INPS - LAVORI USURANTI - ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO - MESSAGGIO N. 3435/2012

 

L’Inps con messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012 ha fornito istruzioni in merito alle modifiche apportate dall’art. 24, co. 17 e 17-bis, del D.L. 6.12.2011, n. 201, in riferimento alla disciplina dell’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Il periodo transitorio, durante il quale l’anticipo del trattamento pensionistico rispetto a quanto stabilito per i lavoratori dipendenti in via ordinaria varia fra uno e tre anni in riferimento all’età anagrafica e tra una e due unità in relazione alla somma di età anagrafica e anzianità contributiva (cosiddetta “quota”), viene limitato agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012).

- Per quanto concerne la disciplina a regime (che pertanto decorre dal 1° gennaio 2012, anziché dal 1° gennaio 2013), il diritto al trattamento pensionistico anticipato si consegue secondo il sistema delle “quote”, di cui alla Tabella B allegata alla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, anziché con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre anni rispetto ai requisiti previsti dalla citata Tabella.

I lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs. n. 67/2011, con meno di settantotto notti di lavoro all’anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012 conseguono il diritto al pensionamento anticipato con il requisito anagrafico e la somma di età anagrafica e anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla Legge n. 247/2007, incrementati, rispettivamente, di due anni e di due unità, per i lavoratori che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da sessantaquattro a settantuno, e di un anno e di un’unità, per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da settantadue a settantasette.

Secondo il co. 17-bis del predetto art. 24, per i lavoratori in questione che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012, ai sensi del D.Lgs. n. 67/2011, come modificato dalla disposizione sopra riportata, continua ad applicarsi il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici (cosiddette “finestre”), di cui all’art. 12, co. 2, del D.L. 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.