INPS - D.LGS. N. 151/2011 -
MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 119/2011 - CONGEDI
E PERMESSI PER L’ASSISTENZA A DISABILI IN SITUAZIONE DI
GRAVITÀ - CIRCOLARE N. 32/2012
Con circolare n. 32 del 6
marzo 2012, l’Inps ha impartito istruzioni in merito alle modifiche apportate
dagli articoli 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 119/2011 alla
normativa in materia di congedi e di permessi per l’assistenza alle persone con
handicap in situazione di gravità.
Di seguito se ne evidenziano
i principali contenuti di interesse.
Prolungamento del
congedo parentale
Al Punto 2., la circolare
in esame rimarca che l’art. 33, co. 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel testo sostituito
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 119/2011, prevede la
possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del
disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo
parentale per un periodo massimo - comprensivo dei periodi di congedo parentale
ordinario - di tre anni, da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita
dello stesso, con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari
al 30% della retribuzione.
In proposito, nel
richiamare il messaggio n. 22578 del 17 settembre 2007, l’Inps conferma che il
prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del
periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore
richiedente.
L’Istituto sottolinea
altresì che la nuova norma non modifica l’art. 42, co.
1, del D.Lgs. n. 151/2001: pertanto, i genitori del
disabile in situazione di gravità, in alternativa al suddetto beneficio,
continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino.
Ne consegue che:
- i genitori, anche
adottivi, con bambini fino a tre anni di età, possono fruire, in alternativa,
dei tre giorni di permesso o delle ore di riposo giornaliere ovvero del
prolungamento del congedo parentale;
- i genitori, anche
adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita, possono
beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del
prolungamento del congedo parentale;
- i genitori, anche
adottivi, con figli oltre gli otto anni di età, possono fruire dei tre giorni
di permesso mensile.
Da ultimo, l’Inps chiarisce
che i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di
congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale, non
possono superare in totale i tre anni.
Congedo straordinario
L’art. 4, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n.
119/2011, ha riformulato il co. 5 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, stabilendo nuovi criteri e nuove
modalità per la concessione del congedo straordinario per l’assistenza di
soggetto portatore di handicap grave.
Al riguardo, la circolare
di cui trattasi fornisce le indicazioni in appresso riportate.
Soggetti aventi diritto
Tenuto conto delle sentenze
della Corte Costituzionale intervenute sulla disciplina in materia (n. 233 del
16 giugno 2005, n. 158 del 18 aprile 2007 e n. 19 del 26 gennaio 2009), la
norma in oggetto dispone che i beneficiari possono usufruire del congedo
straordinario secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente
della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre,
anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità,
in caso di mancanza, decesso o patologia invalidante del coniuge convivente;
- uno
dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso
in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno
dei fratelli o sorelle conviventi, nel caso in cui il coniuge convivente,
entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti
o affetti da patologie invalidanti.
Quanto
sopra rilevato, l’Inps precisa che:
- il
requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo
straordinario, viene accertato d’ufficio, previa indicazione, da parte
dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati
inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (v.
l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, di cui all’art. 32
del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223), ove
diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In
alternativa all’indicazione dei menzionati elementi, l’interessato ha facoltà
di produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il
concetto di “mancanza” ricomprende non solo la situazione di assenza naturale e
giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni
altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e
debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità
(quale il divorzio, la separazione legale o l’abbandono). In queste ipotesi, il
richiedente deve indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei
provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi dell’art. 46 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000;
- al
fine dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di
un’esplicita definizione legislativa, è opportuno prendere a riferimento
soltanto quelle, a carattere permanente, elencate nell’art. 2, co. 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del Decreto
Interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, che individua le ipotesi in cui è
possibile riconoscere il congedo per gravi motivi, di cui all’art. 4, co. 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53. In questo caso, il
richiedente deve allegare, in busta chiusa, indirizzata alla Sede INPS (Unità
Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice) territorialmente competente,
idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale,
o con esso convenzionato, ovvero del medico di medicina generale o della
struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per
l’opportuna valutazione medico legale. Il Decreto Interministeriale n.
278/2000, all’art. 2, co. 1, lettera d), numeri 1, 2
e 3, individua, ai fini dei congedi per gravi motivi familiari, le seguenti
patologie:
-
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o
perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura
congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica,
neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
-
patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
-
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario.
Referente
unico
L’art.
4, co. 1, lettera b), del D.Lgs.
n. 119/2011, ha inoltre inserito nell’art. 42 del D.Lgs.
n. 151/2001, il co. 5-bis, secondo il quale il
congedo straordinario previsto dal medesimo art. 42 ed i permessi disciplinati
dall’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possono essere
riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona
disabile in situazione di gravità.
La
nuova disposizione estende quindi al congedo straordinario il principio del
“referente unico”, già introdotto dall’art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n.
183, per i permessi ai sensi della Legge n. 104/1992.
Di
conseguenza, laddove per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di
gravità risulti già esistente un titolare di permessi a norma dell’art. 33
della Legge n. 104/1992, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà
essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro
beneficio.
Tuttavia
- sottolinea l’Inps - il co. 5-bis, dando rilievo
alla peculiarità del rapporto genitoriale, riconosce la possibilità per i
genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità, di
usufruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche
alternativamente, fermo restando che, nel giorno in cui un genitore fruisce dei
permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
Durata
del congedo straordinario
A
norma del citato co. 5-bis, il congedo straordinario
non può superare la durata massima complessiva, nell’arco della vita
lavorativa, di due anni per ciascuna persona disabile in situazione di gravità.
In
proposito, l’Inps osserva che si deve tenere conto del dettato dell’art. 4, co. 2, della Legge n. 53/2000, secondo il quale i
dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici possono richiedere, per
“gravi e documentati motivi familiari”, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni.
Pertanto,
dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell’ambito massimo di
due anni nell’arco della vita lavorativa, l’Istituto precisa, a titolo
esemplificativo, che utilizzati i due anni, ad esempio per il primo figlio, il
genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati
motivi familiari”.
In
tale ipotesi, il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che
dall’altro genitore, anche, nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai
figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave (ad esempio, il secondo
figlio disabile), ovviamente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi
utilizzati a titolo di congedo per “gravi e documentati motivi familiari”.
L’Inps
precisa altresì che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un
lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche per motivi non
riguardanti il disabile in situazione di gravità), ad esempio, di un anno e
quattro mesi di permessi anche non retribuiti per “gravi e documentati motivi familiari”,
il congedo straordinario in questione potrà essere riconosciuto solo nel limite
di otto mesi: la differenza fino ai due anni (cioè un anno e quattro mesi)
potrà invece essere riconosciuta all’altro genitore, purché quest’ultimo non
abbia mai fruito di congedi per motivi familiari o ne abbia beneficiato per non
oltre otto mesi. Al riguardo, la Inps richiama le istruzioni fornite con
circolare n. 64 del 15 marzo 2001.
Misura
della prestazione
Il co. 5-ter, inserito nell’art. 42 del D.Lgs.
n. 151/2001, dall’art. 4, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 119/2011, stabilisce che:
-
durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire una
indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento
esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento;
-
l’indennità è pertanto corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione
percepita, cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo,
esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il tetto massimo
complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito
figurativo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati.
Ai
sensi del successivo co. 5-quater, i soggetti che
fruiscono di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a
sei mesi hanno diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco
di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa.
Il co. 5-quinquies dispone inoltre che i periodi di congedo
straordinario non sono computati ai fini della
maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo
coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo
dell’anzianità assicurativa.
Permessi
per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità
Al
Punto 4., la circolare in discorso sottolinea che l’art. 6, co.
1, lettera a), del D.Lgs. n. 119/2011, restringe la
platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più
persone disabili in situazione di gravità.
Infatti,
secondo quanto affermato nel periodo aggiunto dal menzionato articolo al co. 3 dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, il dipendente
ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine
entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Tale
norma - osserva l’Inps - contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore
intenda cumulare i permessi per assistere più persone disabili in situazione di
gravità.
Ad
avviso dell’Istituto, la disposizione va interpretata nel senso che il cumulo
di più permessi in capo al medesimo lavoratore è ammissibile solo a condizione
che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il
primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge
della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti.
Documentazione
necessaria in caso di distanza dalla residenza della persona da assistere
superiore a 150 chilometri
L’art.
6, co. 1, lettera b), del D.Lgs.
n. 119/2011, ha aggiunto all’art. 33 della Legge n. 104/1992, il co. 3-bis, ai sensi del quale il dipendente che usufruisce
dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri
rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare, con titolo di
viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza
dell’assistito.
