INPS - LAVORI USURANTI - ACCESSO ANTICIPATO AL
PENSIONAMENTO - MESSAGGIO N. 3435/2012
L’Inps con messaggio n.
3435 del 28 febbraio 2012 ha fornito istruzioni in merito alle modifiche
apportate dall’art. 24, co. 17 e 17-bis, del D.L.
6.12.2011, n. 201, in riferimento alla disciplina dell’accesso anticipato al
pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Il periodo transitorio,
durante il quale l’anticipo del trattamento pensionistico rispetto a quanto
stabilito per i lavoratori dipendenti in via ordinaria varia fra uno e tre anni
in riferimento all’età anagrafica e tra una e due unità in relazione alla somma
di età anagrafica e anzianità contributiva (cosiddetta “quota”), viene limitato
agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012).
- Per quanto concerne la
disciplina a regime (che pertanto decorre dal 1° gennaio 2012, anziché dal 1°
gennaio 2013), il diritto al trattamento pensionistico anticipato si consegue
secondo il sistema delle “quote”, di cui alla Tabella B allegata alla Legge 24
dicembre 2007, n. 247, anziché con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una
somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre anni rispetto
ai requisiti previsti dalla citata Tabella.
I lavoratori notturni, come
definiti dal D.Lgs. n. 67/2011, con meno di
settantotto notti di lavoro all’anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012
conseguono il diritto al pensionamento anticipato con il requisito anagrafico e
la somma di età anagrafica e anzianità contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla Legge n. 247/2007, incrementati, rispettivamente, di due anni e
di due unità, per i lavoratori che svolgono lavoro notturno per un numero di
giorni lavorativi annui da sessantaquattro a settantuno, e di un anno e di
un’unità, per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di giorni
lavorativi annui da settantadue a settantasette.
Secondo il co. 17-bis del predetto art. 24, per i lavoratori in
questione che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012, ai
sensi del D.Lgs. n. 67/2011, come modificato dalla
disposizione sopra riportata, continua ad applicarsi il regime delle decorrenze
dei trattamenti pensionistici (cosiddette “finestre”), di cui all’art. 12, co. 2, del D.L. 31 maggio 2010, convertito con modificazioni
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.