PIANO DI
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
È stato pubblicato sulla G.U. n. 76 del 30/03/2012 il
D.M. 16/03/2012 recante il Piano straordinario biennale di adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti
alla data del 11/05/1994.
Il piano decorre dal 29/04/2012 ed il termine di
scadenza è fissato per 31/12/2013 . Entro tale data gli enti ed i privati
responsabili delle strutture ricettive in oggetto devono realizzare il
programma dell’adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi
L’ammissione al piano consente la prosecuzione dell’esercizio dell’attività, ai
soli fini antincendi.
Le domande di ammissione al Piano devono essere
presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 29/05/2012.
Si riporta Il testo del Decreto in questione.
DECRETO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO 16 marzo 2012
(Gazz. Uff., 30 marzo, n.
76)
TESTO VIGENTE
EPIGRAFE
Piano straordinario biennale adottato ai s
ensi dell’articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato
l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229;
Visto l’art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni
legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994,
recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attivita’ ricettive
turistico alberghiere;
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 6
ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003,
recante l’approvazione della regola tecnica di aggiornamento delle disposizioni
di prevenzione incendi per le attivita’ ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile
1994;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 15, comma 7,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla adozione del piano straordinario
biennale di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno
del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle vigenti disposizioni di
prevenzione incendi;
Acquisito il parere del Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012;
Decreta
Art.1. Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art.
15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario
biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di seguito
denominato piano, per le strutture ricettive turistico-alberghiere
con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato
l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
2. L’ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto
all’art. 3, comma 5, e’ consentita alle strutture ricettive di cui al comma 1,
in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti
di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5.
L’ammissione al piano consente la prosecuzione
dell’esercizio dell’attivita’, ai soli fini
antincendi.
Art.2. Piano straordinario di adeguamento antincendio
1. Il piano decorre dalla data di entrata in vigore
del presente decreto ed indica il programma dell’adeguamento alle vigenti
disposizioni di prevenzione incendi che gli enti e i privati responsabili delle
strutture ricettive di cui all’art. 1, di seguito denominati enti e privati
responsabili, devono realizzare entro il termine di scadenza del 31 dicembre
2013.
Art.3. Modalita’ di
ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio
1. Gli enti e i privati responsabili presentano al
Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, di
seguito denominato Comando, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al piano, corredata della
documentazione di cui all’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il possesso dei requisiti di
sicurezza antincendio previsti all’art. 5 del presente decreto.
2. La domanda di ammissione di cui al comma 1 deve,
inoltre, comprendere:
a) la richiesta di esame del progetto relativo al
completo adeguamento antincendio delle attivita’, di
cui al numero 66 dell’Allegato I, categorie B e C, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con le modalita’
indicate all’art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ove
il progetto di adeguamento antincendio sia stato gia’
approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi
identificativi dell’approvazione;
b) il programma di adeguamento dell’attivita’ alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.
3. Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della domanda di cui al comma 1, effettua i controlli volti ad
accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all’art.
5, con le modalita’ di cui al comma 2 dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e si esprime
sull’ammissione al piano e, con le modalita’ previste
dall’art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, sulla conformita’ del progetto.
4. Nei casi previsti dal comma 8 dell’art. 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, il Comando provvede anche a dare
comunicazione alle autorita’ competenti dei
provvedimenti adottati.
5. Agli enti e ai privati responsabili che omettano di
presentare l’istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi al piano, si
applicano le sanzioni di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Fermo restando quanto previsto all’art. 1,
comma 2, gli stessi possono presentare istanza di ammissione al piano, quando
in possesso dei requisiti di cui all’art. 5.
Art.4. Controlli al termine del piano straordinario di
adeguamento antincendio
1. Al termine dell’adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili
presentano al Comando l’istanza per il controllo dell’avvenuto adempimento, con
le modalita’ di cui all’art. 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, corredata dalla
documentazione ivi prevista.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza
di cui al comma 1, il Comando effettua i controlli previsti all’art. 4, commi 2
e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Gli enti e i privati responsabili possono
richiedere al Comando l’effettuazione di visite tecniche, di cui all’art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
4. Gli enti e i privati responsabili qualora per
sopravvenute esigenze intendano apportare modifiche alle misure contenute nel
progetto, di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 3, devono presentare istanza
di valutazione del progetto di variante, con le modalita’
di cui al medesimo art. 3, comma 2, nel rispetto del termine di scadenza del
piano ai fini del completamento degli adempimenti per l’adeguamento
antincendio.
Art.5. Requisiti di sicurezza antincendio per
l’accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio
1. Le strutture ricettive di cui all’art. 1, comma 1,
per l’ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di
gestione della sicurezza indicate al comma 3 e dei requisiti di sicurezza
antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell’allegato al decreto
del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro
dell’interno 6 ottobre 2003: 9, 10, 11.2, 12, con le limitazioni di cui al
comma 2 del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con possibilita’, per quest’ultimo punto, di prevedere la capacita’ di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1
alle condizioni ivi riportate e, infine, 20.5, limitatamente alla larghezza
della scala e della via di esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri
di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l’adozione di eventuali
misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre
2003, ovvero quelle stabilite nell’ambito del procedimento di deroga; la
riduzione dell’affollamento potra’ costituire
soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.
2. Il requisito di sicurezza antincendio previsto al
punto 12 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994,
integrato dal decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, di cui al
precedente comma 1, e’ richiesto, ai fini dell’ammissione al piano, per le sole
strutture ricettive per le quali i decreti medesimi ne prevedono l’obbligo.
3. Le misure di gestione della sicurezza, di cui al
comma 1, integrative rispetto a quelle previste al punto 14 dell’allegato al
decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del
Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un servizio interno di
sicurezza, permanentemente presente durante l’esercizio e ricompreso nel piano
di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e
di assistenza all’esodo.
4. Le strutture ricettive gia’
dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a
disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno
9 aprile 1994 e del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, devono
integrare tale servizio con un numero di addetti in conformita’
al criterio indicato al comma 5.
5. Il servizio integrativo, di cui al comma 3, deve
tenere conto della valutazione dei rischi d’incendio e deve essere costituito
da un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato:
a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unita’;
b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unita’, con l’aggiunta di una ulteriore unita’
per ogni incremento della capacita’ ricettiva di 150
posti letto.
6. Gli addetti del servizio di cui al comma 3, devono
avere conseguito l’attestato di idoneita’ tecnica
previsto dall’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione
del corso di cui all’allegato IX del decreto Ministro dell’interno 10 marzo
1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B
dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011,
n.151, e di tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo
allegato.
Art.6. Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.