Tenuto
conto del dettato della nuova norma, l’Inps rimarca che il soggetto che
usufruisce dei permessi deve provare di essersi effettivamente recato, nei
giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da
assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione
idonea.
Pertanto,
l’Istituto precisa che, a titolo esemplificativo, deve essere preferito l’uso
di mezzi di trasporto pubblici (quali aerei, treni, autobus, ecc.), in quanto
consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio; in via del
tutto residuale e nell’ipotesi di impossibilità o non convenienza dell’uso del
mezzo pubblico, l’utilizzo del mezzo privato comporta la necessità di munirsi
di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza “ in loco”.
La
suddetta documentazione deve essere esibita al datore di lavoro, che ha il
diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto
lavorativo (v., in proposito, la circolare dell’Inps n. 53 del 29 aprile 2008).
L’Istituto
evidenzia infine che l’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso
ai sensi della Legge n. 104/1992, qualora il lavoratore non produca al datore
di lavoro la idonea documentazione prevista.
Requisiti
oggettivi per il riconoscimento dei permessi e del congedo straordinario
L’art.
3, co. 1, lettera a), e l’art. 4, co.
1, lettera b), del D.Lgs. n. 119/2011, nel confermare
che l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di
gravità costituisce presupposto per la concessione sia dei permessi ai sensi
della Legge n. 104/1992, sia del congedo straordinario, introduce le seguenti
eccezioni:
- i
genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile
in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del
genitore;
- gli
aventi diritto possono fruire del congedo straordinario (art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001)
nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia
richiesta dai sanitari la presenza del familiare.
L’Inps
ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere
ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private,
che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
A
titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto
per i permessi della Legge n. 104/1992, l’Istituto elenca alcune ipotesi, di
seguito riportate, che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero
a tempo pieno, sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del
congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri), sia relativamente al
congedo straordinario:
-
interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in
situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per
effettuare visite e terapie appositamente certificate. Relativamente a tale
fattispecie, l’Inps richiama il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010;
-
ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato
vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (V. il Punto
3. della circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010);
-
ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il
quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza
da parte di un genitore o di un familiare (ipotesi questa in precedenza
prevista per i soli minori).
Ambito
di applicazione
L’Inps
comunica che, a seguito delle innovazioni illustrate dalla circolare in
commento, verranno sottoposte a riesame le istanze pervenute prima dell’11
agosto 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
119/2011) e ancora in fase di istruttoria, nonché i provvedimenti già adottati
relativamente ai benefici fruiti a partire dalla predetta data. In particolare:
- per
quanto concerne il congedo straordinario, saranno riesaminate le domande
pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di
gravità, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare
dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 (a meno che non si tratti dei
genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di
gravità;
- per
quanto riguarda invece i permessi previsti dalla Legge n. 104/1992, saranno
riesaminate le istanze relative a parenti e affini di secondo o terzo grado dei
soggetti disabili in situazione di gravità per l’assistenza a più soggetti,
nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare del
congedo straordinario (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza
allo stesso soggetto disabile in situazione di gravità.
Accertamento
delle condizioni
Al
Punto 9., la circolare in commento:
-
ricorda che, ai sensi del co. 7-bis, aggiunto
nell’art. 33 della Legge n. 104/1992, dall’art. 24, co.
1, lettera c), della Legge n. 183/2010, i lavoratori che fruiscono dei tre
giorni di permesso mensile decadono dal diritto qualora il datore di lavoro o
l’Inps accertino il venir meno delle condizioni richieste o la loro
insussistenza;
- pone
in rilievo che il richiedente i permessi o il congedo deve comunicare, entro
trenta giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie
o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute
in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando, in questo caso,
gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo
una nuova dichiarazione sostitutiva.
In
proposito, l’Inps richiama:
-
l’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il
quale “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
(…) è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”;
- le
disposizioni contenute nell’art. 20, co. 2, del D.L.
1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, sul
contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità,
nonché quelle contenute nell’art. 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122.
L’Istituto
fa inoltre presente che, anche annualmente, provvederà alla verifica a campione
delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.
Infine,
l’Inps segnala che è in corso l’aggiornamento dei moduli di domanda delle
prestazioni di cui trattasi.
La
nuova versione di tali moduli, che terrà conto delle modifiche introdotte nella
normativa in materia, come sopra illustrate, verrà pubblicata sul sito internet
www.inps.it, nella sezione “modulistica on line”.