IN
AMBITO AGRICOLO, ESCLUSI INCENTIVI PER
IMPIANTI CON MODULI COLLOCATI A TERRA
Secondo le disposizioni presenti nell’articolo 65
della conversione in legge del Decreto Legge n. 1/2012 (cosiddetto “decreto
liberalizzazioni”), pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale il 24 marzo 2012, non é più consentito l’accesso agli incentivi
statali di cui al D. Lgs. n. 28/2011 per gli impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.
Sono preservati gli incentivi per tali impianti realizzati e da realizzare su terreni nella
disponibilità del demanio militare e per
gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in
aree classificate agricole alla data del 25 marzo 2012, che abbiano conseguito
il titolo abilitativo entro la stessa data, a condizione, in ogni caso, che
entrino in esercizio entro il 21 settembre 2012. Ulteriori condizioni per
l’incentivazione sono:
- la potenza nominale di ciascun impianto non sia
superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario,
gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
- non sia destinato all’installazione degli impianti
più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità
del proponente.
Inoltre, é fatto salvo l’accesso agli incentivi
statali senza limitazioni per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a
terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 29
marzo 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento
del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione, in ogni caso, che entrino in
esercizio entro il 24 maggio 2012.
Ciascuna azienda agricola dispone altresì la priorità
di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW.