APPRENDISTATO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO - LEGGE n. 183/2011 - DATORI DI LAVORO CON UN NUMERO DI ADDETTI PARI O INFERIORI A NOVE - LIMITI DI APPLICABILITÀ

 

La Legge 183 del 12 novembre 2011 ha previsto all’art. 22 lo sgravio contributivo totale, per i primi tre anni di contratto, per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016. Per gli anni successivi il datore di lavoro è tenuto a versare l’aliquota del 10% ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato.

Per il beneficio in parola essendo di natura selettiva, in quanto limitato ai soli datori di lavoro con un numero pari o inferiore a nove addetti, vi sarebbero i presupposti perché esso possa essere considerato aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria. A tale fine, occorre attendere la pronuncia della Commissione Europea sulla natura del beneficio per la sua corretta applicazione.

Vista la situazione di incertezza, l’Inps e il Ministero del Lavoro hanno consigliato, per vie brevi, di soprassedere all’applicazione del predetto sgravio fino a quando non saranno resi noti gli opportuni chiarimenti.

Pertanto, si suggerisce alle imprese interessate di applicare l’aliquota ordinariamente prevista per i contratti di apprendistato del 10% a carico del datore di lavoro.

Si fa riserva di tornare sull’argomento quando saranno rese note le istruzioni operative degli Enti in relazione alla pronuncia della Commissione Europea.