RIFIUTI - NUOVA LEGGE SUI MATERIALI DA RIPORTO
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24
marzo 2012 n. 71 la legge 24 marzo 2012, n. 28 di conversione del decreto legge
2/2012 recante misure in materia ambientale.
Il provvedimento è intervenuto sulla gestione delle
matrici ambientali di riporto chiarendo che anche tali materiali rientrano nel
concetto di “suolo” di cui all’art. 185 comma 1 lettere b) e c) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Ne deriva che anche i riporti sono esclusi dall’ambito
di applicazione della normativa sui rifiuti quando si tratta di:
- terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non
scavato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente
alla bonifica di siti contaminati (art. 185 comma 1 lett. b));
- suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso
verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso
sito in cui è stato scavato (art. 185 comma 1 lett. c));
- suolo scavato non contaminato e altro materiale allo
stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati
se ricorrono le condizioni per gestirlo come sottoprodotto o materia prima
secondaria (art. 185 comma 4).
Nel caso di impiego al di fuori del sito di
produzione, qualora si intenda qualificarli come sottoprodotti, si dovrà fare
riferimento al decreto ministeriale di cui all’art. 49 del decreto legge 2/2012
relativo alle terre e rocce da scavo.
In sede di
conversione in legge, è stato specificato che fino all’emanazione di questo
decreto ministeriale i materiali di riporto possono essere considerati come
sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 184 bis del
Codice dell’ambiente.