INPS - DECONTRIBUZIONE ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE - ANNO 2010 - D.M. 3.8.2011 - ADEMPIMENTI A CARICO
IMPRESA - CHIARIMENTI ISTITUTO - CIRCOLARE N.51/2012 - MESSAGGIO N. 7597/2012
Dalle ore 15 del giorno 7 maggio 2012 alle ore 23 del 3
giugno 2012 potranno essere trasmesse via internet le domande utili a
richiedere lo sgravio contributivo dell'Elemento
Economico Territoriale - E.E.T. corrisposto nell'annno 2010.
L’applicazione per l'invio delle
domande è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno
della sezione “Servizi online” del portale Inps.
La Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28
dicembre 2011 ha pubblicato il testo del Decreto Interministeriale del 3 agosto
2011 con il quale sono state dettate le modalità di concessione dello sgravio
contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo
livello per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010 (per il settore
edile si tratta degli importi riconosciuti a titolo di Elemento Economico
Territoriale - E.E.T.). Infatti, con la
disciplina introdotta dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stata abrogata la
decontribuzione e, in sostituzione, è stato introdotto, in via sperimentale per
il triennio 2008-2010, a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo sulle
erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali che per
l'anno 2010 è disciplinato dal Decreto in parola.
Con messaggio n. 7597 del 4 maggio
2012 l'Inps ha fornito le necessarie istruzioni per la presentazione delle
richieste per beneficiare di tale sgravio.
Misura dello sgravio contributivo
Per l'anno 2010, il citato Decreto 3 agosto 2011
prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla
contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello
(dunque, come detto, per l'edilizia a titolo di E.E.T.)
entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori.
L'Inps ha chiarito che per "retribuzione contrattuale annua" si
deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali.
Per determinare il limite dello
sgravio spettante, si dovrà pertanto applicare la percentuale indicata dal
Decreto (2,25%) alla retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali a
valere per l'anno 2010. Successivamente si dovrà procedere al confronto tra
il tetto stesso e quanto, erogato a titolo di E.E.T.
nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010 e dovrà essere utilizzato il minore
tra i due importi.
Si ritiene che il valore dell’E.E.T. da confrontare con il tetto debba essere maggiorato
della relativa percentuale CAPE (18,50%), del 4,95% relativo al pagamento dei
riposi annui nonché della quota imponibile del 15% dei contributi alla CAPE
medesima (pari all'1,1190% dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010 e
all’1,1340% dal 1° ottobre 2010 in poi).
Entro il tetto, come sopra
individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così
articolato:
- per
l'impresa: sgravio entro il
limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni
agevolate. E' escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%, versato ad
integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria;
- per il lavoratore: sgravio totale sulla quota contributiva a
carico del lavoratore (che è pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al
9,49% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti soggetti alla
contribuzione per la cassa integrazione guadagni straordinaria; per gli
apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il
contributo dell'1%, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite
della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2010 euro 42.364,00
che, mensilizzato, è pari a euro 3.530,00).
Per una più agevole interpretazione
si propone l’esempio che segue riportato nella circolare Inps n. 51 del 30
marzo 2012, per l'anno 2010, che ha fornito i primi chiarimenti in materia.
In una azienda industriale con oltre
50 dipendenti, ad un operaio con una retribuzione per l’anno 2010 pari a euro
34.000,00, è stato corrisposto un premio di risultato di euro 1.000,00. Ai fini
della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:
- retribuzione annua del lavoratore euro
35.000,00 (comprensivi del premio);
- sgravio contributivo, sulle
erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 2,25%
della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25 punti
percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’erogazione per la
quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del
lavoratore;
- tetto dell’erogazione per la quale
è possibile richiedere lo sgravio = euro 35.000,00 x 2,25% = euro
787,00;
- sgravio a favore dell’azienda = 25
punti della percentuale a proprio carico (euro 787,00 x 25% = euro 197,00. Tale
importo dovrà essere determinato al netto delle eventuali misure compensative
previste dall’attuale legislazione);
- sgravio a favore del lavoratore =
9,49%, pari all’intera quota a suo carico (euro 787,00 x 9,49% = euro 75,00);
- sgravio complessivo richiesto = euro
272,00 (euro 197,00 azienda e euro 75,00 lavoratore).
