APPROVATO CON LA LEGGE N. 4/2012 IL NUOVO PIANO CASA LOMBARDIA
(legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 – BURL n. 68 del 16 marzo 2012)
a cura del geom. Antonio Gnecchi
Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre
disposizioni in materia urbanistico – edilizia
Relativamente
alla parte che riguarda il secondo Piano Casa, si evidenzia che le norme non
sono che la prosecuzione della
precedente legge regionale n. 13 del 2009, in attuazione dell’articolo 5 della
legge n. 106 del 2011, con gli stessi obiettivi e finalità del primo Piano
Casa. La parte prima, infatti, della nuova legge regionale detta le
disposizioni per incentivare la riqualificazione urbanistica ed edilizia
(articoli da 2 a 12), passando
dall’utilizzo e sostituzione del patrimonio edilizio esistente,
dall’ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale,
artigianale ricettiva, dagli interventi di ERS, dal recupero delle aree
industriali dismesse al recupero di sottotetti a fini abitativi, alla
realizzazione di parcheggi in deroga, alla conversione delle coperture in
amianto, e alla realizzazione di ascensori esterni in deroga.
Il
presente commento, quindi, riguarderà la prima parte della legge regionale.
Articolo 3 - Utilizzo del
patrimonio edilizio esistente (ex articolo 2, commi 1, 2 e 3, LR n. 13/09).
Gli
interventi previsti vengono consentiti anche in deroga alla disciplina
urbanistica comunale e sono assentibili attraverso la Dia, ovvero con pdc, da presentare entro il 31 dicembre 2013, su edifici
ultimati: alla data del 18 luglio 2009, ovvero, per i fabbricati rurali,
assentiti prima del 13 giugno 1980.
Comma 2: oltre a quanto stabilito dall’articolo 2, commi 1, 2 e
3 della LR n. 13/09, viene riconosciuta, in deroga alle previsioni quantitative
degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, una volumetria aggiuntiva
premiale del 5% di quella preesistente per miglioramento di efficienza
energetica.
Le
condizioni per aderire a questa tipologia di interventi sono le seguenti:
a)
miglioramento energetico dell’intero edificio
b)
prestazione energetica superiore al valore limite di climatizzazione invernale
c)
miglioramento superiore al 50% del valore limite attribuito all’edificio prima
dell’intervento
d)
incremento volumetrico solo sull’edifico oggetto dell’intervento.
Il
vantaggio che si può trarre da questi interventi è quello relativo alla
modifica della sagoma del fabbricato per l’armonizzazione architettonica con gli
edifici circostanti.
Comma 3: i comuni, con deliberazione del consiglio
comunale, possono riconoscere una volumetria aggiuntiva tra quella
assegnata dal PRG o PGT vigente e quella preesistente (al 18 luglio 2009), fino
ad un massimo di 100 mc. per i casi in cui i singoli
alloggi debbano essere utilizzati da nuclei familiari che comprendono persone
non autosufficienti.
Comma 4: si precisa che
per gli interventi di utilizzo del patrimonio edilizio esistente, si applicano
le stesse regole di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5, della LR n. 13/09,
nonché le deliberazioni assunte dai comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 6,
stessa LR n. 13/09, ovvero:
1)
in deroga a piani attuativi vigenti o adottati
2)
interventi nei parchi regionali l’indice volumetrico è ridotto di 1/3, con
alcune eccezioni
3)
nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, agli interventi si applicano
le norme sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, con termini
dimezzati
4)
le disposizioni dell’utilizzo del patrimonio edilizio esistente non si
applicano:
a)
nelle zone sottoposte a vincolo di inedificabilità
disposta per legge o del PRG o PGT
b)
negli ambiti di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico
c)
per edifici abusivi o in totale difformità, anche condonati
5)
pagamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del costo di
costruzione, calcolati sulla volumetria o Slp
dell’intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti per opere di nuova
costruzione. I comuni, con delibera (che probabilmente hanno già), possono
riconoscere la riduzione del contributo
6)
rispetto norme del Codice Civile e diritti dei terzi, delle norme
igienico-sanitarie, delle norme in materia di stabilità e sicurezza degli
edifici, del vincolo idrogeologico e paesaggistico
7)
delibere del comune (già assunte entro il 15 ottobre 2009) con le quali
individuavano le parti del territorio nelle quali non trovano applicazione le
norme del Piano Casa
Comma 5: i comuni possono
modificare le delibere di cui sopra.
