CASSA IN DEROGA - NUOVI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE - DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 2640/2012

 

A partire dal prossimo 16 aprile 2012 le imprese che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga sono tenute a nuovi adempimenti obbligatori, finalizzati a consentire alla Regione Lombardia di monitorare le ore di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).

In particolare è previsto l'obbligo del datore di lavoro di comunicare preventivamente alla Regione il calendario delle sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore e il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate.

Tale obbligo è svolto dall'impresa attraverso l'inserimento dei dati nell'applicativo regionale ''Finanziamenti on line" accessibile, previa registrazione, dal sito internet: https://gefo.servizirl.it/.

Si segnala che il mancato adempimento del monitoraggio in parola comporta il diniego o la revoca dell'autorizzazione concessa e la non ammissibilità di nuove domande per tutto il periodo di validità dell'accordo.

Le novità sopra richiamate sono contenute nel Decreto n. 2640 del 28 marzo 2012 della Regione Lombardia, pubblicato in calce alla presente nota sul sito del Collegio, con il quale sono state individuate le misure di attuazione del punto 1.8 dell'Accordo Quadro 2012 (cfr. Not. n. 2/2012).

Più precisamente il Decreto in commento, dando attuazione a quanto previsto dall'Accordo Quadro 2012, prevede due distinti obblighi di comunicazione in capo alle imprese che utilizzano la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga:

1) la comunicazione del calendario settimanale delle effettive sospensioni dell'attività lavorativa di ciascun lavoratore;

2) la comunicazione del rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso.

 

1) Calendario settimanale delle sospensioni

Il Calendario settimanale delle sospensioni dall’attività lavorativa di ciascun lavoratore, programmate in base alle effettive esigenze deve essere compilato non più tardi del primo giorno lavorativo della settimana di riferimento e comunque non più tardi della data di inizio della sospensione con le modalità di seguito indicate:

- in corrispondenza di ciascun codice fiscale visualizzato dall’elenco completo dei soggetti in CIGD, deve essere indicato il periodo di CIGD (inizio e fine della settimana) ed il numero delle ore settimanali di sospensione/riduzione;

- il prospetto inizialmente compilato deve essere aggiornato entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana nella quale intervengano delle variazioni del periodo di CIGD e/o del numero di ore settimanali di sospensione/riduzione precedentemente comunicati, indipendentemente dallo stato della domanda (in istruttoria, in regione, finanziato);

- nel caso in cui si verificassero variazioni infrasettimanali non programmabili o impreviste relative al calendario delle sospensioni, queste devono risultare da comunicazioni tracciate preventive o contestuali fra il datore di lavoro e il lavoratore.

L'obbligo di compilare il calendario settimanale entra in vigore dal 16 aprile 2012.

2) Rendiconto mensile

Il Rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso, va compilato entro il 15 del mese successivo a quello a cui la consuntivazione fa riferimento (come previsto per l’invio mensile del mod. INPS SR/41) con le seguenti modalità:

- visualizzando il relativo codice fiscale dall’elenco completo dei soggetti in CIGD e indicando per ciascuno, il numero delle ore effettive di sospensione/riduzione;

- rispettando l’ordine cronologico dei mesi di calendario (il sistema non consente di rendicontare un mese successivo se non è stata effettuata la rendicontazione di quello precedente);

- valorizzando a “zero” ore i mesi in cui il lavoratore non ha fruito della CIGD;

Non è possibile rendicontare mensilmente senza preventivo inserimento delle relative comunicazioni di sospensione (non può essere pertanto rendicontato un mese con valori superiori allo “zero” laddove non è stata effettuata la comunicazione di sospensione).

La Regione Lombardia, con nota del 4 aprile 2012, ha comunicato che verrà resa nota successivamente la data in cui sarà possibile inserire anche le ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso (rendicontazione).

 

 

- Decreto Regione Lombardia 2640 del 28 marzo 2012

 

- Allegato A al Decreto 2640 del 28 marzo 2012