SICUREZZA SUL LAVORO -
D.LGS. n. 81/08 - ART. n. 73 - CORSI DI ABILITAZIONE PER UTILIZZO DI
ATTREZZATURE - ACCORDO STATO-REGIONI 22 FEBBRAIO 2012
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo u.s. è stato pubblicato l’Accordo della
Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che individua le attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione dei lavoratori e
stabilisce i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per
i lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature.
L’Accordo,
che costituisce attuazione dell’articolo 73, co. 5,
del D.Lgs. 81/2008, entra in vigore il 12 marzo 2013;
i lavoratori che a tale data saranno incaricati dell’uso delle attrezzature
individuate dovranno effettuare i corsi entro 24 mesi dalla stessa entrata in
vigore (e cioè entro il 12/03/2015).
Le
attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione degli
operatori sono:
-
Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- Gru
a torre, mobile e per autocarro;
- Carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo, a braccio telescopico;
-
Carrelli industriali semoventi, carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi
telescopici rotativi;
-
Trattori agricoli o forestali;
-
Macchine movimento terra:
-
Escavatori idraulici e a fune;
-
Pale caricatrici frontali;
-
Terne;
-
Autoribaltabile a cingoli;
-
Pompa per calcestruzzo.
Il
percorso formativo per i lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature -
che costituisce formazione specifica e quindi non sostituisce la formazione
obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 - è strutturato in
moduli teorici (di carattere giuridico-normativo e
tecnico) e moduli pratici con contenuti, durata, verifiche intermedie e finali
diversi a seconda dei tipi di attrezzatura. Il modulo giuridico-normativo
deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili ed è
riconosciuto, in tali casi, come credito formativo.
Tra i
Soggetti formatori vi sono le scuole edili.
Le
docenze devono essere svolte, con riferimento ai diversi argomenti, da
personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della
formazione che nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno
triennale, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature.
La
metodologia didattica prevede lezioni frontali, lavori di gruppo, dimostrazioni
e prove pratiche. Sono ammessi percorsi formativi in modalità e-Learning, alle
condizioni riportate nell’Allegato II dell’Accordo, esclusivamente per la parte
di formazione generale concernente i moduli giuridico-normativo
e tecnico.
Al
termine dei moduli devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le
conoscenze relative alla normativa e le competenze tecniche professionali.
Gli
attestati di abilitazione sono rilasciati in conseguenza del superamento della
prova intermedia di verifica, svolta al termine dei moduli teorici, e della
prova pratica di verifica finale, nel rispetto del requisito di frequenza pari
ad almeno il 90% del monte ore totale.
Il
mancato superamento della prova intermedia di verifica comporta la ripetizione
dei due moduli teorici, mentre il mancato superamento della prova pratica di
verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’abilitazione
deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di
abilitazione, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento.
Il modulo di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 sono
relative agli argomenti dei moduli pratici. Alla data di entrata in vigore
dell’Accordo (12/03/2013) sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per
ciascun tipo di attrezzatura, soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
a)
corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista
dall’Accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale
dell’apprendimento;
b)
corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale
dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista
dall’Accordo, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di
aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo;
c)
corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento, a
condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo siano
integrati tramite il modulo di aggiornamento e la verifica finale
dell’apprendimento.
Gli
attestati di abilitazione conseguenti ai suddetti corsi pregressi hanno
validità di 5 anni a decorrere rispettivamente:
-
dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di
apprendimento per quelli di cui alla lettera a);
-
dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b);
-
dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di
apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
Sono
fatte salve le buone prassi di cui all’art. 2, lettera v), del D.Lgs. n. 81/2008, aventi ad oggetto progetti formativi.
I
requisiti minimi di natura generale (idoneità dell’area e disponibilità delle
attrezzature) sono definiti nell’Allegato I dell’Accordo. I contenuti e le
durate dei moduli e le informazioni relative alla valutazione sono descritti
negli Allegati da III a X dell’Accordo.
In
allegato alla presente circolare si riportano il testo dell’Accordo e dei
relativi allegati e le tabelle riassuntive delle durate dei moduli formativi
per ogni tipo di attrezzatura relativa al settore edile (sono esclusi i
trattori agricoli o forestali di cui all’Allegato VIII).