INPS - D.LGS. N. 151/2011 - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 119/2011 - CONGEDI E PERMESSI PER L’ASSISTENZA A DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ - CIRCOLARE N. 32/2012

 

Con circolare n. 32 del 6 marzo 2012, l’Inps ha impartito istruzioni in merito alle modifiche apportate dagli articoli 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 119/2011 alla normativa in materia di congedi e di permessi per l’assistenza alle persone con handicap in situazione di gravità.

Di seguito se ne evidenziano i principali contenuti di interesse.

 

Prolungamento del congedo parentale

Al Punto 2., la circolare in esame rimarca che l’art. 33, co. 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel testo sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 119/2011, prevede la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo - comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario - di tre anni, da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso, con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

In proposito, nel richiamare il messaggio n. 22578 del 17 settembre 2007, l’Inps conferma che il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

L’Istituto sottolinea altresì che la nuova norma non modifica l’art. 42, co. 1, del D.Lgs. n. 151/2001: pertanto, i genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa al suddetto beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Ne consegue che:

- i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età, possono fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso o delle ore di riposo giornaliere ovvero del prolungamento del congedo parentale;

- i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita, possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;

- i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

Da ultimo, l’Inps chiarisce che i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale, non possono superare in totale i tre anni.

 

Congedo straordinario

L’art. 4, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 119/2011, ha riformulato il co. 5 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, stabilendo nuovi criteri e nuove modalità per la concessione del congedo straordinario per l’assistenza di soggetto portatore di handicap grave.

Al riguardo, la circolare di cui trattasi fornisce le indicazioni in appresso riportate.

 

Soggetti aventi diritto

Tenuto conto delle sentenze della Corte Costituzionale intervenute sulla disciplina in materia (n. 233 del 16 giugno 2005, n. 158 del 18 aprile 2007 e n. 19 del 26 gennaio 2009), la norma in oggetto dispone che i beneficiari possono usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o patologia invalidante del coniuge convivente;

- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- uno dei fratelli o sorelle conviventi, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Quanto sopra rilevato, l’Inps precisa che:

- il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, viene accertato d’ufficio, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (v. l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, di cui all’art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione dei menzionati elementi, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- il concetto di “mancanza” ricomprende non solo la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (quale il divorzio, la separazione legale o l’abbandono). In queste ipotesi, il richiedente deve indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

- al fine dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione legislativa, è opportuno prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, elencate nell’art. 2, co. 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, che individua le ipotesi in cui è possibile riconoscere il congedo per gravi motivi, di cui all’art. 4, co. 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53. In questo caso, il richiedente deve allegare, in busta chiusa, indirizzata alla Sede INPS (Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, ovvero del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale. Il Decreto Interministeriale n. 278/2000, all’art. 2, co. 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, individua, ai fini dei congedi per gravi motivi familiari, le seguenti patologie:

- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

 

Referente unico

L’art. 4, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 119/2011, ha inoltre inserito nell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, il co. 5-bis, secondo il quale il congedo straordinario previsto dal medesimo art. 42 ed i permessi disciplinati dall’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

La nuova disposizione estende quindi al congedo straordinario il principio del “referente unico”, già introdotto dall’art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, per i permessi ai sensi della Legge n. 104/1992.

Di conseguenza, laddove per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi a norma dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio.

Tuttavia - sottolinea l’Inps - il co. 5-bis, dando rilievo alla peculiarità del rapporto genitoriale, riconosce la possibilità per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità, di usufruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che, nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

 

Durata del congedo straordinario

A norma del citato co. 5-bis, il congedo straordinario non può superare la durata massima complessiva, nell’arco della vita lavorativa, di due anni per ciascuna persona disabile in situazione di gravità.

In proposito, l’Inps osserva che si deve tenere conto del dettato dell’art. 4, co. 2, della Legge n. 53/2000, secondo il quale i dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici possono richiedere, per “gravi e documentati motivi familiari”, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.

Pertanto, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell’ambito massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, l’Istituto precisa, a titolo esemplificativo, che utilizzati i due anni, ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati motivi familiari”.

In tale ipotesi, il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall’altro genitore, anche, nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave (ad esempio, il secondo figlio disabile), ovviamente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per “gravi e documentati motivi familiari”.

L’Inps precisa altresì che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche per motivi non riguardanti il disabile in situazione di gravità), ad esempio, di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti per “gravi e documentati motivi familiari”, il congedo straordinario in questione potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: la differenza fino ai due anni (cioè un anno e quattro mesi) potrà invece essere riconosciuta all’altro genitore, purché quest’ultimo non abbia mai fruito di congedi per motivi familiari o ne abbia beneficiato per non oltre otto mesi. Al riguardo, la Inps richiama le istruzioni fornite con circolare n. 64 del 15 marzo 2001.

 

Misura della prestazione

Il co. 5-ter, inserito nell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, dall’art. 4, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 119/2011, stabilisce che:

- durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento;

- l’indennità è pertanto corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita, cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Ai sensi del successivo co. 5-quater, i soggetti che fruiscono di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

Il co. 5-quinquies dispone inoltre che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità

Al Punto 4., la circolare in discorso sottolinea che l’art. 6, co. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 119/2011, restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.

Infatti, secondo quanto affermato nel periodo aggiunto dal menzionato articolo al co. 3 dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Tale norma - osserva l’Inps - contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più persone disabili in situazione di gravità.

Ad avviso dell’Istituto, la disposizione va interpretata nel senso che il cumulo di più permessi in capo al medesimo lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 

Documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere superiore a 150 chilometri

L’art. 6, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 119/2011, ha aggiunto all’art. 33 della Legge n. 104/1992, il co. 3-bis, ai sensi del quale il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

Tenuto conto del dettato della nuova norma, l’Inps rimarca che il soggetto che usufruisce dei permessi deve provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.

Pertanto, l’Istituto precisa che, a titolo esemplificativo, deve essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici (quali aerei, treni, autobus, ecc.), in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio; in via del tutto residuale e nell’ipotesi di impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico, l’utilizzo del mezzo privato comporta la necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza “ in loco”.

La suddetta documentazione deve essere esibita al datore di lavoro, che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (v., in proposito, la circolare dell’Inps n. 53 del 29 aprile 2008).

L’Istituto evidenzia infine che l’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ai sensi della Legge n. 104/1992, qualora il lavoratore non produca al datore di lavoro la idonea documentazione prevista.

 

Requisiti oggettivi per il riconoscimento dei permessi e del congedo straordinario

L’art. 3, co. 1, lettera a), e l’art. 4, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 119/2011, nel confermare che l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità costituisce presupposto per la concessione sia dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992, sia del congedo straordinario, introduce le seguenti eccezioni:

- i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

- gli aventi diritto possono fruire del congedo straordinario (art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare.

L’Inps ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi della Legge n. 104/1992, l’Istituto elenca alcune ipotesi, di seguito riportate, che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno, sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri), sia relativamente al congedo straordinario:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate. Relativamente a tale fattispecie, l’Inps richiama il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010;

- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (V. il Punto 3. della circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010);

- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (ipotesi questa in precedenza prevista per i soli minori).

Ambito di applicazione

L’Inps comunica che, a seguito delle innovazioni illustrate dalla circolare in commento, verranno sottoposte a riesame le istanze pervenute prima dell’11 agosto 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 119/2011) e ancora in fase di istruttoria, nonché i provvedimenti già adottati relativamente ai benefici fruiti a partire dalla predetta data. In particolare:

- per quanto concerne il congedo straordinario, saranno riesaminate le domande pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità;

- per quanto riguarda invece i permessi previsti dalla Legge n. 104/1992, saranno riesaminate le istanze relative a parenti e affini di secondo o terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità per l’assistenza a più soggetti, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare del congedo straordinario (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto disabile in situazione di gravità.

 

Accertamento delle condizioni

Al Punto 9., la circolare in commento:

- ricorda che, ai sensi del co. 7-bis, aggiunto nell’art. 33 della Legge n. 104/1992, dall’art. 24, co. 1, lettera c), della Legge n. 183/2010, i lavoratori che fruiscono dei tre giorni di permesso mensile decadono dal diritto qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino il venir meno delle condizioni richieste o la loro insussistenza;

- pone in rilievo che il richiedente i permessi o il congedo deve comunicare, entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando, in questo caso, gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

In proposito, l’Inps richiama:

- l’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il quale “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”;

- le disposizioni contenute nell’art. 20, co. 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle contenute nell’art. 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122.

L’Istituto fa inoltre presente che, anche annualmente, provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.

Infine, l’Inps segnala che è in corso l’aggiornamento dei moduli di domanda delle prestazioni di cui trattasi.

La nuova versione di tali moduli, che terrà conto delle modifiche introdotte nella normativa in materia, come sopra illustrate, verrà pubblicata sul sito internet www.inps.it, nella sezione “modulistica on line”.