SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - D.LGS.n. 276/2003 - STIPULA DI CONTRATTI - MOTIVAZIONI -
MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. n. 24/2012
E’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012., il Decreto Legislativo n. 24 di attuazione della Direttiva Comunitaria
2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Tra le novità introdotte,
si segnala, in particolare, all`art. 4, il ripristino del concetto di
a-causalità per specifici contratti di somministrazione a tempo determinato,
attraverso i commi 5-ter e 5-quater aggiunti all`art. 20 del D.Lgs n. 276/2003.
Al riguardo, si precisa che
la possibilità introdotta dal comma 5-ter di stipulare contratti di
somministrazione a tempo determinato anche in assenza delle ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste al comma
4, e` limitata alle seguenti tipologie di lavoratori:
a) soggetti disoccupati
percettori dell`indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;
b) soggetti comunque
percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
c) lavoratori definiti
“svantaggiati” o “molto svantaggiati”, così come definiti ai sensi dei numeri
18 e 19 dell`articolo 2 del Regolamento Ce n. 800/08.
Con riferimento alla
categoria dei suddetti lavoratori svantaggiati di cui alla precedente lett. c),
si precisa che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvederà,
con un decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni
dall`entrata in vigore della presente disposizione, all`individuazione dei
lavoratori di cui all`art. 2, n. 18 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008,
lettere a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, b)
chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED
3), ed e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso
di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparita`
media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato,.
Viene rimessa, inoltre, ai
contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e
dei datori di lavoro, la possibilità di individuare ulteriori ipotesi per le
quali non operano le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell`art.
20 del D.Lgs 276/2003 (comma 5-quater).
Si segnala, altresì,
all`art. 3 del decreto, la previsione di ulteriori sanzioni per coloro che
violino il principio di parità di trattamento ai sensi dei commi 1 e 4
dell`art. 23 (comma 3 bis), nonché l`introduzione del comma 4 bis all`art. 18 del
D.Lgs n. 276/2003, che ha esteso le sanzioni penali
di cui al comma 4, nei confronti di coloro i quali esigano o percepiscano
compensi da parte del lavoratore in cambio di assunzioni.
Inoltre, l`art. 6, con
l`introduzione del comma 3 bis all`art. 22 del succitato decreto, ha previsto
la possibilità di effettuare le assunzioni a tempo determinato e a tempo
indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.
L`art. 7 stabilisce che i
lavoratori dipendenti dal somministratore siano informati dall`utilizzatore di
eventuali posti vacanti presso quest`ultimo (comma 7 bis, art. 23 D.Lgs n. 276/2003).