AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 55% - NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITA’
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it) è stata pubblicata la nuova Guida alla detrazione
del 55%, aggiornata al mese di dicembre 2011, che contiene le ultime novità
relative all’applicabilità dell’agevolazione, introdotte dal cd. “Decreto
Monti” (D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011).
In particolare, nella Guida dell’Agenzia delle Entrate
vengono confermate[1]:
- la proroga
dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012, fermi
restando i limiti di detrazione, differenziati in funzione della tipologia di
intervento eseguito[2];
- nell’ambito
degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale,
l’estensione del beneficio, dal 1° gennaio 2012, ai lavori di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, volti alla produzione
di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro[3].
In sostanza, tale ulteriore fattispecie si aggiunge ai
già previsti interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con
sistemi più efficienti (caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta
efficienza, ovvero impianti geotermici a bassa entalpia)[4];
- dal 1°
gennaio 2013, l’applicabilità, per gli interventi volti al risparmio energetico
degli edifici, della detrazione IRPEF del 36%, in luogo del “55%”[5].
In sostanza, dal 1° gennaio 2013, per gli interventi
di riqualificazione energetica si potrà fruire della sola detrazione IRPEF del
36%, con le modalità applicative stabilite per quest’ultima (agevolazione
ammessa per i soli soggetti IRPEF limitatamente agli immobili residenziali e
nel limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare)[6].
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, nella propria Guida,
ricorda le ulteriori novità intervenute nel corso del 2011, relative alle
modalità applicative del beneficio, quali:
-
l’eliminazione, dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L.
70/2011, convertito con modificazioni nella legge 106/2011), dell’obbligo di
indicazione separata in fattura del costo della manodopera utilizzata per
l’esecuzione degli interventi agevolati, stabilito a pena di decadenza dal
beneficio, in analogia con quanto previsto ai fini della detrazione del 36%[7];
- la riduzione
dal 10% al 4% della ritenuta sui bonifici relativi alle spese agevolate con le
detrazioni del 36% e del 55%, eseguiti a partire dal 6 luglio 2011 (data di
entrata in vigore del D.L. 98/2011, convertito con modifiche nella legge
111/2011)[8];
- la
ripartizione della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2011 in 10
quote annuali di pari importo (cfr. art.1, comma 48, legge 220/2010 e C.M.
20/E/2011).
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[1] Cfr. Art.4, comma 4, D.L. 201/2011, convertito,
con modificazioni, nella legge 214/2011.
[2] Il limite di detrazione (inteso come limite
massimo di risparmio d’imposta), è pari a 100.000 euro per gli interventi di
“riqualificazione energetica globale”, a 60.000 per i lavori sulle strutture
orizzontali e verticali dell’edificio, e per l’installazione di pannelli
solari, nonchè a 30.000 per gli interventi volti alla
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
[3] Cfr. art.1, comma 48, legge 220/2010, come
modificato dall’art.4, comma 4, del D.L. 201/2011.
[4]Cfr. art.1, comma 347,
legge 296/2006 - legge Finanziaria 2007 ed art.1, comma 286, legge 244/2007 -
legge Finanziaria 2008.
[5] Ciò in base al richiamo alla lett. h) del nuovo
art.16-bis, del D.P.R. 917/1986 - TUIR (che ha reso strutturale la detrazione
del 36%), operato dall’art.4, comma 4, del medesimo “Decreto Monti”.
[6] Si ricorda che, specularmente, la detrazione del
36% (a regime dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art.16-bis del TUIR - D.P.R.
917/1986) non si rende applicabile, nel 2012, agli interventi di risparmio
energetico, che saranno invece “riammessi” all’agevolazione a partire dal 2013,
ossia successivamente al termine di vigenza della detrazione del 55%.
[7] Art.3,
comma 2, lett.r, del D.L. 70/2011, convertito, con
modificazioni, nella legge 106/2011 (cd. “Decreto Sviluppo”) - cfr. anche la
Guida dell’Agenzia delle Entrate alla detrazione del 36% aggiornata a febbraio
2012.
[8] La ritenuta,
operante dal 1° luglio 2010 ed introdotta dall’art.25 del D.L. 78/2010,
convertito dalla legge 122/2010, è stata ridotta dall’art.23, comma 8, del D.L.
98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011.