LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO SONO SOGGETTE A GARA PER CONVENZIONI FIRMATE FINO AL 5/12/2011
(Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di
controllo per la Lombardia 14/3/2012 n. 64/2012/PAR )
Con l’articolo 45 del decreto legge n. 201/2011,
convertito nella legge n. 214/2011, è stato inserito, all’interno del corpo
dell’articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, il comma 2 bis a mente del quale
“nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque
denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento
urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione
primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio,
è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. Tale normativa, come risulta
dall’articolo 50 del d.l. n. 201/2011, è entrata in vigore il giorno stesso
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e cioè il 6 dicembre 2011.
Il sopravvenire del decreto n. 201/2011 non può
incidere, salvo diverso accordo delle parti, su una fattispecie in cui diritti
ed obblighi reciproci (sotto il profilo esecutivo) sono già definiti
contrattualmente. E’ chiaro, infatti, che diversamente opinando una delle parti
dell’accordo vedrebbe irrimediabilmente leso il suo interesse consolidato
nell’accordo pattizio.
Pertanto, la novella introdotta dall’articolo 45 d.l.
n. 210/2011 troverà applicazione per le sole convenzioni edilizie concluse
successivamente la sua entrata in vigore (conformemente, del resto, alla citata
deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici).
Resta ferma, naturalmente, la facoltà del privato e
dell’amministrazione comunale di addivenire ad una modifica concordata della
convenzione edilizia già stipulata conformemente alla nuova facoltà prevista dall’articolo
16 comma 2 bis del DPR 380/2001.
PREMESSO CHE . . . omissis . . .
AMMISSIBILITA’. . . omissis . . .
MERITO
La questione proposta dal sindaco del comune di Samarate concerne l’individuazione della normativa
applicabile per la realizzazione degli interventi di urbanizzazione connessi al
rilascio di un permesso di costruire (o alla conclusione di un convenzione di
lottizzazione) antecedentemente l’intervento dell’articolo 45 del decreto legge
n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011.
Con tale
articolo è stato inserito, all’interno del corpo dell’articolo 16 del D.P.R. n.
380/2001, il comma 2 bis a mente del quale “nell’ambito degli strumenti
attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi
in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione
diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione
urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e
non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Tale normativa, come risulta dall’articolo 50 del d.l.
n. 201/2011, è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e cioè il 6 dicembre 2011.
Prima dell’intervento del citato decreto legge 201, il
combinato disposto degli artt. 32, comma 1, lett. F), 57 comma 6 e 122 comma 8
del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) imponevano che l’individuazione
del soggetto incaricato della realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria di valore inferiore alla soglia comunitaria avvenisse mediante una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
In seguito al citato intervento normativo, con
riferimento ai lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria viene
espressamente esclusa l’applicabilità del Codice dei contratti e viene previsto
(non come obbligo ma come possibilità) l’automatico affidamento dei lavori al
titolare del permesso di costruire, lavori il cui costo andrà compensato (c.d.
scomputo) con gli oneri dovuti dal medesimo titolare come contributo al costo
di costruzione.
In tale successione normativa si pone il quesito
proposto dal comune di Samarate.
Si vuole
sapere, in sintesi, quale normativa sia applicabile per l’ipotesi in cui il
privato parte della convenzione di lottizzazione (c.d. attuatore) o titolare
del permesso di costruire abbia già assunto l’impegno alla realizzazione a
scomputo delle opere di urbanizzazione prima dell’entrata in vigore del d.l. n.
201/2011 ma non abbia ancora chiesto il rilascio del permesso di costruire per
tali opere complementari, né sia stata ancora bandita la gara per l’individuazione
dell’appaltatore.
Detto in altri termini, si vuole sapere se il
sopraggiungere del d.l. n. 201/2011 tra il perfezionarsi della convenzione
edilizia ed il suo adempimento (mediante procedura negoziata) possa o meno
rendere superflua la procedura negoziata stessa per l’individuazione del
soggetto tenuto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione accessorie ed
imporre l’automatico affidamento dei lavori allo stesso soggetto titolare della
convenzione medesima.
Per la soluzione del quesito è opportuno ricordare
quali sono le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione “a
scomputo”.
L’articolo 32 comma 1 lett. F) del d.lgs. n. 163/2006
prevede, per l’esecuzione “a scomputo” di opere di urbanizzazione di importo
superiore alla soglia comunitaria, “sia l’ipotesi della gara indetta dal
privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sia l’ipotesi
dell’esercizio da parte dell’amministrazione delle funzioni di stazione
appaltante. Infatti, la norma dispone che l’amministrazione che rilascia il
permesso di costruire può prevedere che il soggetto che richiede tale permesso
presenti con la relativa istanza un “progetto preliminare” delle opere da
eseguire, allegando lo schema del contratto di appalto; sulla base di tale
progetto l’amministrazione potrà quindi indire una gara. In sostanza, quando il
privato sceglie di eseguire opere di urbanizzazione invece di pagare i relativi
oneri, si può prevedere che lo stesso gestisca interamente la procedura ovvero
che una parte del procedimento (la gara) sia da gestita dall’amministrazione”
(deliberazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 7 del 16 luglio
2009).
Analoga alternativa riguardava, antecedentemente il
d.l. n. 201/2011, i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Il rinvio operato dall’articolo 122, comma 8,
all’articolo 32, richiama infatti le due distinte modalità di realizzazione
delle opere a scomputo previste dalla norma citata ovvero:
a) il privato titolare del permesso di costruire
applica per la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di
urbanizzazione la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del Codice;
b) la pubblica amministrazione acquisisce dal privato
titolare del permesso di costruire il progetto preliminare e bandisce la gara
per la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione e
procede applicando la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del Codice.
Dunque, l’interesse del privato, titolare del permesso
di costruire o della convenzione di lottizzazione, alla realizzazione a
scomputo delle opere di urbanizzazione doveva trovare espressa previsione
nell’atto convenzionale stipulato con l’Amministrazione (nella stessa
convenzione edilizia o in altro atto a latere).
Tale atto convenzionale, appartenente alla categoria
degli accordi sostitutivi del provvedimento di cui all’articolo 11 legge n.
241/90, vincola le parti conformemente ai principi del codice civile.
Da esso sorge, detto in altri termini, l’obbligo per
il privato (o per l’ente locale) di dar corso alla procedura negoziata,
conformemente alla normativa in vigore al momento in cui è sorto.
Il sopravvenire del decreto n. 201/2011 non può quindi
incidere, salvo diverso accordo delle parti, su una fattispecie in cui diritti
ed obblighi reciproci (sotto il profilo esecutivo) sono già definiti
contrattualmente. E’ chiaro, infatti, che diversamente opinando una delle parti
dell’accordo vedrebbe irrimediabilmente leso il suo interesse consolidato
nell’accordo pattizio.
Riassumendo
quanto esposto, in relazione al quesito posto dal comune di Samarate
va quindi precisato che la novella introdotta dall’articolo 45 d.l. n. 210/2011
troverà applicazione per le sole convenzioni edilizie concluse successivamente
la sua entrata in vigore (conformemente, del resto, alla citata deliberazione
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici).
Resta ferma, naturalmente, la facoltà del privato e
dell’amministrazione comunale di addivenire ad una modifica concordata della
convenzione edilizia già stipulata conformemente alla nuova facoltà prevista
dall’articolo 16 comma 2 bis del DPR 380/2001.
P.Q.M.
Nelle considerazioni che precedono è espresso il
parere della Sezione.
Così deciso nell’adunanza del 13 marzo 2012.