LA CONCESSIONE DI USO DEL SUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO NON FA VENIR MENO L’OBBLIGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
(Consiglio di Stato, sentenza n. 1106 del 26/02/2012,
sez. VI)
E’ legittimo l’ordine emesso dal Comune di immediata
rimozione di un chiosco, adibito a rivendita di giornali e localizzato su
un’area di proprietà pubblica concessa in uso, in considerazione della
constatata mancanza del titolo edilizio idoneo per la realizzazione del manufatto.
Contrariamente a
quanto sostenuto nell’appello, infatti, per l’esecuzione di opere su suolo di
proprietà pubblica non è sufficiente il provvedimento di concessione per
l’occupazione di detto suolo, ma occorre l’ulteriore ed autonomo titolo edilizio,
che opera su un piano diverso – e risponde a diversi presupposti – rispetto sia
all’atto che accorda l’utilizzo a fini privati di una determinata porzione di
terreno di proprietà pubblica, sia ad altri atti autorizzativi eventualmente
necessari (come, per quanto qui interessa, l’autorizzazione commerciale per la
vendita di determinati prodotti). La nozione di costruzione, per cui si
richiede il rilascio del titolo abilitativo in questione (permesso di
costruire), si identifica d’altra parte con qualsiasi trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, intesa come modifica
dello stato dei luoghi caratterizzata da stabilità, a prescindere dai materiali.