INPS - PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI - DENUNCIA DEL LAVORATORE O DEI SUOI SUPERSTITI - CIRCOLARE N. 31/2012

 

L’art. 3, co. 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (entrata in vigore il 17 agosto 1995), dispone che le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, e non possono più essere versate, con il decorso dei seguenti termini:

a) dieci anni per i contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis, co. 2, della Legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle Gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria

Ai sensi del co. 10 del medesimo art. 3, i termini prescrizionali suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della Legge n. 335/1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.

Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, inoltre, non si tiene conto del periodo di sospensione triennale della prescrizione stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, dall’art. 2, co. 19, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

In merito alle disposizioni sopra richiamate l’Inps ha diramato le circolari n. 262 del 13 ottobre 1995, n. 18 del 22 gennaio 1996 e n. 69 del 25 maggio 2005.

Ora l’Inps con la circolare n. 31 del 2 marzo 2012 ha fornito ulteriori istruzioni in materia, alla luce dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale la denuncia del lavoratore, ovvero dei suoi superstiti, per consentire il meccanismo del raddoppio della prescrizione (da cinque a dieci anni), di cui al citato art. 3, co. 9, lettera a), ultimo periodo, deve intervenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale. La circolare in commento richiama le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5784 del 4 marzo 2008 e n. 6173 del 7 marzo 2008, e della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5811 del 10 marzo 2010 e n. 22739 del 9 novembre 2010.

In primo luogo, l’Istituto sottolinea che con l’art. 3 in parola si è venuto a delineare il quadro di riferimento di seguito sintetizzato.

I contributi relativi a periodi precedenti il 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della Legge n. 335/1995) si prescrivono in cinque anni dal 1° gennaio 1996.

Laddove siano intervenuti atti interruttivi o siano state poste in essere procedure di recupero prima del 17 agosto 1995, continua ad applicarsi, al fine del computo del più ampio termine prescrizionale (tredici anni), la sospensione prevista dall’art. 2, co. 19, del D.L. n. 463/1983.

Di contro, se gli atti interruttivi o le procedure di recupero sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 1995, permane il termine decennale di prescrizione.

I contributi dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie (compreso il contributo di solidarietà, di cui all’art. 9-bis, co. 3, della Legge n. 166/1991, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle Gestioni pensionistiche) in scadenza dopo il 17 agosto 1995, conservano una prescrizione decennale sino al 31 dicembre 1995.

A decorrere dal 1° gennaio 1996, la prescrizione è ridotta a cinque anni.

La denuncia del lavoratore, ovvero dei suoi aventi causa, effettuata, dopo il 1° gennaio 1996, entro cinque anni dalla scadenza del termine fissato per il versamento della contribuzione non denunciata, consente la conservazione della prescrizione decennale per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed a tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie.

I contributi dovuti ai Fondi per le prestazioni previdenziali ed assistenziali in scadenza dopo il 17 agosto 1995 si prescrivono da tale data in cinque anni.

Circa gli effetti derivanti dalla denuncia del lavoratore o dei suoi aventi causa, l’Inps rimarca che la Corte di Cassazione - nel confermare la validità degli atti interruttivi compiuti prima del 17 agosto 1995 e tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995 - ha ribadito che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il termine di prescrizione dei contributi è quinquennale.

In particolare, con riguardo alla data del 17 agosto 1995, ai fini della conservazione della prescrizione decennale, la Suprema Corte ha chiarito che:

- qualora, alla suddetta data, sia decorso il quinquennio dalla scadenza dell’obbligo contributivo, la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti è idonea a mantenere il precedente termine di prescrizione decennale soltanto quando sia intervenuta entro il 31 dicembre 1995, analogamente agli effetti degli atti interruttivi posti in essere dall’Inps nel medesimo periodo;

- se, invece, al 17 agosto 1995 non sono trascorsi cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo, il termine di prescrizione decennale permane a condizione che, prima della scadenza del quinquennio, intervenga una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

A decorrere dal 1° gennaio 1996, come accennato, i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e a tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in cinque anni.

Tuttavia - osserva l’Inps - il termine prescrizionale di dieci anni può essere mantenuto laddove il lavoratore o i suoi superstiti presentino all’Istituto una denuncia entro cinque anni dalla scadenza dei contributi per i quali è richiesto il recupero.

Diversamente, se la denuncia viene effettuata oltre il quinquennio dalla scadenza dell’obbligo contributivo, la contribuzione si considera prescritta e, qualora il datore di lavoro ne abbia effettuato spontaneamente il versamento, deve essere allo stesso rimborsata d’ufficio dall’Istituto.

La circolare in commento evidenzia altresì che, per denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti idonea a determinare la conservazione del previgente termine di prescrizione decennale, deve intendersi soltanto la denuncia di omissione contributiva dai medesimi presentata ai fini del recupero dei contributi non denunciati e che, in questo caso, l’allungamento del termine prescrizionale opera a prescindere dalla circostanza che l’Inps si attivi o meno, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, con le azioni di recupero.

Secondo quanto precisato dall’Inps, la denuncia, se effettuata con le modalità e nei termini suindicati, costituisce un atto di per sé idoneo ad interrompere, per i successivi dieci anni dalla data in cui è avvenuta, il decorso della prescrizione.

Da ultimo, nel richiamare le istruzioni contenute nella circolare n. 69/2005, l’Inps pone in rilievo che, fra gli atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero, ritenuti idonei ai fini dell’applicazione del previgente termine decennale di prescrizione, deve essere ricompresa qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa.

Non possono invece considerarsi idonei a determinare l’applicabilità del termine decennale di prescrizione gli atti di iniziativa, assunti da soggetti diversi, come i verbali di altri Enti recanti la contestazione dell’omissione contributiva.

In tali ipotesi, l’omissione contributiva, analogamente a quanto stabilito nei casi di denuncia del lavoratore, deve essere notificata al datore di lavoro, riportando nell’atto di diffida il riferimento all’atto di accertamento posto a base della richiesta.