ESCLUSIONE DAGLI APPALTI PUBBLICI PER IRREGOLARITÀ FISCALE - NOVITA’ DEL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

 

La Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 ha pubblicato il testo del Decreto Legge n.16 del 2 marzo 2012, conosciuto come “Decreto sulle semplificazioni fiscali”.

Il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 2 marzo 2012, contiene numerose disposizioni per il settore edile, specie in materia fiscale.

Intervenendo sull’art.38, co.2, terzo periodo, del D.Lgs. 163/2006 (cd. “Codice degli appalti pubblici”), il decreto precisa le condizioni di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche, in caso di violazioni di obbligo di pagamento di imposte e tasse (di cui al citato art.38, co.1, lett. g, del ”Codice degli appalti pubblici”).

In particolare, viene specificato che la suddetta causa di esclusione opera solo nel caso in cui i debiti tributari, oltre ad essere definitivamente accertati e di importo superiore a 10.000 euro, siano anche “certi, scaduti ed esigibili”.

Tale precisazione normativa, si ritiene diretta ad escludere la situazione di “irregolarità fiscale” per l’impresa che abbia ottenuto la rateizzazione del proprio debito fiscale definitivamente accertato. In questo caso, pertanto, non opererà la causa di esclusione dalla gara d’appalto, di cui al citato art.38, co.1, lett.g, del “Codice degli appalti pubblici”.