MINISTERO DEL LAVORO - LEGGE N. 68/99 - PROCEDURA ONLINE DI SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI DEI LAVORATORI DISABILI - NOTA N.
3615/2012
Con nota n. 3615/2012, che
si pubblica in calce alla presente informativa sul sito del Collegio, il
Ministero del Lavoro ha fornito gli indirizzi operativi necessari per l’avvio
della procedura di sospensione degli obblighi occupazionali, di cui all’art. 3,
co. 5, della L. n. 68/99, alla luce delle novità
introdotte dal D.L. n. 5/2012.
A tal riguardo, si rammenta
che l’ipotesi di sospensione sopra citata opera nei confronti dei datori di
lavoro che abbiano avviato la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria, siano ricorsi al Fondo di solidarietà di settore per crisi,
ristrutturazione o riorganizzazione, abbiano stipulato contratti di solidarietà
con riduzione di orario o abbiano iniziato la procedura di mobilità.
Con l’entrata in vigore del
D.L. n. 5/2012, la competenza a ricevere le comunicazioni nonché le domande di
sospensione temporanea degli obblighi occupazionali di datori di lavoro che
hanno unità produttive ubicate in più province, è stata attribuita al Ministero
del Lavoro (art. 18).
Nello specifico, nei casi
di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Contratti di Solidarietà, il
datore di lavoro privato dovrà presentare alla Direzione Generale per le
Politiche dei servizi per il Lavoro apposita comunicazione corredata dal
decreto del Ministero, mentre nel caso di procedura di mobilità dovrà essere
presentata la delibera della commissione regionale tripartita, congiuntamente
all’elenco dei lavoratori in mobilità.
Nel caso in cui il datore
di lavoro sia in attesa di provvedimento di ammissione al trattamento, potrà
presentare domanda di sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione al
Ministero che, valutata l’effettiva esistenza dei requisiti richiesti, potrà
autorizzare la sospensione per un periodo massimo di tre mesi, rinnovabile una
sola volta.
Al fine di semplificare
l’adempimento di tali obblighi, per le imprese plurilocalizzate,
le cui unità produttive insistono su più province diverse, a partire dal 15
maggio 2012, sarà disponibile su cliclavoro
(www.cliclavoro.gov.it) una procedura che consentirà l’invio telematico delle
comunicazioni/domande di sospensione degli obblighi.
Fino a quel momento, il
legale rappresentante dell’impresa dovrà inviare la comunicazione/domanda,
firmata digitalmente, al seguente indirizzo: dgmercatolavoro@mailcert.lavoro.gov.it.