CASSA IN DEROGA - NUOVI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE
IMPRESE - DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 2640/2012
A partire dal
prossimo 16 aprile 2012 le imprese che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni
in Deroga sono tenute a nuovi adempimenti obbligatori, finalizzati a consentire
alla Regione Lombardia di monitorare le ore di Cassa Integrazione Guadagni in
Deroga (CIGD).
In particolare è
previsto l'obbligo del datore di lavoro di comunicare preventivamente alla
Regione il calendario delle sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore e il
rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate.
Tale obbligo è svolto
dall'impresa attraverso l'inserimento dei dati nell'applicativo regionale
''Finanziamenti on line" accessibile, previa
registrazione, dal sito internet: https://gefo.servizirl.it/.
Si segnala che il
mancato adempimento del monitoraggio in parola comporta il diniego o la revoca
dell'autorizzazione concessa e la non ammissibilità di nuove domande per tutto
il periodo di validità dell'accordo.
Le novità sopra
richiamate sono contenute nel Decreto n. 2640 del 28 marzo 2012 della Regione
Lombardia, pubblicato in calce alla presente nota sul sito del Collegio, con il
quale sono state individuate le misure di attuazione del punto 1.8 dell'Accordo
Quadro 2012 (cfr. Not. n. 2/2012).
Più precisamente il
Decreto in commento, dando attuazione a quanto previsto dall'Accordo Quadro
2012, prevede due distinti obblighi di comunicazione in capo alle imprese che
utilizzano la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga:
1) la comunicazione
del calendario settimanale delle effettive sospensioni dell'attività lavorativa
di ciascun lavoratore;
2) la comunicazione
del rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da
ciascun lavoratore sospeso.
1) Calendario settimanale delle sospensioni
Il Calendario
settimanale delle sospensioni dall’attività lavorativa di ciascun
lavoratore, programmate in base alle effettive esigenze deve essere compilato
non più tardi del primo giorno lavorativo della settimana di riferimento e
comunque non più tardi della data di inizio della sospensione con le modalità
di seguito indicate:
- in corrispondenza di ciascun codice fiscale
visualizzato dall’elenco completo dei soggetti in CIGD, deve essere indicato il
periodo di CIGD (inizio e fine della settimana) ed il numero delle ore
settimanali di sospensione/riduzione;
- il prospetto inizialmente compilato deve essere
aggiornato entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana nella quale
intervengano delle variazioni del periodo di CIGD e/o del numero di ore
settimanali di sospensione/riduzione precedentemente comunicati,
indipendentemente dallo stato della domanda (in istruttoria, in regione,
finanziato);
- nel caso in cui si verificassero variazioni
infrasettimanali non programmabili o impreviste relative al calendario delle
sospensioni, queste devono risultare da comunicazioni tracciate preventive o
contestuali fra il datore di lavoro e il lavoratore.
L'obbligo di compilare il calendario settimanale entra
in vigore dal 16 aprile 2012.
2) Rendiconto
mensile
Il Rendiconto mensile delle ore di sospensione
effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso, va compilato entro il
15 del mese successivo a quello a cui la consuntivazione fa riferimento (come
previsto per l’invio mensile del mod. INPS SR/41) con le seguenti modalità:
- visualizzando il relativo codice fiscale dall’elenco
completo dei soggetti in CIGD e indicando per ciascuno, il numero delle ore
effettive di sospensione/riduzione;
- rispettando l’ordine cronologico dei mesi di
calendario (il sistema non consente di rendicontare un mese successivo se non è
stata effettuata la rendicontazione di quello precedente);
- valorizzando a “zero” ore i mesi in cui il
lavoratore non ha fruito della CIGD;
Non è possibile
rendicontare mensilmente senza preventivo inserimento delle relative
comunicazioni di sospensione (non può essere pertanto rendicontato un mese con
valori superiori allo “zero” laddove non è stata effettuata la comunicazione di
sospensione).
La Regione Lombardia,
con nota del 4 aprile 2012, ha comunicato che verrà resa nota successivamente
la data in cui sarà possibile inserire anche le ore di sospensione
effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso (rendicontazione).
- Decreto Regione Lombardia 2640 del 28 marzo 2012