Requisiti delle imprese per
beneficiare dello sgravio
Per la fruizione della agevolazione
le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in materia di
regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008).
Pertanto le imprese:
- devono applicare integralmente la
parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi;
- devono essere in regola con
l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Inps, dell'Inail
e delle Casse Edili;
- non devono essere state oggetto di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni delle
norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere decorso il
periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc.
La concreta fruizione del beneficio
resta, inoltre, subordinata al possesso, accertato dall'Istituto, da parte dei
datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva che verrà
accertato dall'Istituto. A tal fine si rammenta che le imprese sono tenute, tra
l'altro, a trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL)
territorialmente competente una apposita autocertificazione attestante
l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla
violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela
delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 (cfr. da ultimo Not. n. 1/2009).
Presentazione della domanda di
sgravio
Le aziende dovranno inoltrare, esclusivamente
in via telematica, apposita domanda all’Inps, anche per i lavoratori
iscritti ad altri Enti previdenziali.
L’applicazione per l'invio delle
domande è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno
della sezione “Servizi online” del portale Inps.
La domanda dovrà essere trasmessa dalle ore 15 del
giorno 7 maggio 2012 alle ore 23 del 3 giugno 2012.
Contenuto della domanda
La domanda dovrà contenere tra le altre
le seguenti informazioni:
a) il tipo di contratto in base al quale è da
effettuarsi l'erogazione soggetta a sgravio. Per il settore dell’edilizia della
provincia di Brescia poiché lo sgravio riguarda l'E.E.T.
disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro - ccpl, il contratto da indicare è quello territoriale;
b) alla voce "ultra attività del
contratto", per il settore dell’edilizia della Provincia di Brescia, si
deve indicare "NO";
c) la data di adesione al contratto
territoriale. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data
da indicare è 1° luglio 2006;
d) la data di sottoscrizione del contratto
aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello. Per il settore
dell’edilizia della provincia di Brescia la data da indicare è 31 luglio
2006, data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del ccpl;
e) la validità temporale del predetto
contratto. Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia la data
di inizio validità del ccpl è 1° luglio 2006
mentre la data di scadenza da indicare è 31 dicembre 2010;
f) la data, il luogo di deposito presso la
Direzione Territoriale del Lavoro - DTL - territorialmente competente del
contratto di cui alla lett. a), nonché il soggetto depositante. Per il settore
dell’edilizia della provincia di Brescia la data da indicare è 2 agosto 2006,
data di deposito del ccpl presso la DTL di Brescia;
il luogo da indicare è Brescia; mentre il soggetto depositante del ccpl da indicare è Collegio dei Costruttori Edili di
Brescia e Provincia;
g) l’importo annuo complessivo dell'Elemento
Economico Territoriale che può essere ammesso allo sgravio (ossia il minore
importo tra l'ammontare dell'E.E.T. che si è erogato
nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010 e il tetto massimo dello sgravio,
pari per l'anno 2010 al 2,25% della retribuzione imponibile annua dei
lavoratori);
h) l’importo dello sgravio sui contributi
previdenziali dovuti dai datori di lavoro (abbattimento entro il limite massimo
del 25% dell’aliquota datoriale) relativo al periodo per il quale si richiede
il beneficio, ossia 1° gennaio - 31 dicembre 2010;
i) l’importo dello sgravio sull’intera quota
di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore con riferimento al
medesimo periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010.
Ammissione allo sgravio
Entro 60 giorni successivi alla data
fissata quale termine unico per l’invio delle istanze,e dunque entro il 23
agosto 2012, l'Istituto provvederà all'ammissione delle aziende allo sgravio
contributivo dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari
autorizzati.
A differenza di quanto previsto per
l'anno 2008 - in cui era stato introdotto il c.d. "click day" - per l'anno 2010, il Decreto in parola
stabilisce che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse
entro il periodo indicato dall’Istituto. In altri termini tutte le domande
correttamente inoltrate entro i termini previsti saranno accolte.
Nell’ipotesi in cui le risorse
disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate
dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in
percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di
spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà
comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Gli uffici del Collegio sono a
disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento necessari per
l’espletamento della procedura di richiesta dello sgravio in parola.