INAIL - ASSUNZIONE CON
CONTRATTO DI APPRENDISTATO - LAVORATORI IN MOBILITÀ -
NOTA N. 1100/2012
Il D.Lgs. n. 167/2011, detto anche “Testo Unico
dell’apprendistato”, nel riformare le disposizioni in materia di apprendistato,
contempla ora la possibilità di assumere, con contratto di apprendistato, ai
fini della loro qualificazione o riqualificazione, i lavoratori in mobilità.
In
questa ipotesi trovano applicazione per il datore di lavoro le agevolazioni
contributive, nel caso specifico de 10% previste dalla Legge 223/91 per le
assunzioni da mobilità, e poiché il riferimento esplicito è all’art. 25, co. 9 della Legge 223/91, tale regime contributivo trova
applicazione per 18 mesi.
L’Inail,
rifacendosi sia a un precedente orientamento sia ad un recente parere del
Ministero del Lavoro, ha affermato che il regime contributivo agevolato per
l’assunzione con rapporto di apprendistato dei lavoratori in mobilità non trova
applicazione ai premi assicurativi Inail.
Inail
Roma,
15 febbraio 2012
nota
n.1100/2012
Oggetto:
Regime contributivo Inail applicabile ai lavoratori in mobilità secondo il
nuovo Testo Unico per l’apprendistato (D. Lgs. n.
167/2011, art. 7, c.4). Informativa.
L’art.
7, co. 4, del Testo Unico per l’Apprendistato1
contempla la possibilità di assumere, con contratto di apprendistato, ai fini
della loro qualificazione o riqualificazione, i lavoratori in mobilità e
prevede testualmente che “Per essi trovano applicazione, in deroga alle
previsioni di cui all’articolo 2, co. 1, lettera m),
le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15
luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui
all’articolo 25, co. 9, della legge 23 luglio 1991,
n. 2232 e l’incentivo di cui all’articolo 8, co. 4,
della medesima legge”3.
In
passato, l’applicabilità del regime contributivo agevolato previsto dalla Legge
n.223/1991 aveva formato oggetto di contenzioso e l’Istituto, con la circolare
n.24/1992, si era espresso nel senso dell’inapplicabilità di tale regime ai
premi Inail.
Successivamente,
l’art. 68, co. 6 della Legge n. 388 del 23/12/2000
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(Legge finanziaria 2001), con l’intento di definire il notevole contenzioso in
materia, stabiliva, con norma di interpretazione autentica, che “l’art. 8, co. 2 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 si interpreta nel
senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi Inail
“.
A
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 10 luglio-agosto
2003, l’Istituto emanava la nota prot. n.637/PG
BM/316/2003 del 5 settembre 2003 indirizzata alle strutture territoriali4,
confermando l’inapplicabilità all’ Inail delle agevolazioni previste dalla
Legge n. 223/1991 (artt. 8, 20 e 25 co. 9), a favore
delle aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa
integrazione guadagni.
Sul
tema, interveniva la Corte di Cassazione,5 ribadendo che l’esclusione
dell’agevolazione contributiva per i lavoratori in mobilità dai premi Inail può
ricavarsi dall’art. 25, co. 9 della Legge n.
223/1991, anche in assenza di una norma di interpretazione autentica.
Recentemente,
la questione si è riproposta per effetto dell’entrata in vigore del Testo Unico
per l’apprendistato6 che, come si è visto, ha previsto la possibilità di
applicare ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità con contratto
di apprendistato il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, co. 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di
cui all’articolo 8, co. 4, della medesima Legge.
Da
ultimo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato
dall’Istituto in merito alla corretta interpretazione dell’art. 7, co. 4 del D.Lgs. n.167/2011, si è
pronunciato nel senso dell’inapplicabilità ai premi Inail del regime agevolativo previsto dalla Legge n. 223/1991, in caso di
assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato.
A
sostegno di tale soluzione, ha rappresentato che:
-
L’art. 7, co. 4 del D.Lgs.
n. 167/2011 fa riferimento al regime agevolativo
degli artt. 8 e 25 della Legge n. 223/91, la cui formulazione letterale prevede
agevolazioni riferite ai contributi posti a carico del datore di lavoro, ma
senza alcun riferimento ai premi Inail.
- E’
proprio l’art. 68 della Legge n. 388/2000, quale norma di interpretazione
autentica, ad imporre di adottare tale soluzione, dato che, in caso contrario,
si verrebbero a disciplinare in maniera difforme situazioni assimilabili,
sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, con conseguente
disparità di trattamento.
- Il
rinvio operato dall’art. 7, co. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 deve intendersi come riferito alla
disposizione nel suo complessivo contenuto materiale, compresi gli interventi
interpretativi riferiti, nel corso degli anni, alla disposizione nei cui
confronti il rinvio è operato.
Note:
1- D.Lgs. n. 167/2011.
2-
“Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo
indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i
primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni.”
3-
“Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del co.
1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di
mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità
di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo
non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i
lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a
ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’articolo 7, co. 6. Il presente co. non trova
applicazione per i giornalisti”.
4- Il
percorso logico per accedere al documento è il seguente: www.inail.it/Normativa
e atti ufficiali/Istruzioni operative/Anno 2003.
5-
Sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 14316 del 20/06/2007.
6- D.Lgs. n. 167/2011. V. Nota della scrivente prot.:INAIL.60010.05/12/2011.0008082, reperibile anche nel
Minisito DC Rischi/Area tecnica ufficio tariffe/obbligo assicurativo.