RICHIESTA CONTRIBUTO INARCASSA ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

 

Si informano le Imprese associate che Inarcassa risulta stia richiedendo il pagamento di contributi a molte imprese di costruzione che svolgono anche attività di progettazione e posseggono l’attestazione SOA per la stessa, ritenendole assimilabili alle società di ingegneria.

Tale richiesta di contributi pare illegittima e, a tal proposito, gli Uffici dell’ANCE hanno predisposto  un fac-simile di lettera di risposta, che si riproduce in calce alla presente,  che le imprese potranno trasmettere a Inarcassa e nella quale si evidenziano i motivi dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento dei contributi.

 

 

Spett.le

INARCASSA

Cassa Nazionale di Previdenza

ed Assistenza

Via Salaria 229

00199 ROMA

 

 

Oggetto:         contributo integrativo INARCASSA.

 

Con la presente si intende rispondere alla nota pervenuta in data  ___________ con cui codesta spettabile Cassa professionale ha richiesto alla scrivente il versamento di un contributo previdenziale integrativo (art. 23 dello Statuto INARCASSA).

Nella stessa si rappresenta che le imprese edili qualificate anche per l’attività di progettazione sarebbero tenute a versare all’INARCASSA una quota a titolo di contribuzione integrativa, in quanto le predette imprese sarebbero in possesso dei requisiti che qualificano una società di ingegneria, di cui all’articolo 90, comma 2, lett. b), del codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163/2006.

Tuttavia, la richiesta in questione e le argomentazioni ad essa sottese si ritengono prive di fondamento per le ragioni che seguono.

In via preliminare occorre rilevare che non appare pertinente il richiamo al suddetto articolo 90, comma 2, lettera b), il quale fornisce esclusivamente una definizione relativa alle società di ingegneria, già richiamate dal comma 1, lettera f), del medesimo art. 90.

La citata lettera f) viene richiamata dall’art. 92, comma 6, del regolamento sui contratti pubblici, D.P.R. n. 207/2010, che, relativamente ai requisiti dei concorrenti singoli e di quelli riuniti, precisa che: “le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione”, rendendo  evidente la contrapposizione tra le società di ingegneria di cui può avvalersi l’impresa di costruzione qualificata per la progettazione e le imprese edili che dispongono di un proprio staff interno di progettisti.

Alla prima tipologia di società, infatti, è tenuta a ricorrere un’impresa edile solo laddove non abbia al suo interno uno staff di progettisti inquadrati, a livello previdenziale, come lavoratori subordinati in grado di realizzare l’attività di progettazione.

In secondo luogo, l’impresa edile, seppur soggetta agli stessi requisiti previsti dalla prima parte dell’articolo 92, comma 6, si caratterizza per il proprio oggetto sociale che prevede l’attività di progettazione come meramente incidentale ed eventuale, rispetto a quella  di costruzione.

Ne consegue che la presenza nell’oggetto sociale di un’attività connaturata all’attività di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, etc. - come elencati dall’allegato X al testo sulla sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.- non muta, ma conferma l’assoluta e sostanziale estraneità delle imprese che operano in cantiere alla tipologia delle società professionali richiamate da codesta Cassa previdenziale.

L’attività di progettazione, infatti, è implicita nella stessa attività di costruzione come, peraltro, specificato dal contratto collettivo nazionale dell’edilizia che, per sua espressa previsione, viene applicato dalle imprese che svolgano fra le varie lavorazioni anche quella di “progettazione lavori di opere edili”. Ne consegue che tale attività è legittimamente svolta dai dipendenti delle imprese edili.

 Proprio questo elemento riveste importanza fondamentale ai fini della distinzione fra i due tipi di società, poiché nel caso di prevalente esercizio dell’attività edilizia, l’attività di progettazione si configura come meramente accessoria rispetto a quest’ultima, e comunque necessaria allo svolgimento dell’attività esecutiva ed ai fini della partecipazione alle procedure di gara in cui sia richiesto un apporto progettuale specifico. Le società di ingegneria, al contrario, sono caratterizzate dall’esclusivo svolgimento dell’attività di progettazione, com’è evidente dall’oggetto sociale che contraddistingue le stesse.

Si ricorda che queste ultime sono peraltro soggette a tale contributo solo qualora il professionista svolga l’attività di progettazione come “attività predominante” (articolo 23, comma 2, dello Statuto INARCASSA).  Attività predominante che, nel  caso di imprese di costruzione, è quella edile.

In terzo luogo, su un piano più strettamente pragmatico, occorre rilevare che i progettisti inquadrati stabilmente in conformità al contratto collettivo nazionale dell’edilizia all’interno dell’impresa di costruzione e, quindi, come lavoratori subordinati ricevono uno stipendio per la propria attività e beneficiano del pagamento all’INPS e INAIL dei contributi previdenziali e assistenziali versati da parte dell’impresa.

Sotto questo aspetto potrebbe eventualmente essere richiesta una contribuzione integrativa ai progettisti che sommino l’attività svolta come dipendenti di una impresa edile, a quella svolta come liberi professionisti - in tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro con risposta ad istanza di interpello n. 60/2008- ma non all’impresa soggetto giuridico diverso dal progettista stesso.

Peraltro deve essere ribadito che l’impresa edile, che ha al proprio interno stabilmente uno staff di progettisti inquadrati come lavoratori subordinati, non è cliente degli stessi, bensì è il loro datore di lavoro e come tale versa i contributi suddetti.

Allo stesso modo deve essere rilevato come i progettisti all’interno dell’impresa non abbiano un volume d’affari dichiarabile ai fini IVA, relativo alla progettazione svolta per l’impresa datrice di lavoro, e pertanto manca un’ulteriore condizione essenziale per il pagamento del contributo richiamato. 

Alla luce di tutto quanto sopra la scrivente impresa si dichiara totalmente esente dall’obbligo del versamento contributivo di cui alla nota citata in premessa, non sussistendo i presupposti giuridici e di merito che legittimino le richieste avanzate da codesta Cassa previdenziale.

 

Distinti Saluti.