INPS - INAIL - VARIAZIONE DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI CON RIFLESSI SUL CALCOLO DELLE SANZIONI CIVILI - DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2012 - PRECISAZIONI DEGLI ISTITUTI - CIRCOLARI INPS N. 44/2012 E INAIL N. 65/2011

 

Con Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile, portandola dall’1,50% al 2,50% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Si informa che in seguito alla variazione in commento gli istituti Inps ed Inail hanno diramato le rispettive circolari che di seguito si riepilogano.

Con circolare n. 44 del 23 marzo 2012 l’Inps, per quanto concerne i riflessi della suddetta variazione del tasso dell’interesse legale sul calcolo delle sanzioni civili per mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali, ricorda che:

a) la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali può essere concessa nelle ipotesi indicate dall’art. 116, comma 15, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che siano stati integralmente versati i contributi dovuti alle Gestioni previdenziali ed assistenziali e sulla base delle deliberazioni adottate dai Consigli di Amministrazione degli Enti interessati, in applicazione di specifiche direttive ministeriali;

b) i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili nelle fattispecie individuate dalla richiamata norma sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps con delibera n. 1 dell’8 gennaio 2002, tenendo conto della direttiva emanata in materia dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 19 aprile 2001 ed hanno formato oggetto della circolare dell’Istituto n. 88/2002.

L’Istituto, inoltre, evidenzia che il nuovo tasso si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2012.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti deve essere effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive ricorrenze, riepilogati nell’allegato 2 alla circolare 44/2012 in commento.

l’Inail ha diramato la circolare n. 65 del 30 dicembre 2011, nella quale pone in rilievo che il nuovo tasso di interesse legale costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nelle ipotesi indicate dall’art. 116, comma 15, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Ai sensi dell’art. 116, comma 15, della Legge n. 388/2000, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali è possibile nei casi di:

a) mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti, ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;

b) fatto doloso del terzo, denunciato entro il termine di cui all’art. 124, primo comma, del Codice penale, all’Autorità giudiziaria;

c) crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale comprovati da formali provvedimenti del Ministero del Lavoro di concessione di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, ovvero che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente.