SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - D.LGS.n. 276/2003 - STIPULA DI CONTRATTI - MOTIVAZIONI - MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. n. 24/2012

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012., il Decreto Legislativo n. 24  di attuazione della Direttiva Comunitaria 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Tra le novità introdotte, si segnala, in particolare, all`art. 4, il ripristino del concetto di a-causalità per specifici contratti di somministrazione a tempo determinato, attraverso i commi 5-ter e 5-quater aggiunti all`art. 20 del D.Lgs n. 276/2003.

Al riguardo, si precisa che la possibilità introdotta dal comma 5-ter di stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste al comma 4, e` limitata alle seguenti tipologie di lavoratori:

 

a) soggetti disoccupati percettori dell`indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;

b) soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;

c) lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, così come definiti ai sensi dei numeri 18 e 19 dell`articolo 2 del Regolamento Ce n. 800/08.

Con riferimento alla categoria dei suddetti lavoratori svantaggiati di cui alla precedente lett. c), si precisa che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvederà, con un decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dall`entrata in vigore della presente disposizione, all`individuazione dei lavoratori di cui all`art. 2, n. 18 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008, lettere a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ed e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparita` media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato,.

Viene rimessa, inoltre, ai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, la possibilità di individuare ulteriori ipotesi per le quali non operano le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell`art. 20 del D.Lgs 276/2003 (comma 5-quater).

Si segnala, altresì, all`art. 3 del decreto, la previsione di ulteriori sanzioni per coloro che violino il principio di parità di trattamento ai sensi dei commi 1 e 4 dell`art. 23 (comma 3 bis), nonché l`introduzione del comma 4 bis all`art. 18 del D.Lgs n. 276/2003, che ha esteso le sanzioni penali di cui al comma 4, nei confronti di coloro i quali esigano o percepiscano compensi da parte del lavoratore in cambio di assunzioni.

Inoltre, l`art. 6, con l`introduzione del comma 3 bis all`art. 22 del succitato decreto, ha previsto la possibilità di effettuare le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.

L`art. 7 stabilisce che i lavoratori dipendenti dal somministratore siano informati dall`utilizzatore di eventuali posti vacanti presso quest`ultimo (comma 7 bis, art. 23 D.Lgs n. 276/2003).