INPS - INAIL - VARIAZIONE DEL TASSO DEGLI INTERESSI
LEGALI CON RIFLESSI SUL CALCOLO DELLE SANZIONI CIVILI - DECORRENZA DAL 1°
GENNAIO 2012 - PRECISAZIONI DEGLI ISTITUTI - CIRCOLARI INPS N. 44/2012 E INAIL
N. 65/2011
Con Decreto Ministeriale
del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato la misura del saggio
degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile, portandola dall’1,50%
al 2,50% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Si informa che in seguito
alla variazione in commento gli istituti Inps ed Inail hanno diramato le
rispettive circolari che di seguito si riepilogano.
Con circolare n. 44 del 23
marzo 2012 l’Inps, per quanto concerne i riflessi della suddetta variazione del
tasso dell’interesse legale sul calcolo delle sanzioni civili per mancato o
ritardato versamento dei contributi previdenziali, ricorda che:
a) la riduzione delle
sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali può essere
concessa nelle ipotesi indicate dall’art. 116, comma 15, della Legge 23
dicembre 2000, n. 388, a condizione che siano stati integralmente versati i
contributi dovuti alle Gestioni previdenziali ed assistenziali e sulla base
delle deliberazioni adottate dai Consigli di Amministrazione degli Enti
interessati, in applicazione di specifiche direttive ministeriali;
b) i criteri e le modalità
per la riduzione delle sanzioni civili nelle fattispecie individuate dalla
richiamata norma sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps
con delibera n. 1 dell’8 gennaio 2002, tenendo conto della direttiva emanata in
materia dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, in data 19 aprile 2001 ed hanno
formato oggetto della circolare dell’Istituto n. 88/2002.
L’Istituto, inoltre,
evidenzia che il nuovo tasso si applica ai contributi con scadenza di pagamento
a partire dal 1° gennaio 2012.
Per le esposizioni
debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della
misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi
dovuti deve essere effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive
ricorrenze, riepilogati nell’allegato 2 alla circolare 44/2012 in commento.
l’Inail ha diramato la
circolare n. 65 del 30 dicembre 2011, nella quale pone in rilievo che il nuovo
tasso di interesse legale costituisce anche la misura di riduzione massima
delle sanzioni civili nelle ipotesi indicate dall’art. 116, comma 15, della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Ai sensi dell’art. 116,
comma 15, della Legge n. 388/2000, la riduzione delle sanzioni civili fino alla
misura degli interessi legali è possibile nei casi di:
a) mancato o ritardato
pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a
contrastanti, ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o
determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in
relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno
dato luogo alla inadempienza;
b) fatto doloso del terzo,
denunciato entro il termine di cui all’art. 124, primo comma, del Codice
penale, all’Autorità giudiziaria;
c) crisi, riorganizzazione,
riconversione o ristrutturazione aziendale comprovati da formali provvedimenti
del Ministero del Lavoro di concessione di Cassa Integrazione Guadagni
straordinaria, ovvero che presentino particolare rilevanza sociale ed economica
in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva
del settore, comprovati dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente.