PRIMA CASA - LA RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE NON COMPORTA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
In materia di IVA, il riconoscimento dell’agevolazione
c.d. prima casa non prevede la responsabilità solidale tra il venditore e l’acquirente,
laddove di fatto la medesima venga disconosciuta.
Diversamente da quanto previsto in materia di imposta
di registro dall’art. 57, D.P.R. n. 131/1986, la Commissione tributaria
regionale Lazio, sezione I, ha così concluso, rigettando il ricorso promosso
dall’Agenzia dell’Entrate.
La fattispecie posta all’attenzione dei giudici era
relativa ad una società alla quale l’Amministrazione finanziaria aveva
disconosciuto l’applicabilità dell’aliquota agevolata ai fini IVA (4%), per
carenza dei c.d. requisiti “prima casa”, notificando quindi, alla stessa un
avviso di liquidazione con conseguente irrogazione delle sanzioni sia in capo
al venditore che in capo all’acquirente.
Già i giudici di
primo grado, nella loro pronuncia, poi impugnata, pur ritenendo l’accertamento
adeguatamente motivato, avevano disconosciuto in capo alla società venditrice
di un immobile la responsabilità in solido con quella acquirente, ritenendo la
stessa responsabilità prevista solo nel caso in cui il venditore non versi le
maggiori imposte dovute.