NUOVO
TESTO DEL D.LVO 158/95 SUI SETTORI ESCLUSI
Sulla
G.U.R.I. dello scorso 15 gennaio (Serie generale n. 11) è stato pubblicato il
decreto legislativo 25 novembre 1999 n. 525, di recepimento della Direttiva n.
98/4/UE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che ha modificato la normativa
comunitaria sulle procedure di appalto degli enti operanti nell'ambito dei c.d.
"settori esclusi o di pubblica utilità", ossia i settori dell'acqua,
trasporti, energia e telecomunicazioni (Direttiva n. 93/38 UE recepita con il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158).
L'adozione
del decreto 525/99 si è resa necessaria per adeguare la disciplina comunitaria
nei c.d. "settori esclusi" agli accordi raggiunti in sede GATT per la
liberalizzazione del commercio internazionale.
Nell'ambito
di questi accordi, sottoscritti a Marrakech nel 1994 ed entrati in vigore il 1°
gennaio 1996, figura anche il Government Procurement Agreement - G.P.A., che
riguarda appunto la liberalizzazione degli appalti pubblici di forniture,
servizi e lavori. Scopo di tale accordo è stato quello di assicurare
reciprocità e parità di accesso alle gare di appalto tra gli operatori europei
e quelli provenienti da paesi firmatari dell'accordo stesso (tra i quali: USA,
Canada, Giappone, Corea, Svizzera, Norvegia e Israele).
Nel
recepire la Direttiva 98/4/UE, il decreto legislativo 525/99 mantiene
inalterato l'assetto della vigente legislazione comunitaria, limitandosi ad
apportare alcune circoscritte modifiche al testo del decreto n. 158/95 (ambito
di applicazione, soglie, sistemi di qualificazione, termini e modalità delle
domande di partecipazione e delle offerte, obblighi di informazione, ecc.).
Per
quanto concerne le principali novità contenute nel decreto legislativo n.
525/99, alle cui disposizioni si fa riferimento, esse sono così sintetizzabili:
AMBITO
DI APPLICAZIONE
Sono
esclusi dal campo di applicazione dei precetti del decreto legislativo n.
158/95 i soli servizi di telecomunicazioni, di cui alla Comunicazione della
Commissione Europea (pubblicata nella GUCE n. C/129 dell'8 maggio 1999) emanata
ai sensi dell'art. 8 della Direttiva n. 93/38/UE.
Detta
comunicazione contiene l'elenco dei servizi di telecomunicazioni che
beneficiano della deroga (telefonia pubblica fissa/mobile, servizi via
satellite, ecc.), sul presupposto del raggiungimento della liberalizzazione nel
settore e della presenza di una concorrenza effettiva nella maggior parte degli
Stati membri. Pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore
sono esentate dall'osservanza delle procedure di evidenza pubblica, di cui al
decreto n. 158, nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e
servizi.
SOGLIE
DI APPLICAZIONE
Il
provvedimento definisce le nuove soglie per l'applicabilità della disciplina
contenuta nel decreto stesso.
In
particolare, relativamente agli appalti di lavori, fatte salve le disposizioni
di cui all'art. 2 della legge 109/94 (che, come noto, ai fini della operatività
delle norme della legge quadro, distinguono tra lavori "civili" e
lavori "specialistici", appaltati dagli enti operanti nei c.d.
settori esclusi - cfr. D.P.C.M. 5 agosto 1997, n. 517) il decreto 525 precisa
che le soglie di applicazione sono:
·
espresse in EURO per gli appalti indetti dagli enti che svolgono la loro
attività nei settori non rientranti nell'accordo GATT (attività di trasporto o
distribuzione di gas o energia termica; prospezione ed estrazione di petrolio e
gas, carbone e altri combustibili solidi; servizi ferroviari (Ferrovie dello
Stato); telecomunicazioni);
·
espresse in DSP (relativo controvalore in EURO) nei settori ricompresi
nell'accordo medesimo (produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile,
di elettricità, servizi urbani di ferrovie, tranvie, filobus o autobus, servizi
nel settore delle attrezzature aeroportuali e portuali).
Per
i primi, rimane immutata la soglia comunitaria di 5 milioni di EURO per i
lavori e di 400 mila EURO per le forniture e servizi (600 mila per il settore
delle telecomunicazioni)
Per
i secondi, per ciò che attiene ai lavori, il limite per l'applicazione della
normativa comunitaria viene elevato a 5.358.153 EURO (controvalore di 5 milioni
di DSP); per le forniture e i servizi di cui all'All. XVI/A del Decreto
legislativo n. 158/95 la soglia è pari a 428.652 EURO (controvalore in EURO di
400 mila DSP); per i servizi di cui all'All. XVI/B e altri, la soglia è fissata
a 400 mila EURO.
AVVISO
INDICATIVO ANNUALE
Vengono
introdotte alcune modifiche con riguardo all'avviso indicativo annuale, di cui
all'art. 14 del decreto 158/95.
Le
modifiche introdotte riguardano il riferimento alle soglie di importo degli
appalti, in conformità alle mutate soglie di applicazione, di cui al citato
art. 9.
SISTEMI
DI QUALIFICAZIONE
Con
riguardo alla disciplina in materia di sistemi di qualificazione, di cui
all'art. 15 del decreto 158, viene precisato che i fornitori, imprenditori e
prestatori di servizi possano richiedere in qualsiasi momento di essere
iscritti.
Si
tratta di una modifica che ha la finalità di assicurare la concorrenza tra
operatori cui è diretto l'istituto in questione.
TERMINI
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE OFFERTE
A
modifica dell'art. 17 del D.L.vo n. 158/95, viene precisato che, nell'ipotesi
di procedure aperte, il termine ordinario per la ricezione delle offerte -
fissato in 52 giorni dalla data di spedizione del bando alla GUCE - possa
essere sostituito da un termine "sufficientemente lungo" (di norma
non inferiore a 36 e in ogni caso mai inferiore a 22 giorni) a decorrere dalla
data di invio del bando di gara.
Tale
eventualità è condizionata alla circostanza che le amministrazioni abbiano
inviato un avviso indicativo alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
almeno 52 giorni e non più di 12 mesi prima della spedizione del bando.
Per
ciò che attiene alla procedure ristrette e a quelle negoziate (con
pubblicazione preventiva del bando di gara), il termine per la ricezione delle
richieste di partecipazione alla gara (nell'ipotesi in cui sia stato pubblicato
un bando di gara), ovvero di risposta ad un invito (nell'ipotesi di avviso
indicativo annuale utilizzato in luogo del bando di gara), non può essere di
norma inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito e,
comunque, mai inferiore a 15 giorni.
Il
termine per la ricezione delle offerte può essere concordato tra l'ente
aggiudicatore ed i candidati selezionati.
Nell'ipotesi
in cui non sia possibile pervenire ad alcun accordo, l'ente aggiudicatore fissa
un termine che, di norma, è almeno di 24 giorni e, comunque, mai inferiore a
10.
MODALITA'
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE OFFERTE
Ad
integrazione dell'attuale formulazione dell'art. 18 del decreto n. 158/95 è
stabilito il principio generale secondo cui le offerte debbono essere
presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; ciò ferma
restando la possibilità per gli Stati Membri di prevedere qualsiasi altro mezzo
che consenta di garantire che:
·
ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;
· sia salvaguardata la riservatezza
delle offerte in attesa della relativa valutazione;
·
ove necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al
più presto per iscritto mediante invio di copia certificata;
·
l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per
la loro presentazione.
CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
In
via generale è previsto l'obbligo in capo ai soggetti aggiudicatori di
conservare, almeno per i 4 anni successivi ad ogni appalto, le informazioni
relative alle decisioni assunte in ordine alla selezione dei concorrenti, alla
scelta dell'aggiudicatario, al ricorso a procedure derogatorie, ecc..
Limitatamente
a taluni settori di attività (produzione, trasporto e distribuzione di acqua
potabile e di elettricità; servizi urbani di ferrovie; servizi nel settore
delle attrezzature aeroportuali e portuali), è fatto obbligo ai soggetti
aggiudicatori:
·
di informare nel più breve tempo possibile le imprese partecipanti, che ne
abbiano fatto richiesta, circa le decisioni adottate per l'aggiudicazione
dell'appalto;
·
di comunicare a qualsiasi candidato od offerente eliminato che ne faccia
richiesta per iscritto le ragioni del rifiuto della domanda o dell'offerta;
·
di comunicare a qualsiasi offerente che abbia presentato offerta ammissibile,
caratteristiche e vantaggi di quella vincente, nonché il nome dell'offerente
prescelto.
Gli
enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare informazioni relative
alle procedure di affidamento, laddove la loro divulgazione sia di ostacolo
all'applicazione della legge, contraria all'interesse pubblico, ovvero, più in
generale, possa ledere interessi commerciali ovvero la leale concorrenza.
OBBLIGHI
DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Al
fine di consentire le opportune valutazioni circa la corretta applicazione
dell'Accordo GATT - con riguardo ai settori di attività in esso ricompresi - i
soggetti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere alla Commissione europea un
prospetto statistico relativo ai contratti di appalto stipulati dai soggetti
medesimi (esclusi gli appalti di servizi).
Decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158
Attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei
settori esclusi
(testo
modificato dal decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, in G.U. n. 11 del
15 gennaio 2000)
1.
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente
l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi di cui agli
articoli 7 e 9 da parte dei soggetti indicati all'art. 2, che operano nei
settori definiti negli articoli da 3 a 6.
2.
Soggetti aggiudicatori
1.
Sono soggetti aggiudicatori:
a)
le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici,
gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni;
b)
le imprese pubbliche;
c)
i soggetti privati che per l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 3
a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi.
2.
Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali i soggetti di cui al
comma 1, lettera a) possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una
partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano
le imprese in questione; l'influenza dominante su un'impresa è presunta quando,
rispetto ad essa, i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente, ne
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la
maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno
il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio
d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della
stessa.
3.
Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o
in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente
l'effetto di riservare ad uno o più soggetti l'esercizio delle attività di cui
agli articoli da 3 a 6.
4.
Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti speciali o
esclusivi in particolare quando:
a)
abbia la potestà di avvalersi di procedure espropriative o di imposizione di
servitù per la realizzazione delle reti e delle strutture indicate negli
articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei relativi impianti;
b)
nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di acqua potabile, gas, energia
elettrica, energia termica reti gestite da soggetti titolari di diritti
speciali o esclusivi.
3.
Acqua, energia elettrica, gas, energia termica
1.
Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica la messa a
disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al
pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di
acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica, nonché l'alimentazione
delle suddette reti.
2.
Non è disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti diversi da
quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
a)
l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di acqua potabile o energia
elettrica, quando la loro produzione sia destinata ad un uso diverso da quello
indicato nel comma 1 e l'alimentazione della rete pubblica dipenda dal consumo
proprio del soggetto erogatore e non abbia superato il 30% della produzione
totale considerata la media dell'ultimo triennio compreso l'anno in corso;
b)
l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o dell'energia
termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto erogatore, derivi
inevitabilmente da un processo produttivo diverso da quelli individuati nel
presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica determini per il
soggetto stesso un introito non superiore al 20% del volume d'affari
considerata la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
4.
Sfruttamento di area geografica
1.
Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la
ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o
altri combustibili solidi su di essa effettuate ai sensi delle vigenti norme in
materia mineraria.
2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alla
Commissione CE che lo sfruttamento di un'area geografica non sia considerato
quale attività di cui al comma 1 o che i soggetti interessati non siano considerati
titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera
b).
3.
Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2 il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione CE
le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, gli accordi o le
intese che consentono l'applicazione del regime alternativo di cui all'art. 3
della direttiva 93/38/CEE, alle condizioni ivi stabilite.
4.
Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
adottati a seguito di decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate
le attività che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.
5.
I decreti di cui al comma 4 definiscono, inoltre, modalità atte ad assicurare
che i soggetti aggiudicatori:
a)
osservino i princìpi di non discriminazione e della concorrenza
nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi, in particolare per
quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in
ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;
b)
comunichino alla Commissione CE, alle condizioni da questa stabilite, le
informazioni relative all'assegnazione degli appalti.
5.
Trasporti
1.
Rientrano nel settore trasporti:
a)
la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici,
tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni
delle competenti autorità pubbliche sui percorsi, sulle capacità di trasporto
disponibili o sulla frequenza del servizio, con esclusione del servizio di
trasporto mediante autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, su
tutto o parte del territorio nazionale, da altri soggetti in assenza di
concessione alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatori;
b)
la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti,
di porti marittimi o interni, nonché di altri impianti terminali di trasporto.
6.
Telecomunicazioni
1.
Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la messa a disposizione o la
gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la prestazione di uno o più
servizi pubblici di telecomunicazione.
7.
Oggetto degli appalti
1.
Ai fini del presente decreto si intendono per appalti:
a)
di lavori, gli appalti che hanno ad oggetto l'esecuzione, eventualmente
congiunta alla progettazione, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dei
lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI, comprese le
forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;
b)
di forniture, gli appalti che hanno ad oggetto l'acquisto, il leasing
operativo, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzioni per
l'acquisto di prodotti, comportanti, eventualmente, anche lavori di posa in
opera ed installazione;
c)
di servizi, gli appalti che hanno ad oggetto le prestazioni elencate negli
allegati XVI-A e XVI-B.
2.
Gli appalti che includono servizi e forniture, fermo quanto previsto all'art.
9, comma 12, sono considerati appalti di forniture quando il valore totale di
queste è superiore al valore dei servizi compresi nell'appalto.
3.
Per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-B e per quelli in cui tali
servizi sono prevalenti rispetto a quelli di cui all'allegato XVI-A, si
applicano solo gli articoli 19 e 28.
8.
Appalti esclusi
1.
Il presente decreto non si applica:
a)
agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano per il conseguimento di
scopi diversi dall'esercizio di proprie attività rientranti nei settori di cui
agli articoli da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di dette attività in uno Stato
che non sia membro della CE, purché non comportino lo sfruttamento materiale di
una rete o di un'area geografica della Comunità; tuttavia il presente decreto
si applica agli appalti, assegnati dai soggetti aggiudicatori che esercitano la
propria attività nel settore dell'acqua potabile, riguardanti progetti di
ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio, ove il volume d'acqua destinato
all'approvvigionamento d'acqua potabile sia superiore al 20% del volume totale
reso disponibile dalla realizzazione di questi progetti, nonché agli appalti
che attengono allo smaltimento o al trattamento delle acque reflue;
b)
agli appalti il cui oggetto è destinato ad essere rivenduto o ceduto in
locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non è titolare di alcun
diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali
appalti o quando altri soggetti possono liberamente venderli o darli in
locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;
c)
agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati per
acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori di
assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri soggetti siano
liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a
condizioni sostanzialmente identiche;
d)
agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati segreti o la cui
esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo
esiga la protezione degli interessi nazionali essenziali;
e)
agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati sulla
base:
e1)
di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato CE, tra
l'Italia ed uno o più Paesi terzi e concernente lavori, forniture o servizi
destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte
degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione CE a
cura del Ministero degli affari esteri;
e2)
di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
e3)
della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;
f)
agli appalti che i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 3 assegnano
per approvvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei combustibili destinati alla
loro produzione.
1-bis.
Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi
di telecomunicazioni di cui alla comunicazione della Commissione europea
adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/129 dell'8
maggio 1999.
(comma
aggiunto dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525)
2.
Il presente decreto non si applica ai seguenti appalti di servizi:
a)
appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso un'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in
virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative compatibili
con il Trattato;
b)
appalti relativi all'acquisizione o alla locazione, indipendentemente dalle
modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o
riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni; rientrano, tuttavia, nel
campo di applicazione del presente decreto gli appalti relativi ai servizi
finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al
contratto di acquisto o locazione, qualunque ne sia la forma;
c)
appalti relativi ai servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile,
radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
d)
appalti relativi a servizi d'arbitrato e di conciliazione;
e)
appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento
di titoli o di altri strumenti finanziari;
f)
appalti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
g)
appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono al soggetto aggiudicatore perché li usi nell'esercizio
della sua attività, purché la prestazione del servizio sia dal medesimo
interamente retribuita.
3.
Il presente decreto non si applica, inoltre, agli appalti di servizi:
a)
assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una impresa collegata purché almeno
l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in
questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di
detti servizi alle imprese alle quali è collegata;
b)
assegnati da un'impresa comune, costituita da più soggetti aggiudicatori per
l'esercizio di attività ai sensi degli articoli da 3 a 6, ad uno di questi
soggetti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno di essi, purché ricorra
lo stesso requisito della cifra d'affari di cui alla lettera a).
4.
Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di un'impresa
collegata al soggetto aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari
totale nella Comunità europea, risultante dalla fornitura di servizi da parte
di queste imprese.
5.
Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa i cui conti annuali siano
consolidati con quelli del soggetto aggiudicatore a norma degli articoli 25 e
seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, nel caso di
enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa sulla quale il soggetto
aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante
ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonché qualsiasi impresa che eserciti
un'influenza dominante sul soggetto aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo,
sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà,
partecipazione finanziaria o norme interne.
6.
Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi
istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che
pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto
specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità
tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con i ministri competenti, si applicano, per gli
aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti.
Le
ipotesi e le fattispecie di lavori sottratte all'applicazione del presente
decreto legislativo e soggette alla normativa sui lavori pubblici sono
individuate nel d.p.c.m. 5 agosto 1998, n. 517 (G.U. 17 marzo 1998, n. 63).
