OSSERVATORIO SUI LAVORI PUBBLICI - COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ DEL 15 DICEMBRE 1999

 

Si comunica che, sul supplemento ordinario n. 219/99 alla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, n. 293, è stata pubblicata la delibera 15 dicembre 1999 con la quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha fissato criteri ed ulteriori specificazioni per la raccolta dei dati previsti dagli artt. 4 e 24 della legge n. 109/94 e successive modificazioni.

Con tale delibera si dispone lo slittamento, dal 1^ gennaio 2000 al 1^ marzo p.v., del termine a decorrere dal quale le stazioni appaltanti dovranno cominciare ad inviare all'Osservatorio le comunicazioni previste dai sopracitati articoli della "legge quadro" sui lavori pubblici.

In particolare, tra l'altro, si dispone che:

· a partire dal 1^ marzo 2000, tutte le stazioni appaltanti saranno tenute all'invio delle comunicazioni, previste dall'art. 4, commi 17 e 18 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, relative a lavori di importo superiore a 150.000 Euro (pari a Lire 290.440.500), aggiudicati a seguito di gara formale o affidati a trattativa privata, successivamente alla data del 1^ gennaio 2000, qualunque sia la data del bando e della lettera di invito;

· a partire dal 1^ marzo 2000 tutte le committenti pubbliche saranno tenute ad inviare le comunicazioni, previste dall'art. 24, comma 2, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, relative ad appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro (pari a Lire 290.440.500), affidati a trattativa privata, successivamente al 1^ gennaio 2000, qualunque sia la data dell'invito;

· a partire dal 1^ gennaio 2001, tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici - in ragione di quanto previsto al punto 7 della delibera della stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 19 ottobre 1999, pubblicata sulla G.U. n. 257/99 - saranno tenute, ogni anno entro il 31 gennaio, ad inviare le informazioni riassuntive relative ai lavori di importo inferiore a 150.000 Euro (pari a Lire 290.440.500) aggiudicati o affidati successivamente al 1^ gennaio 2000 (elenco dei lavori affidati e relativa denominazione; importo di aggiudicazione; procedure di aggiudicazione; data di ultimazione lavori; maggior tempo impiegato e maggiori oneri sostenuti).

L'Autorità precisa, poi, che tutte le sopracitate comunicazioni dovranno essere fornite utilizzando le schede allegate alla comunicazione in oggetto, che saranno disponibili, a partire dal 15 febbraio p.v., anche nel sito internet: htt://www.autoritalavoripubblici.it.

Infine, per quanto concerne gli uffici dell'Autorità cui inviare le informative di cui sopra, viene chiarito che le stazioni appaltanti aventi esclusivamente una struttura centralizzata dovranno inviare le comunicazioni alla sezione centrale dell'Autorità, mentre quelle appaltanti lavori di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno inoltrarle alla sezione regionale dell'Osservatorio competente per territorio.

Nel caso, invece, di stazioni appaltanti nazionali aventi struttura organizzativa articolata anche su base locale, siffatte comunicazioni dovranno essere inviate alla sezione centrale dell'Osservatorio ovvero alla sezione regionale competente per territorio, a seconda che si tratti di appalti indetti dalla sede centrale ovvero da quella locale.

Al riguardo, si precisa che l'Autorità darà comunicazione dell'avvenuta costituzione di ciascuna sezione regionale con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che, nelle more della costituzione di siffatte sezioni, tutte le comunicazioni relative agli appalti dovranno essere dirette alla sezione centrale dell'Osservatorio.