AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DEI FABBRICATI 36% - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITA’
È disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la Guida «Ristrutturazioni edilizie: le
agevolazioni fiscali», aggiornata al mese di febbraio 2012, che fa il punto
sulle novità in materia di detrazione IRPEF del 36% per il recupero edilizio
delle abitazioni, introdotte dal c.d. “Decreto Monti” (D.L. 201/2011, convertito,
con modificazioni, nella legge 214/2011).
In particolare, riprendendo quanto previsto dal D.L.
201/2011, nella Guida vengono evidenziate:
A) dal 1°
gennaio 2012, l’applicabilità, in via permanente, della detrazione del 36% per:
- gli interventi di recupero sulle abitazioni, nel
limite di 48.000 euro per unità immobiliare;
- l’acquisto di
abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese
di costruzione, o da cooperative edilizie che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile.
In tale ipotesi, come ricordato dall’Agenzia delle
Entrate, l’agevolazione spetta qualora il rogito di compravendita venga
stipulato entro:
- il 30 giugno 2012, se i lavori sono stati eseguiti
tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011 (ossia prima dell’entrata in
vigore del D.L. n. 201/2011)[1];
- 6 mesi dalla data del termine dei lavori, se questi
sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 2011. In tal caso, si prescinde dalla
data di inizio dei lavori.
In merito, l’ANCE ha evidenziato nelle competenti
Sedi, che il periodo di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori, concesso per
l’acquisto dell’abitazione, rende di fatto inapplicabile l’agevolazione,
soprattutto in periodi di contrazione del mercato come quello attuale. Appare
pertanto, necessario pervenire ad un allungamento di tale termine per
consentire un efficace operatività della norma.
Come noto, per l’acquisto di abitazioni ristrutturate,
la detrazione viene calcolata forfetariamente su un importo pari al 25% del
corrispettivo d’acquisto, nel limite massimo di 48.000 euro per unità
immobiliare.
A tal proposito, si segnala un errore contenuto
nell’esempio numerico riportato a pag. 20 della suddetta Guida, laddove, nella
specifica ipotesi in cui il 25% del corrispettivo d’acquisto sia superiore a
48.000 euro, viene indicato che l’importo detraibile è pari al 25% di 48.000
euro.
La detrazione deve essere calcolata, invece, in misura
pari al 36% di 48.000 euro (importo detraibile pari a 17.280 euro)[2].
B) dal 1° gennaio 2012, l’estensione della detrazione
anche per le spese sostenute per gli interventi necessari alla ricostruzione, o
al ripristino, dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
C) per quanto riguarda gli interventi condominiali, la
conferma che sono agevolabili i lavori eseguiti su tutte le parti comuni
dell’edificio residenziale, così come elencate dall’art. 1117 del Codice
Civile;
D) nell’ipotesi di trasferimento dell’abitazione, la
possibilità, per il cedente, di scegliere, in fase di rogito, se continuare ad
usufruire della detrazione per le quote residue, o trasferirla all’acquirente.
In ogni caso, l’Agenzia conferma che, in assenza di
una specifica indicazione nell’atto di trasferimento, la detrazione passa
all’acquirente dell’immobile;
E) l’abolizione, dal 1° gennaio 2012, della facoltà,
per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di poter optare per la
ripartizione della detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 rate annuali di pari
importo.
In sostanza, tale più favorevole ripartizione si è
resa applicabile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2012, anche i
contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni dovranno usufruire della detrazione
in 10 rate annuali di pari importo.
In tal ambito, si ricorda che la detrazione del 36% si
applica anche agli interventi di risparmio energetico (ai sensi del co. 1 lett. h del nuovo art. 16bis del T.U.I.R.-D.P.R.
917/1986), ma solo a par tire dal 2013, ossia
successivamente al termine di vigenza della detrazione del 55% per la
riqualificazione energetica degli edifici.
Ciò comporta che, a differenza di quanto stabilito per
i lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2011, per il periodo d’imposta 2012, gli
interventi di riqualificazione energetica, che non consentono il conseguimento
degli obiettivi di risparmio energetico previsti per il 55%, sono esclusi dal
36%.
Tra le principali novità intervenute nel corso del
2011, la Guida ricorda, altresì, l’eliminazione dell’obbligo di invio della
Comunicazione preventiva dei lavori e di indicazione in fattura del costo della
manodopera[3] (dal 14 maggio 2011), nonchè la
riduzione, dal 10% al 4%, della ritenuta operata sui bonifici di pagamento
delle spese (effettuati dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L.
98/2011)[4].
Si comunica che è in corso di aggiornamento anche la
guida dell’Ance sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie,
che tiene conto di tutte le ultime novità in materia.
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[1] Cfr. l’art.1, comma 17, della legge 244/2007, come
modificato dall’art.4, comma 2, del D.L. 201/2011.
[2] Cfr. anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate
5 marzo 2003, n.15/E.
[3] Cfr. l’art.7, comma 2, lett.q-r
D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011.
Per ciò che riguarda, in particolare, l’eliminazione
della Comunicazione preventiva dei lavori, l’Agenzia delle Entrate richiama il
Provvedimento 2 novembre 2011, Prot. n.2011/149646,
il quale, in attuazione del medesimo D.L. 70/2011, prevede che, per fruire
della detrazione, è ora sufficiente l’indicazione, nella dichiarazione dei
redditi, dei dati catastali dell’immobile e degli estremi di registrazione del
contratto di locazione, o comodato, nell’ipotesi di interventi effettuati
direttamente dal detentore dell’immobile.
A tal riguardo, cfr. anche le Istruzioni al Modello
730/2012 (righi E51-E53 della Sezione IIIB del quadro E - Oneri e Spese).
Inoltre, il citato Provvedimento Prot.
n.2011/149646 contiene un elenco riepilogativo della documentazione relativa
all’intervento, che il contribuente deve conservare ed esibire a richiesta
degli Uffici verificatori.
[4] Cfr. l’art.23, comma 8, del D.L. 98/2011,
convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011.
Si ricorda che tale ulteriore adempimento è stato
introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2010, dall’art.25 del D.L. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.