9.
Valore degli appalti
1.
Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'articolo 2 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il presente
decreto si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o
superiore:
a)
per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III,
IV, V e VI:
1)
a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2)
a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
b)
per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X:
1)
a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2)
a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
c)
per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II,
VII, VIII e IX:
1)
al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per
gli appalti di lavori;
2)
al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di
servizi di cui all'allegato XVI-A;
3)
a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI - B e per
quelli dell'allegato XVI-A di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento
CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8.
(comma
così sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1999, n. 525)
2.
Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi il soggetto
aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi
tenendo conto degli elementi di cui ai commi da 3 a 13.
3.
Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si
tiene conto degli importi seguenti:
a)
nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;
b)
nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari,
commissioni, interessi e altre forme di remunerazione;
c)
nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle
commissioni da pagare
4.
Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing
operativo, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base
per il calcolo del valore dell'appalto:
a)
per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o
inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto; oppure,
se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente
l'importo stimato del valore residuo;
b)
per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi
sulla loro durata, il valore prevedibile dei pagamenti da effettuare nel corso
dei primi quattro anni.
5.
Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base
per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto si determina come segue:
a)
se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a
quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
b)
se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi,
il valore mensile moltiplicato per 48.
6.
Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle
opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell'appalto
l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della
locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni.
7.
Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato
periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o
prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il
valore dell'appalto deve essere calcolato in base:
a)
al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio
finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche
analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in
termini di quantità o di valore che interverranno nei dodici mesi successivi,
oppure:
b)
al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi
successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di
validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi.
8.
Il calcolo del valore dell'accordo-quadro di cui all'art. 16 deve essere basato
sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato
periodo.
9.
Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del
comma 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera, intesa, questa, come
il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato
a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica; se una fornitura,
un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto
deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al comma
1; quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al
comma 1, le presenti disposizioni si applicano a tutti i lotti; tuttavia, nel
caso di appalti di lavori, i soggetti aggiudicatori possono derogare al comma 1
rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione
di ECU, sempreché il valore totale di questi lotti non superi il 20% del valore
di tutta la partita.
10.
Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti aggiudicatori includono nel
valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di
tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a
disposizione dell'imprenditore.
11.
Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo
appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi
all'applicazione del presente decreto.
12.
Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di servizi e forniture,
comprendente anche il valore dei lavori di posa e installazione, deve essere basato
sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote
rispettive.
13.
I soggetti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione del presente
decreto suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari
del valore degli appalti.
14.
Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e,
fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per
la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale valore, salve
successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte
della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo
giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa
data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001
i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto.
(comma
così sostituito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre
1999, n. 525)
10.
Elenchi
1.
I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai requisiti
di cui agli articoli da 2 a 6; gli elenchi hanno carattere esemplificativo e
possono essere modificati o integrati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro competente.
11.
Modalità di indizione delle gare
1.
Salvo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15, le gare per l'aggiudicazione
degli appalti e degli accordi quadro di cui al presente decreto sono indette
mediante pubblicazione di un bando di gara conforme all'allegato XII, lettere
A, B o C.
2.
Il bando di gara è immediatamente trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
3.
I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), pubblicano il
bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per
estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano
avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta.
4.
Le pubblicazioni di cui al comma 3 non possono aver luogo prima della data di
spedizione, che deve essere menzionata, del bando all'Ufficio di cui al comma
2; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; la prova della data
di spedizione incombe sui soggetti aggiudicatori.
5.
I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono
provvedere alla pubblicità delle gare avvalendosi in tutto o in parte delle
modalità di cui al comma 3, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 4.
12.
Procedure di aggiudicazione
1.
Nel bando di gara il soggetto aggiudicatore indica se l'aggiudicazione avverrà
mediante procedura aperta, ristretta o negoziata.
2.
Si intende:
a)
per procedura aperta quella in cui ogni concorrente può presentare un'offerta;
b)
per procedura ristretta, quella alla quale partecipano solo i candidati
invitati dal soggetto aggiudicatore;c) per procedura negoziata quella in cui il
soggetto aggiudicatore consulta i candidati di propria scelta e negozia con uno
o più di essi le condizioni dell'appalto.
3.
Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
a)
il pubblico incanto costituisce procedura aperta;
b)
la licitazione privata e l'appalto concorso costituiscono procedure ristrette;
c)
la trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di un bando ai sensi
dell'art. 11, comma 1, ovvero indetta ai sensi dell'art. 13 costituisce
procedura negoziata.
4.
Nell'appalto concorso il candidato redige, in base alla richiesta formulata dal
soggetto aggiudicatore, il progetto delle opere delle forniture o dei servizi
ed indica le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto.
13.
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando
1.
Gli appalti disciplinati dal presente decreto possono essere affidati mediante
procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti
casi:
a)
quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano
pervenute offerte appropriate, sempreché le condizioni iniziali dell'appalto
non siano modificate sostanzialmente;
b)
nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la
redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreché
l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli
appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
c)
quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti
alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad
un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi determinato;
d)
nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza
derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto aggiudicatore i termini
stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;
e)
nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti,
qualora il cambiamento del fornitore obblighi il soggetto aggiudicatore ad
acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la
manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o difficoltà
sproporzionate;
f)
per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto iniziale
aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza
imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione
sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto
iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi complementari non possano
essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza
gravi inconvenienti per i soggetti aggiudicatori, oppure nel caso in cui tali
lavori o servizi complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
g)
nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che
consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi soggetti
aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi
lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato
un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a
questa procedura deve essere indicata in occasione dell'indizione di gara per
il primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà
presa in considerazione dai soggetti aggiudicatori per l'applicazione dell'art.
9;
h)
quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;
i)
per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché sia
soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, comma 3;
l)
per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture
approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata
in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare è
sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
m)
per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un
fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale ovvero in
occasione di procedure fallimentari, di concordato, di liquidazione coatta
amministrativa o di amministrazione straordinaria.
