INPS - ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI -
INDICAZIONE DELLA MATRICOLA DI PROVENIENZA -
MESSAGGIO N. 4999/2012
L’Inps con messaggio n.
4999 del 21 marzo 2012 ha fornito ulteriori precisazioni in tema di
accentramento degli adempimenti contributivi riguardanti la gestione unitaria
degli adempimenti in materia di lavoro, la gestione delle paghe e dei
contributi, ivi compresa la predisposizione dei flussi informativi e
l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali su di
un’unica posizione contributiva, riprendendo quanto indicato nella precedente
circolare n. 172/2010 sul tema cfr. (Not. n. 2/2011).
Secondo quanto evidenziato
nel punto 2. della circolare 172/2010, il datore di lavoro è quindi tenuto a
richiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di
un numero di matricola) soltanto in fase di inizio della attività con
dipendenti.
Il predetto adempimento
deve essere effettuato, esclusivamente per via telematica:
- nelle ipotesi di avvio
della attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale
dipendente, mediante la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, come
indicato nella circolare dell’Istituto n. 41/2010 (cfr. Not.
n. 5/2010);
- nei casi di assunzione di
lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio della attività
dell’impresa, mediante la Comunicazione Unica, ovvero mediante la procedura
telematica di iscrizione disponibile nei servizi on-line dell’Inps come
precisato nella circolare n. 2 del 3 gennaio 2007.
La posizione contributiva
costituita in occasione dell’inizio della attività con dipendenti è pertanto di
regola unica, anche nell’ipotesi di successiva apertura di nuove unità
operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attività
lavorativa di uno o più dipendenti (nel concetto di unità
operativa può rientrare anche la sede legale, qualora nella stessa siano occupati
lavoratori dipendenti).
Di
conseguenza, in questi casi il datore di lavoro non deve richiedere l’apertura
di una nuova e distinta posizione contributiva, ma può gestire i relativi
adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicando i
dati identificativi della nuova unità operativa. Restano tuttavia ferme le
istruzioni già impartite dall’Istituto circa l’apertura di distinte posizioni
aziendali, in ragione delle quali, ai sensi dell’art. 49 della L. 9 marzo 1989,
n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo
datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di
classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali.
In
particolare, continua ad essere necessaria l’attribuzione di distinte posizioni
aziendali nelle seguente fattispecie:
-
datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è
tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi;
-
datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa
e gestionale con diverse finalità economiche;
-
agenzie di somministrazione di lavoro che, secondo quanto disposto l’Inps nella
circolare n. 149 del 24 novembre 2010, a partire dal periodo di paga “gennaio
2011” devono utilizzare due distinte posizioni contributive (per gli
adempimenti contributivi relativi ai lavoratori somministrati e per quelli
relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della
struttura).
L’Inps
ha fornito ulteriori indicazioni sull’argomento con messaggio in oggetto.
In
primo luogo, l’Istituto ricorda di aver precisato, al punto 4. della circolare
n. 172/2010, che, con l’introduzione del principio dell’unicità della posizione
contributiva, non viene meno l’obbligo della comunicazione, da parte dei datori
di lavoro (direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati), dei
dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti
dell’azienda e, ove nota, anche la durata temporale della medesima, senza necessità
peraltro di aprire nuove posizioni contributive e/o richiedere un eventuale
accentramento.
Al
riguardo, il messaggio in parola sottolinea che, accanto all’esigenza di
semplificazione ed unificazione su una sola posizione contributiva del
versamento della contribuzione dovuta (a condizione di identità di
classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali) si affianca anche la
specifica esigenza di conoscere l’effettiva dislocazione territoriale della
forza occupazionale dell’azienda, allo scopo di ottimizzare, fra l’altro,
alcuni istituti di sostegno al reddito (quale, ad esempio, la Cassa
Integrazione Guadagni). Ciò premesso, l’Inps rimarca che l’obbligo della
comunicazione per via telematica, di cui al punto 4. della circolare n.
172/2010, sussiste per tutti i datori di lavoro che operano con dipendenti su
più unità operative.
Pertanto,
osserva l’Istituto, sono tenuti alla predetta comunicazione non solo i datori
di lavoro che dal 1° gennaio 2011 hanno in forza personale dipendente su più
unità, ma anche tutte le aziende che, prima di tale data, operavano ed operano
su più realtà territoriali, in possesso o meno di un provvedimento di
autorizzazione all’accentramento contributivo, rilasciato, nel passato, dalle
Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Per le modalità
di utilizzo della comunicazione telematica, l’Inps richiama quanto precisato
nel punto 8. della circolare n. 172/2010 e le relative istruzioni procedurali.
In
proposito, l’Inps pone in rilievo che, per quanto concerne la comunicazione
delle unità operative esistenti antecedentemente alla competenza dell’Istituto
per la materia in oggetto, la data di inizio della unità operativa viene
convenzionalmente fissata al 1° gennaio 2009. Nel richiamare le istruzioni
impartite al punto 10. della circolare n. 155 del 14 dicembre 2011, l’Inps
rammenta inoltre che, nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il
passaggio dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi
di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi
previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto
al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione
complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le quote retributive da
assoggettare allo sgravio di secondo livello contrattuale, le erogazioni
liberali ed i “fringe benefit”. L’Istituto ribadisce
che, nei casi di passaggio di lavoratori da una matricola ad un’altra, anche
nell’ipotesi di operazioni societarie è necessario valorizzare, sulla denuncia Uniemens, l’elemento <MatricolaAzienda>,
con l’indicazione della matricola di provenienza, ed utilizzare altresì il
previsto codice tipo assunzione/cessazione “2T”.