Articolo 4 – Ampliamento fabbricati esistenti a destinazione
industriale, artigianale e ricettiva, trasformazione di edifici esistenti per
finalità residenziali.
L’articolo è nuovo rispetto alla proposta di legge e si
sviluppa in tre commi che riguardano.
Comma 1: ambiti a
carattere produttivo industriale e artigianale (secondaria)
Comma 2: edifici a
destinazione terziaria e direzionali
Comma 3: edifici
totalmente alberghieri.
Relativamente
al comma 1. i comuni, con delibera da assumere entro il termine perentorio del
30 settembre 2012, stabiliscono le aree classificate dal PRG o PGT a
destinazione produttiva secondaria nelle quali consentire ampliamenti in
deroga, nella misura massima del 10% della Slp
(quindi anche percentuali inferiori), di edifici in tutto o in parte
industriali o artigianali, ultimati entro il 18 luglio 2009.
Son
da rispettare le seguenti condizioni:
a)
ultimati entro il 18 luglio 2009
b)
rispetto dell’altezza massima di zona
c)
quota massima di Slp (10%) di mq. 500
d)
attività in essere certificata dalla CCIAA
e)
rispetto della superficie drenante
f)
ampliamento destinato all’attività produttiva
g)
atto di asservimento trascritto nei registri immobiliari, con vincolo pertinenziale di almeno 5 anni e non frazionabile
Comma 2: Programma regionale
per l’ERP (edilizia residenziale pubblica)
Anche
in questo caso i comuni ad elevato, acuto o critico fabbisogno, possono, con
motivata deliberazione, sino al 31 dicembre 2013, autorizzare, in deroga
alle previsioni del PRG o PGT la trasformazione di edifici esistenti al 31
marzo 2005 (LR n. 12 del 2005) con destinazioni terziaria e direzionale e da
tale data, non utilizzati, per attività lavorative ed economiche, da
finalizzare per riuso a destinazioni residenziali.
Gli
interventi che consentono il riuso di questi edifici, devono garantire che
almeno il 20% della Slp esistente sia destinata
ad ERS (edilizia residenziale sociale).
Comma 3: i comuni, con la stessa delibera che disciplina
gli ambiti produttivi, possono consentire l’ampliamento di edifici interamente
alberghieri, in deroga alle previsioni quantitative, entro il limite di
200 mq. e sempre che non venga superato l’indice fondiario ed il rapporto di
copertura previsto dal PRG o PGT in misura superiore al 50% e sempre che non
ecceda l’altezza massima di oltre 4 mt..
Comma 4: riguarda le aree
produttive (industriali, artigianali o alberghiere) e gli edifici interessati
dagli ampliamenti che restano vincolati da tali destinazioni sino a variazione
urbanistica.
Comma 5: è possibile
presentare per gli interventi previsti per l’ampliamento degli edifici
interessati la Dia, ovvero, il pdc, purché entro il 31 dicembre 2013.
Comma
6: dispone le stesse condizioni già menzionate dal comma 4 dell’articolo 3
(stabilite dall’articolo 5, commi da 1 a 5, LR n. 13/09). Viene precisato però che le disposizioni
dell’articolo non si applicano ad edifici a carattere commerciale o
“logistica”.
Articolo 5 – Sostituzione patrimonio edilizio esistente.
Viene
riproposta la possibilità di operare interventi di sostituzione degli edifici
esistenti ubicati all’esterno dei centri storici o dei nuclei di antica
formazione, con ampliamenti fino al 30% già previsti nel precedente Piano Casa
(LR n. 13/2009) prevedendo che la Dia o il permesso di costruire siano
presentati o richiesti entro il 31 dicembre 2013.
Gli
interventi di sostituzione edilizia si potranno realizzare con la totale
demolizione e ricostruzione dell’edifico anche con le modifiche di sagoma
necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli edifici esistenti e con
diversa allocazione entro il lotto di riferimento.
Si
potrà realizzare inoltre una volumetria aggiuntiva (5%) senza ulteriori oneri
di urbanizzazione nel caso di interventi finalizzati al miglioramento
dell’efficienza energetica.
Nei
casi di sostituzione edilizia con demolizione totale e ricostruzione, i
progetti dovranno assicurare la copertura attraverso fonti rinnovabili del 20%
del fabbisogno energetico per l’acqua sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
In
dettaglio, vediamo le nuove previsioni per questi interventi.
Comma 1: gli interventi
di sostituzione edilizia già precedentemente disciplinati dall’articolo 3,
comma 3, 5, 6 e 7, primo e secondo periodo, LR 13/09, sono consentiti con Dia,
ovvero, con pdc, purché entro il 31 dicembre 2013,
alle seguenti condizioni:
a)
bonus volumetrico del 30% (35% nel caso di sistemazione a verde)
b)
riduzione dell’ampliamento di 1/3 nelle aree a parco
c)
non si possono superare di più del 50% l’indice di densità fondiaria e il rapporto
di copertura stabiliti dal PRG o PGT vigente
d)
non si può superare di 4 mt. l’altezza massima di
zona
e)
certificazione energetica prevista dalla DGRL n. 8745 del 2008, con una
riduzione del 20% dei consumi rispetto ai limiti di legge
f)
passare l’impatto paesistico in assenza di vincolo (silenzio/assenso di trenta
giorni)
Comma 2: gli interventi
previsti per la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti
(articolo 3, comma 3, secondo periodo LR 13/09) si applicano anche agli
interventi parzialmente residenziali e a quelli non residenziali, ubicati in
zone a prevalente destinazione residenziale, esterne agli ambiti dei Centri
Storici o dai Nuclei di antica formazione del Piano delle Regole (articoli 10 e
10 bis della LR n. 12/05), dotata di servizi.
Comma 3: gli interventi
di sostituzione possono avvenire (ovviamente) mediante la totale demolizione
dell’edificio, anche con modifica della sagoma per l’armonizzazione
architettonica con gli edifici
circostanti. La stessa norma consente la diversa collocazione dell’edificio da
ricostruire all’interno del lotto di pertinenza.
Comma 4: i benefici si
riferiscono all’esclusione dei maggiori spessori dei muri perimetrali e dei
solai dei piani riscaldati di un edifico ricostruito ai sensi della legge
regionale n. 26 del 1995 e s.m.i. (LR 39/04 e 33/07).
Lo stesso comma prevede che i comuni, con delibera del CC, possano riconoscere
un bonus volumetrico non superiore al 5% del volume esistente, in relazione al
grado di incidenza paesistica del progetto in base alla DGRL n. 11045/2002,
tenendo conto che tale premio è alternativo a quello di cui all’articolo 3,
comma 6, della legge regionale n. 13/09 (35% incremento volumetrico, anziché
del 30%, per miglioramento del verde).
Comma 5: qualora si
sostituisca un edificio demolendolo e ricostruendolo, i progetti presentati dal
31 maggio 2012 (escludendo, quindi, una fase transitoria fino a tale data),
devono assicurare, mediante produzione di energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, almeno il 20% del fabbisogno energetico per la
produzione di acqua calda sanitaria, secondo le modalità che la G.R. dovrà definire entro 60 gg
dall’entrata in vigore della LR n. 4/2012.
Comma 6: qualora il
fabbisogno energetico di cui sopra sia almeno superiore al 50%, gli interventi
possono usufruire del bonus volumetrico del 10%, oltre a quello del 30%
stabilito in via ordinaria dall’articolo 3, comma 3, della LR 13/09, cumulabile
con lo scomputo per i maggiori spessori dei muri e dei solai di cui alla citata
LR n. 26/1995.
Comma 7: è prevista una
deroga alle distanze minime dalle strade, dai confini di proprietà e dai
fabbricati, pari a 20 cm.. per gli interventi non comportanti demolizione
totale e ricostruzione.
Comma 8: anche per questi
interventi valgono le regole già richiamate per gli articoli 3 e 4 e cioè
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5, LR
13/09, nonché le deliberazioni comunali assunte ai sensi dell’articolo 5, comma
6, stessa LR
Comma 9: consente ai
comuni di modificare le precedenti deliberazioni con le quali avevano
individuato alcune o tutte le aree o zone del proprio territorio
dall’applicazione della legge sul Piano Casa.
Articolo 6 – Interventi di Edilizia Residenziale Sociale.
Per
favorire la realizzazione di alloggi sociali, si potranno attuare su edifici
sociali esistenti al 31 marzo 2005, ampliamenti non superiori al 40% della
volumetria esistente nel caso di edifici di proprietà pubblica e del 20% nei
casi di altri edifici anche con eventuale variazione della destinazione d’uso.
Nei
comuni ad alta densità abitativa saranno possibili ampliamenti del 40% sia da
parte di soggetti pubblici che privati. Le volumetrie in incremento potranno
essere cedute ad altri operatori o trasferite su altre aree ma sempre per la
realizzazione di edilizia residenziale sociale. Il risultato di questi
interventi non dovrà diminuire la quota di alloggi a canone sociale esistente
prima dell’intervento.
Ulteriori
incrementi volumetrici stabiliti nella misura massima del 10% sono previsti per
gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. I comuni possono
prevedere la possibilità di riduzione degli oneri di urbanizzazione.
Articolo 7 – Recupero aree industriali dismesse.
Al
fine di incentivare il recupero delle aree non residenziali dismesse, è stato
introdotto nella legge regionale n. 12 del 2005, un nuovo articolo 97 bis che
riguarda le aree degradate o dismesse individuate dal PGT. Il comune in primo
luogo deve accertare la sussistenza delle condizioni delle aree industriali /
artigianali nelle quali erano in atto attività economiche produttive il cui
recupero consenta di non consumare ulteriore territorio comunale o di
contenerlo, valutando, altresì, le finalità di pubblica utilità ed interesse
generale, così da invitare la proprietà degli immobili a presentare una
proposta di riutilizzo secondo le prescrizioni del PGT, consentendo di
incrementare fino al 20% la volumetria o la superficie ammessa, assegnando un
termine da definirsi e comunque tra i 4 e i 12 mesi.
Il
comma 5 elenca ciò che la proposta di recupero deve indicare, mentre il
successivo comma 6 dispone che tali proposte integrano quelle stabilite,
rispettivamente sia per i PA (art.14) che per i permessi di costruire (art.
38).
Se
la proprietà, nei termini stabiliti, non presenta la proposta (pdc o PA), cessa l’efficacia delle previsioni del Piano
delle Regole (PdR), producendo il venir meno di
qualsiasi previsione edilizia e/o urbanistica sugli immobili interessati.
Tale
cessazione di efficacia viene attestata dal comune con atto”meramente
dichiarativo”, comunicato alla proprietà e pubblicato all’Albo Pretorio.
Il
comune può avviare il procedimento di variante urbanistica che può essere
finalizzata, anche tramite Piani Attuativi di iniziativa pubblica con tutte le
attenzioni dovute per gli aspetti paesaggistici. Nel tempo (periodo)
intermedio, c’è solo la possibilità di eseguire interventi di demolizione e di
bonifica, nonché quelli stabiliti e finalizzati alla tutela dell’incolumità o
salute pubblica.
Articolo 8 – Monitoraggio regionale.
I
comuni devono comunicare alla regione i provvedimenti assunti e gli interventi
assentiti dalle disposizioni del Piano Casa.
Articolo 9 – Modifica alla disciplina di recupero di sottotetti ai fini
abitativi.
Viene
modificato il primo comma dell’articolo 64 della LR n. 12/05, riguardante il
recupero dei sottotetti ai fini abitativi.
La
disciplina previgente faceva riferimento allo strumento urbanistico vigente
approvato dopo la LR 51/75 al fine delle modifiche delle altezze di colmo e di
gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché sotto l’altezza massima di
zona.
Con
la modifica introdotta, gli interventi edilizi finalizzati al recupero edilizio
dei sottotetti potranno consentire:
a)
l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per osservare i RAI,
b)
modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza
delle falde, unicamente per assicurare, per ogni unità immobiliare l’Hmp di mt. 2,40, calcolata
dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi i mt. 1,50 per la relativa superficie, riguardanti edifici di
altezza minore o uguale all’altezza massima di zona,
c)
il recupero edilizio dei sottotetti degli edifici posti all’interno dei Centri
Storici o dei Nuclei di antica formazione deve avvenire nel rispetto dei limiti dell’altezza massima
stabilita dal PRG o dal PGT; in assenza di tali limiti, l’altezza massima deve
intendersi quella esistente.
È
stato, quindi, previsto un doppio regime in relazione all’altezza dell’edificio
interessato dal recupero edilizio del sottotetto, distinguendo quelli nelle
zone diverse dal Centro Storico e da Nuclei di antica formazione, nelle quali
il comune ammette questi interventi, consentendo di sopraelevare il tetto fino
al limite dell’altezza massima di zona, e quelli posti, appunto, nei CS e nei
NAF.
Per
questi ultimi, è possibile sopraelevare gli edifici solo nel rispetto dei limiti di altezza
massima posti dallo strumento urbanistico; in assenza di tali limiti, l’altezza
massima deve intendersi quella esistente,
fermo restando la scelta del comune di consentire o meno in questi
ambiti il recupero dei sottotetti.
Rimangono,
ovviamente, in vigore tutte le altre norme, i presupposti, le condizioni e
prescrizioni, oltre che la facoltà per i comuni di decidere gli ambiti di
esclusione, anche diversi da quelli già adottati per il primo Piano Casa.
Articolo 10 – Modifica alla disciplina in materia di parcheggi in
deroga. (art. 66, LR n. 12/2005).
Alle
norme in vigore è aggiunta, per le autorimesse realizzate in deroga alla legge
122/89 di edifici esistenti a quella data, anche la deroga al rispetto del
rapporto drenante, a condizione che siano previsti adeguati sistemi di raccolta
e dispersione.
Articolo 11 – Norme per la conversione delle coperture in cemento
amianto.
Alla
fine del capitolo che riguarda gli edifici di culto e le attrezzature
religiose, è stato aggiunto l’articolo 73-bis che dispone la disciplina degli
interventi per la conversione delle coperture in amianto esistenti.
Al
fine di incentivare e riconvertire tali coperture sono state introdotte le
seguenti previsioni:
a)
fermo restando le quote di gronda esistenti possono essere modificate le falde
del tetto fino ad una pendenza del 40%, in deroga agli strumenti urbanistici
vigenti ed adottati,
b)
qualora tali modificazioni diano luogo a piani sottotetti o a vani che assumano
caratteristiche di agibilità nel regime ordinario (H=2,70), ovvero, derogativo
(Hmp= 2,40) del recupero dei sottotetti abitativi,
gli interventi sono soggetti esclusivamente a permesso di costruire
convenzionato qualora la superficie non sia utilizzabile a fini abitativi, a
meno che l’interessato non inoltri istanza per la trasformazione ai fini
abitativi della superficie o del volume corrispondente,
c)
la riduzione del contributo di costruzione fino al 50% sia per gli interventi
di “semplice” modifica delle falde del tetto (p minore o uguale 40%) che del
recupero del sottotetto ai fini abitativi
d)
la rimozione e smaltimento delle coperture in amianto di edifici produttivi
eseguite da privati, consente un bonus, pari al 10% di incremento della
superficie della copertura rimossa, con limite massimo di 500 mq., con
l’obbligo di realizzare tale ampliamento all’interno della sagoma dell’edificio
e da utilizzare per funzioni terziarie.
Articolo 12 – Realizzazione di ascensori esterni.
Tra
le norme che la LR n. 12/2005 dispone di disapplicare (articolo 103), viene
aggiunto un comma 1-ter con il quale, fermo restando le norme del Codice
Civile, fuori dal Centro Storico e dai Nuclei di antica formazione, la distanza
tra pareti finestrate ( e fronteggianti), viene derogata per la realizzazione
di sistemi elevatori a servizio di fabbricati esistenti purché assolvano al
requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.
Non
viene stabilito il margine di tolleranza, ma semplicemente un criterio legato
allo “stretto necessario”.
Di seguito si sintetizzano le disposizioni contenute nel secondo “PIANO
CASA”
Art. 3 –
Utilizzo del patrimonio esistente |
|||||
|
Ambiti |
Interventi |
Bonus |
Presupposti |
Termini |
co. 1 |
Edifici
o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in
zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad
attività produttive |
Recupero
edilizio e funzionale ai sensi dell’art. 2, co.
1, LR 13/09 |
Bonus
volumetrico del 5% nel caso di interventi finalizzati al miglioramento
dell’efficienza energetica, riguardanti interi edifici esistenti (c.2) |
Compatibilità
con le esclusioni territoriali individuate dai comuni ai sensi dell’art. 5, co. 6, LR 13/09, che possono tuttavia essere modificate
dai comuni entro il 30 settembre 2012 |
Dia
o pdc da presentare o richiedere entro il 31
dicembre |
Co. 2 |
Edifici
assentiti prima del 13 giugno 1980 e collocati in aree destinate all’agricoltura |
Recupero
edilizio e funzionale ai sensi dell’art. 2, co. 2,
LR 13/09 |
Bonus
volumetrico del 5% nel caso di interventi finalizzati al miglioramento
dell’efficienza energetica, riguardanti interi edifici esistenti (c.2) |
|
DIA
o pdc da presentare o richiedere entro il 31
dicembre |
Co.
3 |
Alloggi
utilizzati da nuclei familiari che comprendano persone con gravi handicap o
non autosufficienti |
Adeguamento |
Volumetria
aggiuntiva rispetto alla maggiore tra la volumetria assegnata dallo strumento
urbanistico vigente e quella preesistente fino ad un massimo di 100 mc. |
Deliberazione
consiglio comunale |
|
Art. 4.
Ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e
ricettiva. Trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali. |
|||||
|
Ambiti |
Interventi |
Bonus |
Presupposti |
Termini |
Co. 1 |
Edifici in tutto industriali ed artigianali purché ultimati
entro la data del 18 luglio 2009 e con attività in essere al 16 marzo 2012,
all’interno degli ambiti individuati dai comuni |
Interventi di ampliamento con esclusione degli edifici a
destinazione commerciale e logistica (c. 6) |
10 % della superficie lorda di pavimento esistente, con limite
di 500 mq., purché destinati all’attività produttiva, miranti ad aumentare il
numero degli addetti e non adibiti in tutto in parte a funzioni commerciali o
logistiche. |
Individuazione entro il termine perentorio del 30 settembre 2012
di ambiti specifici all’interno delle aree classificate nello strumento
urbanistico con destinazione produttiva secondaria |
DIA o pdc da presentare o richiedere
entro il 31 dicembre 2013 |
Co. 2 |
Edifici con destinazione terziaria e direzionale esistenti alla
data del 31 marzo 2005 e da allora non utilizzati per attività lavorative ed
economiche |
Interventi di trasformazione finalizzati al riuso per funzioni
residenziali, di cui almeno il 20% a edilizia residenziale sociale |
|
Comuni individuati dal programma regionale per l’edilizia
residenziale pubblica a fabbisogno acuto, critico o elevato; deliberazione
entro il 31 dicembre 2013 |
DIA o pdc da presentare o richiedere
entro il 31 dicembre 2013 |
Co 3 |
Edifici totalmente alberghieri |
Interventi di ampliamento |
Ampliamento entro il limite massimo di 200 mq., purché non venga
superato l’indice fondiario ed il rapporto di copertura previsto dallo
strumento urbanistico vigente o adottato,
in misura superiore al 50% e non si ecceda l’altezza di oltre |
Deliberazione da parte dei comuni entro il termine perentorio
del 30 settembre 2012 |
DIA o pdc da presentare o richiedere
entro il 31 dicembre 2013 |
Art. 5
Sostituzione del patrimonio edilizio |
|||||
|
Ambiti |
Interventi |
Bonus |
Presupposti |
Termini |
|
Edifici |
Interventi di
sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 3, commi 3,5,6,7,primo e secondo
periodo, 8 e 10, della LR 13/2009 |
Possibilità di: |
Deliberazioni assunte dai comuni ai sensi dell’art. 5, comma 6,
della LR 13/2009, eventualmente modificabili |
DIA o pdc da presentare o richiedere
entro il 31 dicembre 2013 |
Art. 6 – Interventi
di edilizia residenziale sociale |
|||||
|
Ambiti |
Interventi |
Bonus |
Presupposti |
Termini |
|
Edifici
sociali esistenti al 31 marzo 2005 |
Interventi
di ampliamento, sostituzione e variazione della destinazione d’uso,
finalizzati alla: |
Possibilità
di: |
Deliberazione
di assenso da parte della giunta comunale, da assumere entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte
dell’interessato |
Richiesta
di intervento entro il 31 dicembre 2013 |
PARTE II
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
Articolo 13 – Valutazione ambientale dei piani.
