RICHIESTA CONTRIBUTO INARCASSA ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE
Si informano le Imprese
associate che Inarcassa risulta stia richiedendo il
pagamento di contributi a molte imprese di costruzione che svolgono anche
attività di progettazione e posseggono l’attestazione SOA per la stessa,
ritenendole assimilabili alle società di ingegneria.
Tale richiesta di
contributi pare illegittima e, a tal proposito, gli Uffici dell’ANCE hanno
predisposto un fac-simile di lettera di
risposta, che si riproduce in calce alla presente, che le imprese potranno trasmettere a Inarcassa e nella quale si evidenziano i motivi
dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento dei contributi.
Spett.le
INARCASSA
Cassa Nazionale di
Previdenza
ed Assistenza
Via Salaria 229
00199 ROMA
Oggetto: contributo integrativo INARCASSA.
Con la presente si intende
rispondere alla nota pervenuta in data
___________ con cui codesta spettabile Cassa professionale ha richiesto
alla scrivente il versamento di un contributo previdenziale integrativo (art.
23 dello Statuto INARCASSA).
Nella stessa si rappresenta
che le imprese edili qualificate anche per l’attività di progettazione
sarebbero tenute a versare all’INARCASSA una quota a titolo di contribuzione
integrativa, in quanto le predette imprese sarebbero in possesso dei requisiti
che qualificano una società di ingegneria, di cui all’articolo 90, comma 2,
lett. b), del codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163/2006.
Tuttavia, la richiesta in
questione e le argomentazioni ad essa sottese si ritengono prive di fondamento
per le ragioni che seguono.
In via preliminare occorre
rilevare che non appare pertinente il richiamo al suddetto articolo 90, comma
2, lettera b), il quale fornisce esclusivamente una definizione relativa alle
società di ingegneria, già richiamate dal comma 1, lettera f), del medesimo
art. 90.
La citata lettera f) viene
richiamata dall’art. 92, comma 6, del regolamento sui contratti pubblici,
D.P.R. n. 207/2010, che, relativamente ai requisiti dei concorrenti singoli e
di quelli riuniti, precisa che: “le imprese attestate per prestazioni di
progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a)
ovvero alla lettera b) attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di
offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma
1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti
requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione”,
rendendo evidente la contrapposizione
tra le società di ingegneria di cui può avvalersi l’impresa di costruzione
qualificata per la progettazione e le imprese edili che dispongono di un
proprio staff interno di progettisti.
Alla prima tipologia di
società, infatti, è tenuta a ricorrere un’impresa edile solo laddove non abbia
al suo interno uno staff di progettisti inquadrati, a livello previdenziale,
come lavoratori subordinati in grado di realizzare l’attività di progettazione.
In secondo luogo, l’impresa
edile, seppur soggetta agli stessi requisiti previsti dalla prima parte
dell’articolo 92, comma 6, si caratterizza per il proprio oggetto sociale che
prevede l’attività di progettazione come meramente incidentale ed eventuale,
rispetto a quella di costruzione.
Ne consegue che la presenza
nell’oggetto sociale di un’attività connaturata all’attività di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, etc. - come elencati dall’allegato X al
testo sulla sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.- non muta, ma conferma l’assoluta e sostanziale
estraneità delle imprese che operano in cantiere alla tipologia delle società
professionali richiamate da codesta Cassa previdenziale.
L’attività di
progettazione, infatti, è implicita nella stessa attività di costruzione come,
peraltro, specificato dal contratto collettivo nazionale dell’edilizia che, per
sua espressa previsione, viene applicato dalle imprese che svolgano fra le
varie lavorazioni anche quella di “progettazione lavori di opere edili”. Ne
consegue che tale attività è legittimamente svolta dai dipendenti delle imprese
edili.
Proprio questo elemento riveste importanza
fondamentale ai fini della distinzione fra i due tipi di società, poiché nel
caso di prevalente esercizio dell’attività edilizia, l’attività di progettazione
si configura come meramente accessoria rispetto a quest’ultima, e comunque
necessaria allo svolgimento dell’attività esecutiva ed ai fini della
partecipazione alle procedure di gara in cui sia richiesto un apporto
progettuale specifico. Le società di ingegneria, al contrario, sono
caratterizzate dall’esclusivo svolgimento dell’attività di progettazione, com’è
evidente dall’oggetto sociale che contraddistingue le stesse.
Si ricorda che queste
ultime sono peraltro soggette a tale contributo solo qualora il professionista
svolga l’attività di progettazione come “attività predominante” (articolo 23,
comma 2, dello Statuto INARCASSA).
Attività predominante che, nel
caso di imprese di costruzione, è quella edile.
In terzo luogo, su un piano
più strettamente pragmatico, occorre rilevare che i progettisti inquadrati
stabilmente in conformità al contratto collettivo nazionale dell’edilizia
all’interno dell’impresa di costruzione e, quindi, come lavoratori subordinati
ricevono uno stipendio per la propria attività e beneficiano del pagamento
all’INPS e INAIL dei contributi previdenziali e assistenziali versati da parte
dell’impresa.
Sotto questo aspetto
potrebbe eventualmente essere richiesta una contribuzione integrativa ai
progettisti che sommino l’attività svolta come dipendenti di una impresa edile,
a quella svolta come liberi professionisti - in tal senso si è espresso il
Ministero del Lavoro con risposta ad istanza di interpello n. 60/2008- ma non
all’impresa soggetto giuridico diverso dal progettista stesso.
Peraltro deve essere
ribadito che l’impresa edile, che ha al proprio interno stabilmente uno staff
di progettisti inquadrati come lavoratori subordinati, non è cliente degli
stessi, bensì è il loro datore di lavoro e come tale versa i contributi suddetti.
Allo stesso modo deve
essere rilevato come i progettisti all’interno dell’impresa non abbiano un
volume d’affari dichiarabile ai fini IVA, relativo alla progettazione svolta
per l’impresa datrice di lavoro, e pertanto manca un’ulteriore condizione
essenziale per il pagamento del contributo richiamato.
Alla luce di tutto quanto
sopra la scrivente impresa si dichiara totalmente esente dall’obbligo del
versamento contributivo di cui alla nota citata in premessa, non sussistendo i
presupposti giuridici e di merito che legittimino le richieste avanzate da
codesta Cassa previdenziale.
Distinti Saluti.