“DECRETO MILLEPROROGHE” -
LEGGE n. 14/2012 - NORME IN MATERIA DI LAVORO,
AMMORTIZZATORI SOCIALI E PREVIDENZA SOCIALE
Sul Supplemento Ordinario
n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 è stata pubblicata
la L. n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione con modificazioni del D.L. 216
del 29 dicembre 2011 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative” (cosiddetto “decreto Milleproroghe”).
Di seguito si riporta
stralcio del testo coordinato di tale provvedimento nelle parti di immediato
interesse per le imprese, facendo riserva di tornare sugli argomenti esaminati
anche alla luce delle istruzioni che verranno impartite dagli Enti competenti.
Disposizioni in materia
di ammortizzatori sociali (Art. 6, commi 1 e 2-bis)
In sede di conversione sono
state confermate le disposizioni contenute nel co. 1
dell’art. 6 del D.L. n. 216/2011, che hanno prorogato per l’anno 2012:
- nel limite di spesa di 12
milioni di euro, il trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione
non agricola con requisiti normali, già riconosciuto in via sperimentale per il
triennio 2009-2011, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali,
ovvero in caso di licenziamento, a favore dei lavoratori assunti con qualifica
di apprendista alla data del 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di servizio
presso l’impresa interessata dalla crisi, per la durata massima di novanta
giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. L’istituto
in questione è subordinato ad un intervento integrativo, pari almeno alla
misura del 20% della predetta indennità, a carico degli Enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva.
Nell’ipotesi in cui manchi
l’intervento integrativo degli Enti bilaterali il periodo di tutela di cui
trattasi si considera esaurito ed i lavoratori possono accedere direttamente ai
trattamenti in deroga alla vigente normativa.
- La previsione sperimentale inizialmente in
vigore per il biennio 2009-2010 introdotta dal co.1
dell’art. 19 del D.L. 185/2008, e successivamente prorogata per il 2011, che garantisce
ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, ovvero in caso di
licenziamento, beneficiari delle misure a sostegno del reddito dalle lettere a),
b) e c) del comma 1 in parola, una prestazione di importo equivalente a quello
stabilito per gli ammortizzatori sociali in deroga.
Si
ricorda che i soggetti beneficiari di tale misura di sostegno sono quelli
beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali (lettera a), ovvero con requisiti ridotti (lettera b), a
favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali; ovvero i
beneficiari del trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali che sono
sospesi o licenziati, assunti con la qualifica di apprendista (lettera
c).
- Nel
limite di spesa di 13 milioni di euro, l’istituto dell’indennità “una tantum”
nei soli casi di fine lavoro, a favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, con esclusione
dei redditi di lavoro autonomo individuati dall’art. 53, co.
1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Prestazioni
occasionali di tipo accessorio (Art. 6, co. 2)
Viene
confermata la proroga, anche per l’anno 2012, delle disposizioni, concernenti
la possibilità di rendere le prestazioni di lavoro occasionale di tipo
accessorio, di cui agli articoli 70-74 del D.Lgs. n.
276/2003, nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, da parte di:
-
prestatori di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di
utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a
tempo parziale;
-
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel
limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
Denuncia
mensile dei sostituti di imposta (Art. 29, co. 7)
Viene
confermato il differimento a gennaio 2014 del termine di decorrenza della
disciplina relativa alla dichiarazione mensile, in via telematica, dei
sostituti di imposta (“modello 770 mensile”), Si ricorda che il termine di
decorrenza della disciplina concernente la dichiarazione mensile, in via
telematica, dei sostituti d’imposta, inizialmente previsto per il mese di
gennaio 2009, è stato prorogato: al mese di gennaio 2010 dall’art. 42, co. 2, del D.L. n. 207/2008; al mese di gennaio 2011
dall’art. 1, co. 6, del D.L. 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25; al 31
marzo 2011 dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 225/2010;
a gennaio 2012 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo
2011, recante “Ulteriore proroga dei termini relativa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze”.