APPRENDISTATO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO - LEGGE n. 183/2011
- DATORI DI LAVORO CON UN NUMERO DI
ADDETTI PARI O INFERIORI A NOVE - LIMITI DI
APPLICABILITÀ
La Legge 183 del 12
novembre 2011 ha previsto all’art. 22 lo sgravio contributivo totale, per i
primi tre anni di contratto, per le assunzioni di apprendisti effettuate da
datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari
o inferiore a 9 nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016. Per gli anni
successivi il datore di lavoro è tenuto a versare l’aliquota del 10%
ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato.
Per il beneficio in parola
essendo di natura selettiva, in quanto limitato ai soli datori di lavoro con un
numero pari o inferiore a nove addetti, vi sarebbero i presupposti perché esso
possa essere considerato aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
A tale fine, occorre attendere la pronuncia della Commissione Europea sulla
natura del beneficio per la sua corretta applicazione.
Vista la situazione di
incertezza, l’Inps e il Ministero del Lavoro hanno consigliato, per vie brevi,
di soprassedere all’applicazione del predetto sgravio fino a quando non saranno
resi noti gli opportuni chiarimenti.
Pertanto, si suggerisce
alle imprese interessate di applicare l’aliquota ordinariamente prevista per i
contratti di apprendistato del 10% a carico del datore di lavoro.
Si fa riserva di tornare
sull’argomento quando saranno rese note le istruzioni operative degli Enti in
relazione alla pronuncia della Commissione Europea.