ESCLUSIONE DAGLI APPALTI PUBBLICI PER IRREGOLARITÀ FISCALE - NOVITA’ DEL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
La Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 ha
pubblicato il testo del Decreto Legge n.16 del 2 marzo 2012, conosciuto come “Decreto
sulle semplificazioni fiscali”.
Il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 2
marzo 2012, contiene numerose disposizioni per il settore edile, specie in
materia fiscale.
Intervenendo sull’art.38, co.2,
terzo periodo, del D.Lgs. 163/2006 (cd. “Codice degli
appalti pubblici”), il decreto precisa le condizioni di esclusione dalle gare
d’appalto pubbliche, in caso di violazioni di obbligo di pagamento di imposte e
tasse (di cui al citato art.38, co.1, lett. g, del
”Codice degli appalti pubblici”).
In particolare, viene specificato che la suddetta
causa di esclusione opera solo nel caso in cui i debiti tributari, oltre ad
essere definitivamente accertati e di importo superiore a 10.000 euro, siano
anche “certi, scaduti ed esigibili”.
Tale precisazione
normativa, si ritiene diretta ad escludere la situazione di “irregolarità
fiscale” per l’impresa che abbia ottenuto la rateizzazione del proprio debito
fiscale definitivamente accertato. In questo caso, pertanto, non opererà la
causa di esclusione dalla gara d’appalto, di cui al citato art.38, co.1, lett.g, del “Codice degli
appalti pubblici”.