 30 aprile 1969, n. 153;
• al personale delle Forze di Polizia e delle
Forze Armate;
• al personale dei Vigili del Fuoco, nonché dei
rispettivi dirigenti;
• ai lavoratori iscritti al Fondo speciale –
istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 43 della Legge 23 dicembre 1999, n.
488 – dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, dell’art. 24 in commento, in merito alla
applicazione della previgente normativa nei confronti dei lavoratori che
maturino entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età anagrafica e di anzianità
contributiva dalla stessa previsti ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza
della pensione di vecchiaia e di anzianità).
Totalizzazione dei
periodi assicurativi (comma 19)
Il comma 19 modifica l’art.
1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante disposizioni in
materia di totalizzazione, prevedendo la facoltà, per i soggetti interessati,
di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata (a
fronte del limite minimo di tre anni fissato dalla previgente normativa), al
fine del conseguimento di un’unica pensione.
Rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici(comma 25)
La rivalutazione automatica
delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013,
nella misura del 100% esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo sino a tre volte il trattamento minimo INPS.
Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della
norma in oggetto, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Viene pertanto abrogato l’art. 18,
comma 3, del Decreto-Legge n. 98/2011.
L’art. 18, comma 3, del
Decreto-Legge n. 98/2011, disponeva che, per il biennio 2012-2013, ai
trattamenti pensionistici di importo superiore a cinque volte il trattamento
minimo INPS, la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito
dall’art. 34, comma 1, della Legge n. 488/1998, non era concessa, con
esclusione, peraltro, della fascia di importo inferiore a tre volte il citato
trattamento minimo, con riferimento alla quale l’indice di rivalutazione
automatica veniva applicato nella misura del 70%.
Ai sensi della stessa norma
per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento mimino INPS
e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
sulla base della vigente normativa, l’aumento di rivalutazione veniva comunque
attribuito sino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Commissione di esperti
per le nuove modalità di accesso graduale al pensionamento e decontribuzione
parziale per i giovani (comma 28)
Il Ministro del Lavoro, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, costituisce una
Commissione composta da esperti e da rappresentanti di Enti gestori di
previdenza obbligatoria, nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità
finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico
determinato secondo il metodo contributivo, rispetto a quelle previste dal
provvedimento in esame.
Tali forme devono essere
funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del
mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell’adeguatezza
della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e delle compatibilità sopra citati, dovranno essere
analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione
parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi,
in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli Enti
gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
Istituzione di un tavolo
di confronto per il riordino degli ammortizzatori sociali(comma 30)
Il comma 30prevede la
promozione, da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2011, di un tavolo di
confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della
formazione continua.
Tassazione ordinaria di
quota parte di talune indennità di fine rapporto (comma 31)
La norma in oggetto
introduce una specifica ipotesi di esclusione dalla tassazione separata IRPEF
di una quota delle indennità di cui all’art. 17, comma 1, lettere a) e c), del
TUIR, erogate in relazione a rapporti di lavoro dipendente o di collaborazioni,
con conseguente attrazione nel regime di tassazione ordinaria IRPEF.
In particolare, viene
stabilito che alla quota delle indennità di fine rapporto disciplinate dal
citato art. 17, comma 1, lettere a) e c), corrisposte in denaro e in natura, di
importo complessivamente eccedente € 1.000.000, non è applicabile il regime di
tassazione separata IRPEF, di cui all’art. 19 del TUIR.
Il richiamato importo
concorrerà, dunque, alla formazione del reddito complessivo, assoggettabile
alla tassazione ordinaria IRPEF.
Resta ferma la tassazione
separata sull’importo delle indennità di fine rapporto fino all’ importo
complessivo di € 1.000.000.
Si ricorda che l’anzidetto
art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, dispone che l’IRPEF si applica
separatamente:
• sul Trattamento di Fine Rapporto, di cui
all’art. 2120 del Codice civile, ed indennità equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi
quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50 del TUIR,
anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del Codice civile;
• su altre indennità e somme percepite una
volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese
l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di
pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi
dell’art. 2125 del Codice civile;
• sulle somme e i valori comunque percepiti, al
netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel
contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Alla lett. c) del comma 1,
il menzionato art. 17 stabilisce che l’IRPEF si applica separatamente sulle
indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 1, lettera c-bis), dell’art. 50 del TUIR, se il
diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del
rapporto, nonché, in ogni caso, su somme e valori comunque percepiti, al netto
delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa.
La predetta disciplina di
esclusione dalla tassazione separata IRPEF di determinati importi, come
disposto dallo stesso art. 24, comma 31, terzo periodo, del Decreto-Legge n.
201/2011, si applica in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi
titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.
Infine, in deroga all’art.
3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), viene previsto
che le riferite disposizioni si rendono applicabili in relazione alle indennità
ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.