LE NOVITA’ DEL DECRETO “CRESCI ITALIA” - LEGGE n. 27/2012
Nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 24 marzo è stata
pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata in uno specifico
supplemento, il n. 53), di conversione del D.L. 1/2012 (“Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”,
meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni o “Cresci Italia”).
Si ritiene opportuno fare il punto sugli aspetti di
interesse per il settore degli appalti pubblici.
Rating di legalità delle imprese (Art. 5-ter)
Nel corso dell’esame al Senato è stata approvata la
norma che prevede, di fatto, l’attribuzione di una delega all’Antitrust per
l’elaborazione, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, di
un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale. Secondo
la norma approvata, il rating sarà uno strumento premiale per le imprese
nell’accesso al credito e ai finanziamenti pubblici.
Sul tema delle premialità
concesse alle imprese cosiddette “virtuose”, l’Ance ha sempre evidenziato il
rischio di una strumentalizzazione, soprattutto per la difficoltà di stabilire
criteri di selezione oggettivi che, oltre ad essere di complessa formulazione e
di difficile attuazione, potrebbero rilevarsi fortemente distorsivi
delle regole di mercato.
Sarà necessario partecipare alla definizione delle
modalità operative al fine di tenere in debita considerazione le specificità
del settore delle costruzioni.
Misure per la tempestività dei pagamenti, per
l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali (Art. 35, commi
1-4)
La norma prevede misure specifiche per favorire la
tempestività dei pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni statali
relativi a transazioni commerciali per l’acquisto di servizi e forniture. A tal
fine è previsto uno stanziamento complessivo di 5,7 miliardi di euro destinati,
per 4,7 miliardi di euro, a pagamenti di crediti certi, liquidi ed esigibili
iscritti in bilancio come residui passivi perenti, e per 1 miliardo di euro a
crediti fuori bilancio per spese relative a consumi intermedi.
In merito ai crediti iscritti in bilancio la norma
prevede un rifinanziamento dei fondi speciali per la reiscrizione
dei residui passivi perenti di natura corrente e di conto capitale
rispettivamente di 2.000 milioni e 700 milioni per l’anno 2012 e la possibilità
che i crediti maturati al 31 dicembre 2011 possano essere pagati, su richiesta
dei soggetti creditori, anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite
massimo di 2.000 milioni di euro.
Tale tetto sarà flessibile, ovvero se le richieste
saranno superiori potranno essere soddisfatte compensando con le risorse
destinate al rifinanziamento dei fondi relativi ai residui passivi perenti. Il
Ministero dell’economia e delle finanze definirà con decreto le modalità di
attuazione e le caratteristiche dei titoli.
La norma fa riferimento ai debiti
della pubblica amministrazione statale derivati da transazioni commerciali per
l’acquisizione di servizi e forniture. Occorre pertanto definire meglio
l’ambito di applicazione della norma esplicitando che la stessa si applica alle
transazioni commerciali relative a lavori.
Ciò renderebbe la norma conforme
a quanto previsto dalla nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti
(Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali). Tra le “transazioni commerciali”
considerate nella direttiva, infatti, vengono incluse “la progettazione e
l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria
civile”.
Inoltre, appare opportuno prevedere anche misure che
accelerino i pagamenti da parte degli enti locali nei confronti dei quali le
imprese di costruzioni risultano maggiormente esposte.
Desta preoccupazione la norma, inserita nel corso
dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione, che consente alle
pubbliche amministrazioni di comporre bonariamente le controversie con i
creditori attraverso, tra l’altro, specifiche transazioni condizionate alla
rinuncia agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Disposizioni in materia di tesoreria unica (art. 35,
commi 8 – 13)
La norma sospende fino al 31
dicembre 2014 il regime speciale di tesoreria previsto per le regioni e gli
enti locali in base al quale dovevano versare alla tesoreria unica
esclusivamente le entrate provenienti dal bilancio dello Stato. Con il regime
ordinario, tutte le entrate delle regioni e degli enti locali, e non solo
quelle che derivano dal bilancio dello Stato, dovranno essere versate presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Secondo la relazione tecnica al
Disegno di legge di conversione del DL in esame, la
norma consentirebbe l’afflusso presso la tesoreria statale di almeno 8,6
miliardi di euro con un miglioramento di pari importo del fabbisogno statale
dell’anno 2012.
