INSTALLAZIONE DI FILTRI ANTI PARTICOLATO (FAP) SUI MEZZI DA CANTIERE - RIAPERTURA DEL BANDO REGIONALE ED ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE AGLI AUTOCARRI CLASSIFICATI MEZZI D’OPERA
Si segnala che, dopo la temporanea sospensione, è
stato riaperto il bando relativo all’assegnazione di contributi per l’
installazione di filtri anti particolato (FAP) sui mezzi da cantieri.
Diversamente da quanto comunicato con le precedenti
informative, si segnala che la Regione Lombardia ha precisato che la domanda di
contributo può essere presentata, oltre che per le macchine operatrici anche
per gli autocarri classificati “mezzi d’opera (1)” utilizzati dalle imprese per
il trasporto dei materiali edili.
Le imprese che avevano già presentato la domanda di
contributo, prima della temporanea sospensione, saranno contattate direttamente
dall’ACI di Milano e avranno 30 giorni per compilare il nuovo allegato 2 del
provvedimento (che sostituisce la versione precedente).
Per quanto attiene all’acquisizione d’ufficio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese (DURC), Regione
Lombardia ha segnalato che si rende necessario - a seguito delle procedure
predisposte dai competenti enti previdenziali INPS, INAIL e CASSE EDILI -
acquisire ulteriori dati relativi alle imprese che intendono accedere al
contributo regionale.
Questi dati ulteriori sono:
1. il numero di
matricola INPS e, in caso di iscrizione alla cassa edile,
2.a la provincia della cassa di appartenenza;
2.b il codice impresa assegnato dalla cassa edile di
appartenenza.
Tali dati dovranno essere forniti in sede di
presentazione della domanda di accesso al contributo o, nel caso in cui la
presentazione sia già avvenuta, successivamente ad integrazione della
documentazione inviata.
Automobil Club Milano ha già provveduto a pubblicare sul sito
relativo al bando in oggetto adeguata comunicazione nonchè,
per le domande già pervenute, comunicazione formale alle imprese con richiesta
di acquisizione dei nuovi dati.
Si ricorda, infine, che la data di chiusura del bando
è stata posticipata al 15 maggio 2012.
Note:
(1) D.Lgs. n.285/92 (Codice della Strada)
Art. 54 - Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
(omissis)
n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli
dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di
impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o
complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell’art. 62 (potenziale ndr) e non superiori a quelli di
cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali
fissati nell’art. 61.
I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo
specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle
speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi
speciali.
Art. 58 - Macchine operatrici
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o
trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli
possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento
di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere,
nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il
ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali
spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di
cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle
loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli
addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della
circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici
semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.