Sono
state apportate all’articolo 4 della LR n. 12/05, le seguenti modifiche:
a)
è stato aggiunto un riferimento mancante al comma 1,
b)
sono stati aggiunti tre nuovi commi, dopo il comma 2:
2-bis: è prevista la verifica di
assoggettabilità a VAS per le varianti
al Piano dei Servizi (PdS) e al Piano delle Regole (PdR), fatte salve le fattispecie per l’applicabilità della
VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del D. Lgs.
n. 152/2006,
2-ter: per ciascuno degli ambiti di
trasformazione individuati nel Documento di Piano (DdP),
deve essere effettuata un’analisi da inserire nella VAS di tale atto,
stabilendo l’assoggettabilità o meno ad ulteriori valutazioni in sede di PA. E’ previsto comunque l’obbligo di assoggettabilità alla
VAS, per gli aspetti che non siano stati oggetto della prima valutazione nei
casi in cui un PA sia in variante al PGT.
2- quater: è stabilito che la VAS, la VIA e la VIC degli atti
di programmazione negoziata di competenza della regione siano coordinate tra
loro per ottimizzare i tempi istruttori.
c)
Sono stati aggiunti altri due commi dopo il n. 4, sempre riguardanti la VAS:
4-bis: il soggetto interessato ad un atto
di programmazione negoziata può proporre una fase preliminare di definizione
delle indicazioni necessarie e dei contenuti del rapporto ambientale,
4-ter: il medesimo soggetto privato, entro
15 giorni dalla delibera regionale di adesione, versa alla regione la somma a
titolo di oneri istruttori per lo svolgimento di tale attività di supporto.
d)
Il comma 2 del nuovo articolo prevede che i procedimenti di VAS del DdP già avviati alla data di entrata in vigore della LR
4/12 , sono conclusi secondo le procedure previgenti.
Articolo 14 – Pubblicazione degli strumenti urbanistici.
In
attuazione dell’articolo 5 del DL n. 70/2011, si
prescrive che la pubblicazione degli atti del PGT, in tutte le fasi della
procedura deliberata dall’articolo 13 della LR n. 12/2005, avvenga anche sul
sito informatico del comune, così come per tutti i piani attuativi.
Articolo 15 – Disposizioni in materia di titoli abilitativi.
All’articolo
38 della LR n. 12 del 2005 riguardante il procedimento per il rilascio del pdc sono state introdotte diverse modifiche:
1-
sostituiti i commi 1, 2, 3, 4, 7-bis
2-
aggiunti i commi 10-bis e 10-ter
Sostanzialmente si ridefinisce la procedura stabilita
dalla disciplina dell’articolo 20 del DPR n. 380 del 2001, recuperando dal
testo precedente, le sole disposizioni in materia di oneri di urbanizzazione
opportunamente integrate in relazione alla nuova procedura.
Per
quanto riguarda la procedura le novità significative sono due:
a)
la riduzione da 60 gg a 45 gg
il termine per l’istruttoria, acquisizione dei pareri necessari, valutazione
tecnico giuridica dell’intervento e la formulazione della proposta motivata di
provvedimento (comma 3)
b)
la riduzione dal 30 gg a 15 gg
del termine per integrare la documentazione nel caso di adesione alle modifiche
progettuali di modesta entità.
Per
quanto riguarda, invece, gli obblighi
legati alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, è stabilito
che sono determinati con riferimento alla data di presentazione della richiesta
di permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista (per il
contributo).
Nel
caso di PA o Procedura negoziata sono determinati al momento della loro
approvazione (delibera comunale o regionale), purché la richiesta di pdc, ovvero, la DIA, siano presentate entro e non oltre 36
mesi dalla data di approvazione.
Viene
aggiunto che, fatta salva la rateizzazione ammessa dai comuni, il pagamento
degli oneri deve essere fatto all’atto del rilascio del pdc,
ovvero alla scadenza del termine di 15 gg dalla
proposta di provvedimento .
Viene
introdotto il silenzio/assenso se non viene assunto, da parte del RdS, il provvedimento di diniego, che però non si forma quando
sussistono vincoli paesaggistici, ambientali o culturali, per i quali si
applicano le norme aggiuntive al comma 1.
In
base ai due nuovi commi aggiunti, infatti, è previsto che:
10-bis:
qualora l’immobile sia sottoposto a vincolo sub delegato alla stessa AC, la
proposta di provvedimento positivo deve avvenire entro il termine di 45 giorni:
qualora, invece, la proposta di provvedimento non sia favorevole, decorsi 65
giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo (di diniego, in questo
caso), sulla domanda di pdc si intende formato il
silenzio rifiuto.
10-ter:
quando, invece, il vincolo sia di competenza diversa dall’AC, qualora il parere
favorevole dell’ente preposto alla tutela del vincolo non sia comunicato
all’interessato, il RdS acquisisce il parere
attraverso la Conferenza di servizi. In questo caso i 15 giorni previsti dalla
norma per l’adozione del provvedimento finale da parte del RdS
decorrono dall’esito della Conferenza.
Qualora
l’esito non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento
conclusivo (di diniego, in questo caso), sulla domanda di pdc
si intende formato il silenzio rifiuto.
Viene
sostituito il comma 2 dell’articolo 40 inerente il pdc
in deroga, aggiungendo al precedente testo, applicabile esclusivamente per edifici
e impianti pubblici o di interesse pubblico, oltre agli aspetti che riguardano
i limiti di densità fondiaria, di altezza e di distanza tra i fabbricati
stabiliti dal PRG o dal PGT, anche le destinazioni d’uso, sempre nel rispetto
delle norme igienico sanitarie.
Per
gli interventi realizzabili mediante DIA (articolo 41), viene ora aggiunto che
gli stessi interventi sono realizzabili mediante SCIA.
Al comma 3 del medesimo articolo si recepisce all’interno
dell’ordinamento regionale della Lombardia la SCIA in materia edilizia.
Avendo
ottemperato all’adeguamento delle norme regionali a quelle statali, è stata
rimossa la disapplicazione dell’articolo 20 (procedimento per il rilascio del pdc) e articolo 21 (intervento sostitutivo regionale) del dPR n. 380/2001.
Articolo 16 – Approvazione dei PA conformi.
Ulteriore
modifica circa la competenza di adozione e approvazione dei PA conformi ai PGT,
assegnata ai consigli comunali.
In
particolare, nel rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 14 della LR n.
12/05, i PA conformi allo strumento urbanistico sono adottati (comma1) e
approvati (comma 4) dal CC nei comuni fino a 15 mila abitanti, ovvero dalla
G.C. nei restanti comuni.
Con
questa disposizione ci si discosta dal sistema delineato dal DL n. 70 del 2011 che, invece, ha riconosciuto in capo alla
G.C. la competenza ed approvazione dei PA conformi.
Articolo 17 – Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli
strumenti di pianificazione.
Prevede
l’adeguamento al Piano Paesistico Regionale (PPR) approvato dalla regione nel
2010, per i comuni (PPC), Province (PTCP), città metropolitane e gli Enti
gestori dei parchi, entro il 31 dicembre 2013.
Articolo 18 – Modifiche all’articolo 97 della LR n. 12/2005 (SUAP).
A
queste norme sono state apportate due modifiche stabilendo che alla Conferenza
di servizi della SUAP non si applica la disciplina dell’articolo 7 della LR
1/2005 né quella di cui all’articolo 13,
commi da 1 a 3; della LR n. 1/2012, rendendo esplicito il carattere speciale
della disciplina dettata dall’articolo 967 della LR n. 12/05, a integrazione
del dPR n. 160 del 2010.
Articolo 19 – Protocolli volontari di certificazione energetica.
La
regione promuove e sostiene lo sviluppo per la certificazione energetica
rispetto al sistema CENED, soprattutto per gli ambiti in territorio montano.
La
legge regionale n. 4 del 2012 entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione e, quindi a far data dal 17 marzo 2012.