INPS - ACCENTRAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI - INDICAZIONE DELLA MATRICOLA DI PROVENIENZA - MESSAGGIO N. 4999/2012

 

L’Inps con messaggio n. 4999 del 21 marzo 2012 ha fornito ulteriori precisazioni in tema di accentramento degli adempimenti contributivi riguardanti la gestione unitaria degli adempimenti in materia di lavoro, la gestione delle paghe e dei contributi, ivi compresa la predisposizione dei flussi informativi e l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali su di un’unica posizione contributiva, riprendendo quanto indicato nella precedente circolare n. 172/2010 sul tema cfr. (Not. n. 2/2011).

Secondo quanto evidenziato nel punto 2. della circolare 172/2010, il datore di lavoro è quindi tenuto a richiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) soltanto in fase di inizio della attività con dipendenti.

Il predetto adempimento deve essere effettuato, esclusivamente per via telematica:

- nelle ipotesi di avvio della attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, come indicato nella circolare dell’Istituto n. 41/2010 (cfr. Not. n. 5/2010);

- nei casi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio della attività dell’impresa, mediante la Comunicazione Unica, ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi on-line dell’Inps come precisato nella circolare n. 2 del 3 gennaio 2007.

La posizione contributiva costituita in occasione dell’inizio della attività con dipendenti è pertanto di regola unica, anche nell’ipotesi di successiva apertura di nuove unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (nel concetto di unità operativa può rientrare anche la sede legale, qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti).

Di conseguenza, in questi casi il datore di lavoro non deve richiedere l’apertura di una nuova e distinta posizione contributiva, ma può gestire i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa. Restano tuttavia ferme le istruzioni già impartite dall’Istituto circa l’apertura di distinte posizioni aziendali, in ragione delle quali, ai sensi dell’art. 49 della L. 9 marzo 1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali.

In particolare, continua ad essere necessaria l’attribuzione di distinte posizioni aziendali nelle seguente fattispecie:

- datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi;

- datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;

- agenzie di somministrazione di lavoro che, secondo quanto disposto l’Inps nella circolare n. 149 del 24 novembre 2010, a partire dal periodo di paga “gennaio 2011” devono utilizzare due distinte posizioni contributive (per gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori somministrati e per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura).

L’Inps ha fornito ulteriori indicazioni sull’argomento con messaggio in oggetto.

In primo luogo, l’Istituto ricorda di aver precisato, al punto 4. della circolare n. 172/2010, che, con l’introduzione del principio dell’unicità della posizione contributiva, non viene meno l’obbligo della comunicazione, da parte dei datori di lavoro (direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati), dei dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti dell’azienda e, ove nota, anche la durata temporale della medesima, senza necessità peraltro di aprire nuove posizioni contributive e/o richiedere un eventuale accentramento.

Al riguardo, il messaggio in parola sottolinea che, accanto all’esigenza di semplificazione ed unificazione su una sola posizione contributiva del versamento della contribuzione dovuta (a condizione di identità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali) si affianca anche la specifica esigenza di conoscere l’effettiva dislocazione territoriale della forza occupazionale dell’azienda, allo scopo di ottimizzare, fra l’altro, alcuni istituti di sostegno al reddito (quale, ad esempio, la Cassa Integrazione Guadagni). Ciò premesso, l’Inps rimarca che l’obbligo della comunicazione per via telematica, di cui al punto 4. della circolare n. 172/2010, sussiste per tutti i datori di lavoro che operano con dipendenti su più unità operative.

Pertanto, osserva l’Istituto, sono tenuti alla predetta comunicazione non solo i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2011 hanno in forza personale dipendente su più unità, ma anche tutte le aziende che, prima di tale data, operavano ed operano su più realtà territoriali, in possesso o meno di un provvedimento di autorizzazione all’accentramento contributivo, rilasciato, nel passato, dalle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Per le modalità di utilizzo della comunicazione telematica, l’Inps richiama quanto precisato nel punto 8. della circolare n. 172/2010 e le relative istruzioni procedurali.

In proposito, l’Inps pone in rilievo che, per quanto concerne la comunicazione delle unità operative esistenti antecedentemente alla competenza dell’Istituto per la materia in oggetto, la data di inizio della unità operativa viene convenzionalmente fissata al 1° gennaio 2009. Nel richiamare le istruzioni impartite al punto 10. della circolare n. 155 del 14 dicembre 2011, l’Inps rammenta inoltre che, nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio di secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i “fringe benefit”. L’Istituto ribadisce che, nei casi di passaggio di lavoratori da una matricola ad un’altra, anche nell’ipotesi di operazioni societarie è necessario valorizzare, sulla denuncia Uniemens, l’elemento <MatricolaAzienda>, con l’indicazione della matricola di provenienza, ed utilizzare altresì il previsto codice tipo assunzione/cessazione “2T”.