SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO UTILIZZO
ATTREZZATURE DI
LAVORO
Sulla Gazzetta Ufficiale n.
60 del 12 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 47, è stato pubblicato l’accordo
sancito il 22 febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo
all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
specifica abilitazione dei lavoratori incaricati dell’uso di tali attrezzature
e stabilisce i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione
ed addestramento, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo
n. 81/2008 e s.m.i.
Individuazione delle
attrezzature di lavoro
a) piattaforme di lavoro
elevabili - Macchine mobili destinate a spostare persone alle posizioni di
lavoro, costituite almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una
struttura estensibile e da un telaio;
b) gru a torre;
c) gru mobile - Autogru a
braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico;
d) gru per autocarro;
e) carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo;
1. a braccio telescopico -
Carrelli dotati di uno o più bracci snodati, non girevoli o con movimento di
rotazione non superiore a 5° rispetto all’asse longitudinale del veicolo;
2. industriali semoventi -
Veicolo concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare qualsiasi tipo
di carico;
3.
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi – Dotati di
bracci snodati, telescopici o mano, girevoli;
f) trattori agricoli e
forestali - Normalmente non utilizzati nell’attività di costruzione;
g) macchine movimento
terra;
1. escavatori idraulici - A
ruote, a cingoli, ad appoggi articolati, con massa operativa maggiore di 6.000
kg;
2. escavatori a fune - A ruote,
a cingoli, ad appoggi articolati, per usi vari (scavo con benna per dragaggio,
lavori demolizione mediante gancio o sfera, movimentazione materiale);
3. pale caricatrici
frontali - A ruote o a cingoli con massa operativa maggiore di 4.500 kg.
4. terne;
5. autoribaltabile a
cingoli - Con massa operativa maggiore di 4.500 kg;
h) pompa per calcestruzzo.
Requisiti minimi dei corsi
di formazione per il settore delle costruzioni
Per ogni attrezzatura sono
previsti:
- un modulo giuridico-normativo ed un modulo tecnico per la parte
teorica;
- un modulo pratico;
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|
Modulo teorico ore |
Modulo pratico ore |
a |
Piattaforme di lavoro
elevabili |
4 |
|
|
piattaforme operanti su
stabilizzatori |
|
4 |
|
piattaforme operanti
senza stabilizzatori |
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4 |
|
sia piattaforme operanti
su stabilizzatori sia senza (modulo unico) |
|
6 |
b |
Gru a torre |
8 |
|
|
gru con rotazione in
basso |
|
4 |
|
gru con rotazione in alto |
|
4 |
|
gru con rotazione in
basso più gru con rotazione in alto (modulo unico) |
|
6 |
|
Gru mobile |
7 |
7 |
|
Attrezzatura |
Modulo teorico ore |
Modulo pratico ore |
|
modulo aggiuntivo al
corso base per gru con falcone telescopico |
4 |
4 |
d |
Gru su autocarro |
4 |
8 |
e |
Carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo |
8 |
|
|
a braccio telescopico |
|
4 |
|
industriali semoventi |
|
4 |
|
carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi |
|
4 |
|
carrelli industriali
semoventi/carrelli semoventi a braccio telescopico e
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (modulo unico) |
|
8 |
g |
Macchine movimento
terra |
4 |
|
|
escavatori idraulici |
|
6 |
|
escavatori a fune |
|
6 |
|
pale caricatrici frontali |
|
6 |
|
terne |
|
6 |
|
autoribaltabile a cingoli |
|
6 |
|
escavatori idraulici più
pale caricatrici più terne (modulo unico) |
|
12 |
h |
Pompa per calcestruzzo |
7 |
7 |
Al termine dei due moduli
della parte teorica è prevista una prova intermedia di verifica, il cui
superamento consente il passaggio ai moduli pratici. Al termine dei moduli
pratici è prevista una prova pratica di verifica finale.
Il superamento della prova
di cui sopra consente il rilascio degli attestati di abilitazione, che deve
essere rinnovata entro 5 anni, previa verifica della partecipazione a corso di
aggiornamento della durata minima di 4 ore.
Nel caso che venga
frequentato il corso per una attrezzatura e poi successivamente si voglia
estendere la formazione e l’addestramento ad un’altra attrezzatura appartenente
alla medesima categoria, la formazione teorica non richiede incremento, mentre
quella pratica deve essere integrata per la nuova attrezzatura (esempio: viene
frequentato il corso dell’escavatore idraulico per complessive ore 10: 4 teoria
+ 6 pratica.
Successivamente, per il
medesimo soggetto nasce la necessità di formazione ed addestramento per la pala
caricatrice. La parte teorica è un credito formativo che non deve essere
ripetuto, mentre deve essere frequentata la parte pratico di 6 ore).
La formazione di cui
trattasi è formazione specifica e non sostituisce la formazione obbligatoria
spettante a tutti i lavoratori secondo l’art. 37 del Decreto Legislativo n.
81/2008 e s.m.i.
Per le attrezzature non
considerate nel presente accordo rimane comunque l’obbligo di formazione ed
addestramento prescritto dall’art. 73, comma 4, del Decreto Legislativo n.
81/2008 e s.m.i.
Per la categoria dei carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo, nel caso di utilizzo di
un’attrezzatura avente caratteristiche diverse da quelle esplicitamente
considerate, l’operatore deve essere in possesso di almeno una delle
abilitazioni di cui all’accordo in commento.
Riconoscimento della
formazione pregressa
Alla data di entrata in
vigore dell’accordo in esame, ossia un anno dalla data di pubblicazione sulla
G.U. e, quindi, il 12 marzo 2013 , sono riconosciuti i corsi già effettuati che
soddisfino i seguenti requisiti:
A. corsi di durata non
inferiore a quelli previsti dall’accordo in esame e con la medesima struttura,
comprensivi di verifica finale
B. corsi con la medesima
struttura di quella prevista dall’accordo in esame e con verifica finale, ma di
durata complessiva inferiore, a condizione che entro 24 mesi dalla data di
entrata in vigore dell’accordo si provveda all’aggiornamento di 4 ore, coma
sopra indicato
C. corsi di qualsiasi
durata senza verifica finale di apprendimento, a condizione che entro 24 mesi
dalla data di entrata in vigore dell’accordo si provveda all’aggiornamento di 4
ore, coma sopra indicato, ed alla verifica finale di apprendimento.
Gli attestati di
abilitazione di cui ai corsi sopra indicati hanno validità di:
- 5 anni a decorrere dalla
data di attestazione del superamento della verifica finale per quelli di cui
alla lettera a)
- 5 anni dalla data di
aggiornamento per quelli di cui alla lettera b)
- 5 anni dalla data di
attestazione del superamento della verifica finale per quelli di cui alla
lettera c).
Al fine del riconoscimento
del corso effettuato prima dell’entrata in vigore del accordo occorrono:
- elenco dei partecipanti
con firma;
- nominativi e firme dei
docenti;
- ora di inizio e fine;
- esiti della valutazione
teorica e dell’esercitazione pratica. Quest’ultimo punto non applicabile
all’ipotesi del corso c);
- i partecipanti al corso
devono essere in possesso di attestato.
Detta documentazione deve
essere conservata per almeno 10 anni.
Norma transitoria
I lavoratori che alla data
di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature
contemplate, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla stessa entrata in
vigore.
Da ultimo si segnala che
l’attività formativa potrà essere richiesta alla Scuola Edile Bresciana (tel.
0302007193) presso la quale sono attivi o in fase dia attivazione le corsualità.