La norma, oltre a ridurre l’autonomia degli enti
locali nel gestire le proprie risorse finanziarie, rischia di rappresentare un
ulteriore elemento in grado di rallentare i pagamenti alle imprese.
Inoltre, dall’applicazione della norma derivano
benefici esclusivamente per lo Stato. Per compensare la modifica delle regole
di tesoreria degli enti locali a totale beneficio dello Stato, sarebbe
opportuno allargare l’ambito di applicazione della norma relativa
all’estinzione dei debiti pregressi (Art. 35, commi 1-4) anche ai crediti
vantati dalle imprese nei confronti degli enti locali.
Le modifiche apportate alla norma nel corso dell’esame
parlamentare non appaiono sostanziali e non cambiano gli effetti finali del
provvedimento
Alleggerimento ed integrazione della disciplina del
promotore per le infrastrutture strategiche (art. 42)
La norma modifica l’art. 175 del D. Lgs 163/2006, già modificato dal DL
201/2011 “Salva Italia”, che disciplina la procedura del promotore per gli
interventi ricompresi nel programma delle infrastrutture strategiche (Legge
Obiettivo) da realizzare in project financing.
La disciplina è quella che consente ai soggetti
qualificati di presentare delle proposte per interventi che non risultano
inseriti nella lista predisposta dal Ministero delle Infrastrutture relativa
agli interventi da realizzare con capitali privati.
Il Dl Salva Italia ha fornito un maggior dettaglio
nelle procedure di affidamento delle concessioni su proposta del promotore
relativamente alle opere suddette, ma ha previsto il riconoscimento del diritto
di prelazione al promotore.
Con l’ultima revisione dell’articolo, si introduce il
diritto di prelazione per il promotore, allineando le previsioni relative alle
opere strategiche a quelle per le opere ordinarie.
Contratto di disponibilità (art. 44)
La norma introduce un nuovo strumento di Partenariato
Pubblico Privato, il contratto di disponibilità, applicabile sia alle opere di
interesse strategico che quelle ordinarie.
Il nuovo strumento consente di affidare ad un soggetto
privato, a proprio rischio e spese la costruzione e la messa a disposizione del
committente pubblico di un’opera privata per l’esercizio di attività di pubblico
interesse.
La Pubblica Amministrazione verserà un canone di
disponibilità e un eventuale contributo in corso d’opera, comunque non
superiore al 50% del costo di costruzione.
Al termine del contratto, in caso di trasferimento
della proprietà dell’opera all’amministrazione, la Pubblica Amministrazione
potrà corrispondere un prezzo di trasferimento, parametrato
ai canoni già versati e all’eventuale contributo di cui sopra.
La stazione appaltante pubblicherà un bando di gara
corredato da un capitolato prestazionale contenente le caratteristiche tecniche
e funzionali dell’opera e le modalità per la determinazione del canone di
disponibilità.
Le offerte dei privati dovranno contenere il progetto
preliminare e verranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, seguendo i criteri precisati nel bando di gara.
L’affidatario redigerà il progetto definitivo, il
progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d’opera finalizzate ad una
maggiore economicità di costruzione o gestione, rispettando comunque, il
capitolato prestazionale.
L’amministrazione aggiudicatrice e le eventuali terze
autorità competenti dovranno valutare il progetto definitivo, esecutivo e le
eventuali varianti.
La norma prevede, a tal proposito, che il rischio della
mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della
progettazione e delle eventuali varianti sia a carico dell’affidatario.
Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle
concessioni (art. 51)
La norma aumenta dal 40 al 50 per cento la quota dei
lavori che il concessionario autostradale a maggioranza privata, titolare di
concessioni vigenti, già affidate alla data del 30 giugno 2002, deve affidare
con gara a terzi.
La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2015. La
relazione illustrativa alla legge di conversione del decreto specifica che il
periodo transitorio è necessario al fine di evitare il blocco degli
investimenti già avviati dalle concessionarie autostradali.
Ulteriori aspetti affrontati dalla legge in esame sono:
Project financing per la
realizzazione di infrastrutture carcerarie (art. 43)
Documentazione a corredo del PEF per le opere di
interesse strategico (art. 45)
Dialogo competitivo (art. 46)
Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche (art. 50).