14.
Avviso indicativo annuale
1.
Il soggetto aggiudicatore pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, almeno
un avviso indicativo, conforme all'allegato XIV, contenente le caratteristiche
essenziali degli appalti di cui abbia approvato o, nel caso dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), deliberato l'esecuzione, che intende
aggiudicare nell'anno successivo ai sensi del presente decreto.
2.
Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:
a)
le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importi pari o
superiori a quelli di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 1, b), n. 1 e
c), n. 1), da affidare nei dodici mesi successivi;
b)
il totale, per settore di prodotti, delle forniture d'importo pari o superiore
a 750.000 euro per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n.
2 e b), n. 2 e al controvalore in euro di 750.000 DSP per le forniture di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2, da assegnare nei dodici mesi
successivi;
c)
l'importo totale previsto degli appalti di servizi per ciascuna delle categorie
di cui all'allegato XVI-A, di importo pari o superiore a 750.000 euro per gli
appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2, b), n. 2 e c), n. 3,
e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli appalti di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera c), n. 2.
(comma
così sostituito dall'articolo 3, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525)
3.
L'avviso indicativo annuale può essere utilizzato in luogo del bando ai fini
dell'indizione della gara.
4.
Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'avviso fa specifico riferimento alle
forniture, ai lavori o ai servizi oggetto della gara e precisa con quale delle
procedure previste all'art. 12, comma 1, lettere b) o c), procederà senza
successiva pubblicazione di un bando, all'aggiudicazione.
5.
Con lo stesso avviso le imprese interessate sono invitate a manifestare per
iscritto il proprio interesse.
6.
Il soggetto aggiudicatore invita, successivamente, le imprese di cui al comma 5
a confermare il proprio interesse sulla base di informazioni particolareggiate
relative all'appalto prima di procedere alla loro selezione; le imprese che
abbiano confermato il proprio interesse sono poi invitate alla gara ai sensi
dell'art. 18, comma 4.
7.
I soggetti aggiudicatori possono pubblicare avvisi indicativi relativi a
progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in un precedente
avviso indicativo annuale, a condizione che venga chiaramente indicato che
trattasi di avvisi supplementari.
8.
Per la pubblicazione dell'avviso indicativo annuale si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11.
9.
Se l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione, gli inviti a partecipare
alle gare di cui al comma 4 devono essere spediti al più tardi nei dodici mesi
successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
15.
Sistemi di qualificazione
1.
Il soggetto aggiudicatore può istituire un proprio sistema di qualificazione
degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato
all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema è disciplinato sulla base di
criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6, stabiliti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
competente, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
2.
Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri
oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a
domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di specifici
requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare
disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto
aggiudicatore.
(comma
così sostituito dall'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525)
3.
Con le modalità di cui all'art. 18, comma 4, il soggetto aggiudicatore che
abbia istituito un proprio sistema di qualificazione invita alle gare di cui
all'art. 12, comma 2, lettere b) e c), senza preventiva pubblicazione di un
bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema.
4.
Il soggetto aggiudicatore può:
a)
definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonché i criteri e requisiti,
obiettivi e non discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme europee di
cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a tal fine, intende fare
riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di tali elementi;
b)
avvalersi del sistema di qualificazione istituito da un altro soggetto
aggiudicatore, dandone idonea comunicazione alle imprese interessate.
5.
L'istituzione, sia pure già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto, dei sistemi di qualificazione e gli altri elementi definiti
ai sensi del comma 4, devono essere notificati, ove non sia stato già
provveduto in tal senso, all'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee,
conformemente all'avviso di cui all'allegato XIII; l'avviso deve precisare se
il sistema di qualificazione abbia o meno durata superiore ad un triennio;
quando il sistema abbia durata superiore al triennio, l'avviso va pubblicato
annualmente, altrimenti è sufficiente un avviso iniziale.
6.
Per la pubblicità dell'avviso a livello nazionale si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5.
7.
Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche conto delle disposizioni di
cui all'art. 19 e senza discriminazioni, quale documentazione e quali
certificazioni o atti sostitutivi devono corredare la domanda d'iscrizione; non
può, inoltre, richiedere certificazioni o documentazione probatoria costituenti
riproduzione di documentazione valida già disponibile.
8.
I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al comma 7 devono
essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle
autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati
redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
9.
I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi per categorie d'imprese
secondo i tipi e gli importi degli appalti per i quali vale la qualificazione.
10.
In un termine non superiore a sei mesi il soggetto aggiudicatore deve informare
i richiedenti delle proprie decisioni in merito alle domande di qualificazione;
ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato, il soggetto
aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione della domanda, comunica ai
richiedenti i motivi della proroga del termine e stabilisce il termine massimo
entro il quale si pronuncerà definitivamente; tale termine non può, comunque,
eccedere i nove mesi dal ricevimento della domanda d'iscrizione.
11.
L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione dal sistema di
qualificazione devono essere motivate con riferimento ai criteri di cui ai
commi 2, 4 e 9.
16.
Accordo quadro
1.
L'accordo quadro è il contratto tra uno dei soggetti aggiudicatori di cui al
presente decreto ed uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi,
mediante il quale le parti, nel caso di pluralità di prestazioni protratte per
un tempo determinato o in relazione a uno specifico programma di esecuzione di
lavori, di forniture o di prestazioni di servizi, fissano le condizioni
generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di
successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente
alle quantità.
2.
Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 8, l'accordo quadro può essere concluso
per importi presunti non inferiori, rispettivamente, per i lavori, le forniture
e i servizi al controvalore delle soglie stabilite all'art. 9, comma 1, lettere
a), b) e c).
3.
I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere affidati con
procedura negoziata, senza la preventiva pubblicazione di un bando, solo se
l'accordo stesso sia stato aggiudicato in conformità al presente decreto.
4.
I soggetti aggiudicatori non possono far ricorso all'accordo quadro al fine di
impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
17.
Termini per la presentazione delle domande e delle offerte
1.
Nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte è stabilito
dai soggetti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando di gara; tale termine può essere
ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se
sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso
indicativo di cui all'articolo 14, comma 1, completo di tutte le informazioni
di cui all'allegato XIV, parti I e II, purché tali informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso stesso; l'invio
dell'avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di
spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il
termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli
interessati la presentazione di offerte valide.
2.
Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, con pubblicazione
preventiva del bando di gara, il termine per la ricezione delle richieste di
partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtù dell'articolo 11 o
ad un invito dei soggetti aggiudicatori in virtù dell'articolo 14, comma 6, è
di norma pari ad almeno trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione
del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di ventidue giorni
decorrente dalla data di spedizione del bando o dell'avviso indicativo
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; tale termine
può essere ridotto a giorni quindici qualora il soggetto aggiudicatore, in
esito ad una sua espressa richiesta motivata da ragioni di eccezionalità e
trasmessa mediante posta elettronica, telescrivente o telecopiatrice, abbia
ottenuto, da parte dell'Ufficio anzidetto, la pubblicazione del bando o avviso
nei cinque giorni successivi alla sua spedizione.
3.
Limitatamente ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c), il termine di ricezione delle offerte può essere fissato di concerto
tra i soggetti stessi e i candidati selezionati, sempreché tutti gli offerenti
dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle
offerte; qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la
ricezione delle offerte, il soggetto aggiudicatore fissa un limite di tempo
che, di norma, è pari almeno a ventiquattro giorni e comunque non inferiore a
dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta; la
durata del termine tiene conto, in particolare, dei fattori di cui all'articolo
18, comma 3.
(articolo
così sostituito dall'articolo 5, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525)
18.
Capitolati d'oneri e lettere di invito
1.
I soggetti aggiudicatori spediscono normalmente agli imprenditori, ai fornitori
o ai prestatori di servizi, i capitolati d'oneri ed i documenti complementari
entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta
domanda sia pervenuta in tempo utile.
2.
I soggetti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui
capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima
della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.
3.
Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa o
particolarmente complessa, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei
documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare
gli opportuni termini di scadenza.
4.
I soggetti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati
prescelti mediante la lettera di invito, corredata dal capitolato d'oneri e dai
documenti complementari, e contenere almeno:
a)
l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti
complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e
le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per
ottenere tali documenti;
b)
il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere
trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c)
un riferimento al bando di gara pubblicato;
d)
l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;
e)
i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara;
f)
ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.
5.
Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta
devono essere fatti per le vie più rapide possibili; quando le domande di
partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con
qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera
spedita prima della scadenza del termine di cui all'art. 17, comma 1, o dei
termini stabiliti dai soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 17, comma 2.
6.
I soggetti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.
7.
All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli imprenditori, ai
fornitori o prestatori di servizi interessati, all'atto della loro
qualificazione o dell'assegnazione degli appalti, i soggetti aggiudicatori
possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle
informazioni che trasmettono.
8.
Il presente decreto non limita il diritto degli imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi di esigere da un soggetto aggiudicatore, in conformità
della legislazione vigente, il rispetto della riservatezza delle informazioni
che essi trasmettono.
19.
Prescrizioni tecniche
1.
I soggetti aggiudicatori, tenuto anche conto delle definizioni di cui
all'allegato XVII, inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel
capitolato d'oneri di ciascun appalto.
2.
Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee
allorché esistano.
3.
In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche devono, per quanto possibile,
essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità.
4.
I soggetti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a
completare le specifiche europee o le altre norme; a tal fine accordano una
preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che
caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive,
essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle
suddette specifiche.
5.
Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta
devono essere fatti per le vie più rapide possibili; quando le domande di
partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con
qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera
spedita prima della scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 17,
commi 2 e 3; le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente
o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre
modalità di presentazione se le offerte:
a)
includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b)
rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, sono confermate al più
presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;
d)
vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro
presentazione.
(comma
così sostituito dall'articolo 6, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525)
6.
I soggetti aggiudicatori possono derogare al comma 2 qualora:
a)
sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità di
un prodotto alle specifiche europee;
b)
l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
b1)
della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1991, come modificata e
integrata dall'art. 11 della direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio
1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, ovvero:
b2)
della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla
normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni;
c)
l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi
l'aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature
già utilizzate oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati; i
soggetti aggiudicatori fanno ricorso a tale deroga unicamente nel quadro di una
strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un
successivo passaggio a specifiche europee;
d)
la specifica europea di cui trattasi risulti non essere adatta all'applicazione
particolare cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici
verificatisi dopo la sua adozione; i soggetti aggiudicatori che applicano tale
deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione o
agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le
ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee e
necessaria la loro revisione;
e)
il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicché
l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata.
7.
I bandi pubblicati ai sensi dell'art. 11 menzionano nel testo il ricorso al
comma 6.
8.
Il presente articolo non pregiudica la normativa tecnica obbligatoria purché
essa sia compatibile con il diritto comunitario.
9.
I soggetti aggiudicatori comunicano agli imprenditori, ai fornitori o ai
prestatori di servizi interessati all'aggiudicazione dell'appalto, che ne fanno
domanda, le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di
lavori, di forniture o di servizi, ovvero le specifiche tecniche alle quali
intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi ai
sensi dell'art. 14.
10.
Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili
per imprenditori, fornitori o prestatori di servizi interessati, la
comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata sufficiente.
20.
Piani di sicurezza
1.
Il soggetto aggiudicatore è tenuto a precisare, nel capitolato d'oneri,
l'autorità o le autorità da cui i concorrenti possono ottenere le informazioni
pertinenti sugli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
di condizioni di lavoro vigenti nelle località in cui devono essere eseguiti i
lavori o prestati i servizi e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai
servizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.
2.
Il soggetto aggiudicatore chiede, altresì, ai concorrenti di precisare che
hanno tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi di cui al
comma 1, senza che ciò osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
25.
21.
Subappalto
1.
Ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, nel capitolato d'oneri
relativo all'appalto di lavori il soggetto aggiudicatore può chiedere
all'offerente di comunicargli, nella sua offerta, la parte dell'appalto che
intende eventualmente subappaltare a terzi, ferma la responsabilità
dell'offerente medesimo.
22.
Capacità di concorrere alle gare
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, i soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), applicano:
a)
per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 21 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore,
le corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 8 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;
b)
per le forniture, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;
c)
per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 16 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e
integrazioni.
2.
I soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), nel
definire criteri e norme obiettivi ai fini della partecipazione ad una
procedura di appalto ristretta o negoziata, possono tenere conto di criteri e
princi'pi desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) e, in
particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui:
a)
quanto agli appalti di lavori, alle lettere da a) a g) dell'articolo 18, comma
1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in
vigore, delle corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 10, e successive modifiche e integrazioni;
b)
quanto alle forniture, alle lettere da a) ad f) dell'articolo 11 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;
c)
quanto agli appalti di servizi, all'articolo 12 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per gli appalti di
servizi.
(i
commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'articolo 7, del decreto legislativo
25 novembre 1999, n. 525)
3.
I criteri selettivi, che devono essere messi preventivamente a disposizione di
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono essere basati sulla
necessità oggettiva, per il soggetto aggiudicatore, di ridurre, in sede di
prequalificazione nelle procedure ristrette o negoziate, il numero dei candidati
ad un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche
specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti dalla sua
realizzazione; il numero dei candidati prescelti deve tener conto, tuttavia,
dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.
4.
Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a
determinate norme in materia di garanzia della qualità, i soggetti
aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati
sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi
conformi alla serie di norme europee EN 45000.
5.
I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri: essi ammettono, parimenti, altre
prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, se
presentate da prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati
o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.
6.
I concorrenti che, in base alla normativa degli altri Stati membri in cui sono
stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio da appaltare, non possono essere
esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti, è all'uopo
richiesta la qualità di persona fisica o di persona giuridica; tuttavia, alle
persone giuridiche può essere richiesto di indicare, nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, il nome e le qualificazioni professionali appropriate
delle persone che eseguono il servizio stesso.
23.
Riunioni di imprese
1.
Le associazioni di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono fare
offerte o negoziare con i soggetti di cui all'art. 2.
2.
Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di imprenditori:
a)
le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi di cui
alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio
e delle mandanti;
b)
i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c)
i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d)
i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in forma di società ai
sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
e)
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
3.
Qualora ad una procedura partecipi uno dei soggetti di cui al comma 2 è vietata
la partecipazione alla medesima dei singoli associati, consorziati o membri del
gruppo; all'atto della presentazione dell'offerta i consorzi di cui al comma 2,
lettera b), c) e d) indicano i singoli consorziati per conto dei quali
concorrono.
4.
In caso di procedura ristretta o di procedura negoziata l'impresa invitata
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e
quale capogruppo di imprese riunite ai sensi del comma 2.
5.
Possono, altresì, essere invitate alle gare e alle procedure negoziate di cui
all'art. 13 imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai
sensi del comma 2, le quali ne facciano richiesta al soggetto aggiudicatore,
sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.
6.
Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento
temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.
7.
La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle
imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare
relative ai medesimi appalti.
8.
L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei
confronti del soggetto aggiudicatore.
9.
Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve
risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a
chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; il mandato è gratuito ed
irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei
confronti del soggetto aggiudicatore.
10.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo
il collaudo; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle
imprese mandanti.
11.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione
fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
12.
Salvo quanto previsto al comma 13, nelle associazioni temporanee i requisiti di
capacità tecnica ed economica, sempreché frazionabili, richiesti dal soggetto
aggiudicatore nel bando o nella lettera di invito, per l'aggiudicazione di un
appalto di lavori, di forniture o di servizi devono essere posseduti nella
misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso; per le imprese mandanti,
tale misura non può essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto richiesto
cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese
riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto
aggiudicatore.
13.
I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano,
peraltro, per quanto concerne gli appalti di lavori, anche le disposizioni di
cui all'art. 23, commi da 1 a 6, e comma 7, secondo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
14.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo
titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di
appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai
commi da 8 a 11 e che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore stesso,
ovvero di recedere dall'appalto.
15.
In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti
di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del
suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante,
in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione
dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
16.
Le disposizioni sulle società di imprese riunite di cui all'art. 26 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si applicano anche negli appalti di
lavori disciplinati dal presente decreto.
24.
Aggiudicazione
1.
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
relative alla remunerazione di servizi specifici, gli appalti disciplinati dal
presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
a)
quello del prezzo più basso;
b)
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad
elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto, quali il termine di
esecuzione o di consegna, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le
caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio
successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la
sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto
aggiudicatore indica, nel capitolato d'oneri o nel bando, possibilmente
nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita, tutti i criteri
che intende applicare.
2.
Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 29 commi 2, 3 e
4, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
3.
Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prendere in
considerazione le varianti, presentate da un concorrente, che soddisfano i
requisiti minimi da essi prescritti; in tal caso essi indicano, nel capitolato
d'oneri, la possibilità di presentare varianti, nonché le condizioni minime che
tali varianti devono rispettare e le relative modalità di presentazione.
4.
I soggetti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta solo per il fatto che
essa è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a
specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi
ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.
25.
Offerte anormalmente basse
1.
Agli effetti del presente decreto, se per un determinato appalto talune offerte
risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto
aggiudicatore richiede per iscritto all'offerente le necessarie
giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non
le considera valide; il soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione
giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o
fabbricazione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni
particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione
dell'appalto o sull'originalità.
2.
I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente
basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno
consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che
detto aiuto è stato notificato alla Commissione CE a norma dell'art. 93, par.
3, del Trattato o è stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che
respingono per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione CE.
26.
Offerte originarie da Paesi terzi
1.
Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei Paesi
terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o
bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle
imprese della Comunità agli appalti di detti Paesi terzi. Esso non pregiudica
gli obblighi dell'Italia nei confronti dei Paesi stessi.
2.
I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente
basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno
consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che
detto aiuto è stato notificato alla Commissione europea a norma del paragrafo 3
dell'articolo 88, già articolo 93, del Trattato o è stato da essa autorizzato.
I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano
la Commissione europea.
(comma
così sostituito dall'articolo 8, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525)
3.
Fatto salvo il comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri
di aggiudicazione di cui all'art. 24, è accordata preferenza all'offerta che
non può essere respinta ai sensi del comma 2. Il valore delle offerte è
considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la differenza di
prezzo non supera il 3%.
4.
Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù del comma
3, quando la sua accettazione obbligherebbe il soggetto aggiudicatore ad acquistare
del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale
già esistente, che comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche di
utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati.
5.
Per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma
2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni del presente
decreto è stato esteso con decisione del Consiglio della Comunità europea
conformemente al comma 1.
27.
Conservazione degli atti
1.
In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni
atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le
determinazioni riguardanti:
a)
la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi
e l'aggiudicazione degli appalti;
b)
il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente
all'articolo 19;
c)
il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente
all'articolo 13;
d)
il ricorso alle deroghe specificamente previste dal presente decreto;
e)
la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dall'articolo 8, delle
disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 e 28 del
presente decreto e delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per
quanto riguarda i soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto.
2.
Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni
a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo
periodo il soggetto aggiudicatore possa fornirle alla Commissione CE, su
richiesta di quest'ultima.
3.
I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
a)
informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano avanzato apposita istanza
per iscritto, circa i motivi della loro esclusione dalle gare, ovvero circa le
ragioni della esclusione delle loro offerte;
b)
nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti che abbiano avanzato
offerte ammissibili, comunicano loro il nominativo dell'aggiudicatario e le
caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta risultata aggiudicataria.
4.
Possono essere motivatamente omesse alcune informazioni di cui al comma 3,
lettera b), relative all'aggiudicazione dell'appalto, se sono:
a)
di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b)
contrarie al pubblico interesse;
c)
lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private,
compresa quella aggiudicataria;
d)
di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori di servizi o
fornitori.
(articolo
così sostituito dall'articolo 9, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525)
28.
Comunicazioni alla Commissione CE
1.
I soggetti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o un accordo quadro
comunicano alla Commissione CE, entro due mesi dall'aggiudicazione e alle
condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, i risultati della
procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente
all'allegato XV.
2.
I soggetti aggiudicatori, all'atto della trasmissione delle informazioni, per
quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV, devono rappresentare alla
Commissione, se del caso, il carattere commerciale "riservato"
dell'appalto.
3.
L'elenco delle attività, dei prodotti e dei servizi esclusi ai sensi dell'art.
8, comma 1, lettere a), b) e c), è fornito a sua richiesta alla Commissione CE.
4.
I soggetti aggiudicatori notificano alla Commissione CE, dietro sua richiesta,
le informazioni seguenti relative all'applicazione dell'art. 8, comma 3:
a)
i nomi delle imprese interessate;
b)
il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;
c)
gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione CE, sono necessari per
dimostrare che le relazioni tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa
aggiudicataria soddisfano le condizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 8.
5.
I soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi rientranti
nella categoria n. 8 dell'allegato XVI-A ai quali si applica l'art. 13, comma
1, lettera b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV,
limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla
classificazione dello stesso allegato XVI-A; i soggetti aggiudicatori che
aggiudicano gli appalti di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI-A, ai
quali non si applica l'art. 13, comma 1, lettera b), possono limitare le
informazioni al punto 3 dell'allegato XV, allorché ciò sia necessario a motivo
di preoccupazioni di riservatezza commerciale; tuttavia essi devono vigilare
affinché le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano almeno
altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di indizione di
gara pubblicato in conformità all'art. 11, comma 1, oppure, laddove sia
utilizzato un sistema di qualificazione, affinché esse siano almeno altrettanto
particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all'art. 15, comma 9;
nei casi elencati nell'allegato XVI-B i soggetti aggiudicatori precisano
nell'avviso se acconsentono, o meno, che esso venga pubblicato.
6.
I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX forniscono
anche le informazioni statistiche necessarie alla Commissione europea per
verificare la corretta applicazione dell'accordo OMC - Organizzazione Mondiale
per il Commercio, già accordo GATT; tali informazioni non riguardano gli
appalti di servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 3.
(comma
così sostituito dall'articolo 10, del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525)
29.
Rilevazioni statistiche
1.
Sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE, sarà
redatta, a cura del Ministro delle politiche comunitarie e con l'apporto
dell'Istituto nazionale di statistica, una statistica riguardante il valore
totale e per categoria di attività secondo la ripartizione degli allegati da I
a X, degli appalti aggiudicati concernenti detti settori operativi, ma
inferiori, per importi, alle soglie di cui all'art. 9.
2.
Le modalità e forme della rilevazione saranno stabilite con decreto del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie sulla base delle
indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE ai sensi degli articoli 40
e 42 della dir. 93/38/CEE.
30.
Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano
1.
Le leggi delle regioni nelle materie di propria competenza devono rispettare le
disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti
soggettivi e oggettivi di operatività, nonché in materia di pubblicità degli
appalti e modalità di indizione delle gare, di procedure di aggiudicazione, di
sistemi di qualificazione, di accordo quadro, di termini procedurali, di capitolati
d'oneri e lettere d'invito, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di
requisiti per concorrere, di riunione di imprese, di criteri di aggiudicazione
e di offerte anomale, di offerte da Paesi terzi, di conservazione degli atti,
di comunicazioni agli organi della CE e di rilevazioni statistiche.
2.
Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le
competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.
ALLEGATI
(omissis)