“DECRETO MILLEPROROGHE” -  LEGGE n. 14/2012 - NORME IN MATERIA DI LAVORO, AMMORTIZZATORI SOCIALI E PREVIDENZA SOCIALE

 

Sul Supplemento Ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 è stata pubblicata la L. n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione con modificazioni del D.L. 216 del 29 dicembre 2011 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cosiddetto “decreto Milleproroghe”).

Di seguito si riporta stralcio del testo coordinato di tale provvedimento nelle parti di immediato interesse per le imprese, facendo riserva di tornare sugli argomenti esaminati anche alla luce delle istruzioni che verranno impartite dagli Enti competenti.

 

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (Art. 6, commi 1 e 2-bis)

In sede di conversione sono state confermate le disposizioni contenute nel co. 1 dell’art. 6 del D.L. n. 216/2011, che hanno prorogato per l’anno 2012:

- nel limite di spesa di 12 milioni di euro, il trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, già riconosciuto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali, ovvero in caso di licenziamento, a favore dei lavoratori assunti con qualifica di apprendista alla data del 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di servizio presso l’impresa interessata dalla crisi, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. L’istituto in questione è subordinato ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% della predetta indennità, a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

Nell’ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli Enti bilaterali il periodo di tutela di cui trattasi si considera esaurito ed i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla vigente normativa.

 - La previsione sperimentale inizialmente in vigore per il biennio 2009-2010 introdotta dal co.1 dell’art. 19 del D.L. 185/2008, e successivamente prorogata per il 2011, che garantisce ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, ovvero in caso di licenziamento, beneficiari delle misure a sostegno del reddito dalle lettere a), b) e c) del comma 1 in parola, una prestazione di importo equivalente a quello stabilito per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Si ricorda che i soggetti beneficiari di tale misura di sostegno sono quelli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (lettera a), ovvero con requisiti ridotti (lettera b), a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali; ovvero i beneficiari del trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali che sono  sospesi o licenziati, assunti con la qualifica di apprendista (lettera c).

- Nel limite di spesa di 13 milioni di euro, l’istituto dell’indennità “una tantum” nei soli casi di fine lavoro, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, con esclusione dei redditi di lavoro autonomo individuati dall’art. 53, co. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Prestazioni occasionali di tipo accessorio (Art. 6, co. 2)

Viene confermata la proroga, anche per l’anno 2012, delle disposizioni, concernenti la possibilità di rendere le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli articoli 70-74 del D.Lgs. n. 276/2003, nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, da parte di:

- prestatori di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;

- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

 

Denuncia mensile dei sostituti di imposta (Art. 29, co. 7)

Viene confermato il differimento a gennaio 2014 del termine di decorrenza della disciplina relativa alla dichiarazione mensile, in via telematica, dei sostituti di imposta (“modello 770 mensile”), Si ricorda che il termine di decorrenza della disciplina concernente la dichiarazione mensile, in via telematica, dei sostituti d’imposta, inizialmente previsto per il mese di gennaio 2009, è stato prorogato: al mese di gennaio 2010 dall’art. 42, co. 2, del D.L. n. 207/2008; al mese di gennaio 2011 dall’art. 1, co. 6, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25; al 31 marzo 2011 dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 225/2010; a gennaio 2012 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante “Ulteriore proroga dei termini relativa al Ministero dell’Economia e delle Finanze”.