BENEFICI GASOLIO AUTOTRAZIONE - DICHIARAZIONE DAL 1° APRILE PER I CONSUMI DEL PRIMO TRIMESTRE 2012
Il D.L. n. 1/2012 - D.L. Liberalizzazioni
(recentemente convertito in legge n. 27/2012) ha disposto rilevanti modifiche
per la disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti l’attività
di autotrasporto, intervenendo, tra l’altro, sul termine per la presentazione
della dichiarazione utile alla fruizione dei benefici fiscali.
In particolare, la dichiarazione (prima annuale) deve
ora essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo
alla scadenza di ciascun trimestre solare. Con riferimento ai consumi di
gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2012 , pertanto, la
dichiarazione dovrà essere presentata a decorrere dal 1° aprile e fino al 30
aprile 2012.
Con nota prot. RU 37909 del
26 marzo scorso, l’Agenzia delle Dogane comunica che è disponibile il software
aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da
consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy
disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane.
Con l’occasione l’Agenzia riassume le caratteristiche
del beneficio:
- l’entità del beneficio riconoscibile in relazione ai
consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2012 è pari a 189,98609 euro
per mille litri di prodotto;
- ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano
con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al beneficio gli
esercenti l’attività di autotrasporto merci (sia per conto proprio che per
conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate.
- per ottenere il rimborso l’apposita dichiarazione va
presentata entro il termine del 30 aprile 2012;
- i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi
al primo trimestre dell’anno in corso potranno essere utilizzati in
compensazione entro il 31 dicembre 2013. Da tale data decorre il termine per la
presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate
in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30
giugno 2014;
- per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, il codice tributo da utilizzare è 6740.