MINISTERO DEL LAVORO - COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA -
GENUINITA’ DEL DISTACCO - NOTA N. 4258/2012
Il
Ministero del Lavoro, con nota n. 4258 del 1°marzo 2012, pubblicata in calce,
ha fornito alcune precisazioni in merito al distacco dei lavoratori ex art. 30
del D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare, alla
relazione tra la mancata comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego ex
art. 4bis, co. 5 del D.Lgs.
n. 181/2000 e la non genuinità del distacco.
Partendo
dal presupposto che il distacco concerne una vicenda interna al rapporto di
lavoro che ne modifica esclusivamente le modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa rispetto a quanto originariamente convenuto dalle parti,
il Dicastero ha ritenuto che la comunicazione obbligatoria del distacco che il
datore di lavoro distaccante deve effettuare, entro cinque giorni, al Servizio
per l’impiego, non essendo un atto meramente burocratico, consente una prima
valutazione del rapporto in essere.
Ai fini
della valutazione della genuinità del distacco da parte del personale
ispettivo, dovrà comunque verificarsi l’esistenza effettiva dei requisiti
dell’istituto (interesse del distaccante, temporaneità del distacco e
l’effettiva prestazione lavorativa), che, a prescindere dalla comunicazione
obbligatoria di cui sopra, possono essere rilevati attraverso ogni ulteriore
documentazione in possesso all’azienda anche interna.
Risultano
pertanto fondamentali tutti quei documenti atti, anche a fronte delle mancate
comunicazioni al centro per l’impiego, a dimostrare l’attuazione legittima di
tale Istituto.
Ministero
del Lavoro
Roma, 1
marzo 2012
Nota
4258/2012
Oggetto:
quesito in ordine alla documentazione necessaria per il distacco di lavoratori
- art. 4 bis. D.Lgs. 181/2000. come modificato
dall’art. 1. co. 1183, L. n. 296/2006.
Con
riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta da codesta Direzione
territoriale del Lavoro in merito alla problematica concernente la
comunicazione al Centro per l’impiego del distacco di lavoratori, ex art. 4
bis, D.Lgs. n. 181/2000, si ritiene opportuno
formulare le seguenti osservazioni.
In via
preliminare. occorre evidenziare che l’istituto del distacco, ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003. non determina il sorgere di un nuovo
rapporto di lavoro con il terzo beneficiario della prestazione. ma produce
l’effetto di modificare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
rispetto a quanto convenuto dalle parti ne II’ originario contratto di lavoro.
Si tratta dunque. di una vicenda interna al rapporto, in forza della quale il
distaccante ne resta l’unico titolare.
Per
quanto concerne gli adempimenti gravanti sul datore di lavoro distaccante,
fermo restando “assolvimento dell’obbligo della comunicazione preventiva
d’instaurazione del rapporto di lavoro. si ricorda che. l’art. 4 bis, co. 5, D.Lgs. n. 181/2000,
sancisce l’invio al Servizio competente, entro cinque giorni, della
comunicazione circa le variazioni relative al medesimo rapporto tra le quali
quella relativa al distacco del lavoratore.
Si
precisa che nell’ipotesi in cui il distaccante non assolva all’obbligo di
comunicazione della variazione di cui sopra l’art. 19, co.
3, D.Lgs. n. 276/2003 dispone la sanzione amministrativa
pecuniaria per un importo variabile da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore
interessato (diffidabile).
Si
sottolinea. inoltre, che la citata comunicazione di variazione non costituisce
un mero adempimento di carattere “burocratico”, in quanto consente al personale
Ispettivo di effettuare una prima valutazione in ordine alla natura del
rapporto intercorrente tra il lavoratore, presunto distaccato ed il datore di
lavoro. presunto distaccatario.
AI fine
di scongiurare un uso distorto dell’Istituto, nonché di individuare le ipotesi
potenzialmente illecite risulta altresì utile richiamare i requisiti di
carattere sostanziale indispensabili per un corretto utilizzo ddl”istituto.
AI
riguardo, si ricorda che l’art. 30 D.Lgs. n. 276/2003
enuclea quali elementi di natura sostanziale I’interesse del distaccante. la
temporaneità del distacco, lo svolgimento di una determinata attività
lavorativa il cui riscontro si considera dunque necessario per la genuinità del
distacco stesso (cfr. risposta ad interpello n. 1/2011).
Ciò
premesso e con specifico riferimento alla fattispecie prospettata. occorre
evidenziare che I’attività ispettiva e I” eventuale valutazione di non
genuinità del distacco devono tener conto del rapporto effettivamente
realizzatosi tra le parti datoriali ed il lavoratore. che non può prescindere
dall’esame di ogni ulteriore documentazione. anche interna all’azienda. legata
all’attivazione dell’istituto in esame.
Più in
particolare, in mancanza della comunicazione al Centro per l’impiego. potrebbero
assumere rilevanza altri documenti attestanti il rapporto intercorso tra le
imprese. tra i quali le missive anno data certa - raccomandate a/r. fax. e-mail
per posta certificata etc - idonee a comprovare il
corretto utilizzo del distacco e, soprattutto. dei citati requisiti
dell’interesse del distaccante e della temporaneità.