TESTO
UNICO BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Sul
supplemento ordinario n. 229/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
1999 è stato pubblicato il Testo Unico delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali - Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Con
questo decreto il legislatore, a norma della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
riunisce in un unico provvedimento la normativa vigente in materia di beni
culturali ed ambientali ed abroga espressamente le due leggi fondamentali del
1939 : n. 1089 e n. 1497.
La
disciplina che ne risulta rimane sostanzialmente invariata, in quanto il testo
unico rappresenta un provvedimento di raccordo, salvo alcune specificazioni
interpretative.
Si
segnalano qui di seguito, gli aspetti del decreto legislativo per quanto di
interesse del settore.
Il
provvedimento è suddiviso in due titoli principali :
Titolo
I, artt. 1- 137 : beni culturali ;
Titolo
II, artt. 138 - 166 : beni paesaggistici e ambientali.
Beni
culturali
Si
richiama anzitutto l'attenzione sull'art. 23, che elimina il duplice passaggio
della procedura autorizzatoria alla soprintendenza ed al Ministero per i beni e
le attività culturali, fino ad oggi causa di forti ritardi degli interventi sui
beni vincolati.
L'approvazione
preventiva dei progetti di intervento sui beni culturali da parte della
competente soprintendenza, infatti, sostituisce l'autorizzazione finora
prevista.
Con
il successivo art. 24 il legislatore conferma il silenzio-accoglimento della
richiesta di interventi pubblici e privati entro novanta giorni dalla
presentazione della medesima alla soprintendenza.
Il
termine di novanta giorni può essere sospeso fino al ricevimento della
documentazione qualora la soprintendenza richieda chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. La sospensione piò altresì verificarsi per non oltre
trenta giorni nei casi in cui la soprintendenza proceda, informando
preventivamente il richiedente, ad accertamenti di natura tecnica.
Il
testo unico, all'art. 25, disciplina la conferenza di servizi per la
realizzazione di opere pubbliche incidenti sui beni culturali : in tal caso
l'approvazione dell'opera è rilasciata dal Ministero per i beni e le attività
culturali con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza.
Il
procedimento può essere rimesso al Presidente del Consiglio dei Ministri da
parte dell'amministrazione procedente nel caso di dissenso da parte del
Ministero, purchè non sia stata effettuata una valutazione negativa
dell'impatto ambientale dell'opera.
Il
legislatore, con l'art. 26, interviene anche in materia di valutazione di
impatto ambientale, stabilendo che l'approvazione delle opere da parte del
Ministero ai fini della legge n. 1089/39 è rilasciata, contestualmente, in sede
di concerto sulla compatibilità ambientale.
Il
Ministero per i beni e le attività culturali potrà ordinare la sospensione dei
lavori solo nel caso emergano comportamenti contrastanti con l'approvazione.
Con
l'art. 34 il decreto legislativo definisce gli interventi di restauro : quelli
diretti a mantenere l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la
protezione dei valori culturali del bene. Il restauro comprende il miglioramento
strutturale nel caso di interventi su beni immobili in zone dichiarate a
rischio sismico.
I
relativi interventi, art. 35, debbono essere approvati dal soprintendente che,
a richiesta, si pronuncia anche sull'ammissibilità dell'intervento ai
contributi statali e ne certifica , se del caso, il carattere necessario al
fine della concessione anche di eventuali agevolazioni tributarie.
Sotto
la rubrica "procedure urbanistiche semplificate" viene riportata,
all'art. 36, una norma di fondamentale rilevanza : gli interventi di restauro
approvati dal soprintendente possono essere effettuati con denuncia di inizio
attività.
La
procedura urbanistica semplificata viene in tal modo estesa anche agli
interventi sui beni vincolati.
Il
decreto legislativo prevede, inoltre, all'art. 41, che lo Stato concorra nelle
spese sostenute dal proprietario per gli interventi di restauro del bene
culturale anche fino alla totalità della spesa nel caso si tratti di opere di
particolare interesse o eseguite su beni in uso o godimento pubblico. Lo Stato,
art. 43, può altresì concedere contributi in conto interessi sui mutui
accordati da istituti di credito per gli interventi di restauro.
Con
apposite convenzioni tra Ministero e proprietari, art. 45, dovranno essere
fissate le modalità di accesso al pubblico degli immobili vincolati restaurati
con finanziamento o contributo da parte dello Stato.
Con
l'art. 49 il decreto legislativo conferma le norme già vigenti sulle
prescrizioni di tutela indiretta da parte del Ministero anche su proposta del
soprintendente. Tali prescrizioni debbono essere finalizzate ad evitare
pericolo all'integrità dei beni tutelati e sono indipendenti dalla previsioni
dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.
In
tema di ritrovamenti e scoperte, l'art. 87 del testo unico stabilisce che il
rinvenimento fortuito di beni di interesse storico-culturale deve essere
denunciato entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco o all'autorità
di pubblica sicurezza. Lo scopritore dovrà altresì provvedere alla conservazione
temporanea dei medesimi anche per rimozione.
I
beni da chiunque ed in qualunque modo ritrovati, stabilisce il successivo art.
88, appartengono allo Stato ferma restando la corresponsione di un premio non
superiore al quarto del valore delle cose rinvenute.
In
tema di valorizzazione e godimento pubblico dei beni culturali, l'art. 91 del
testo unico prevede anche il ricorso all'espropriazione da parte del Ministero.
La relativa indennità, art. 95, non sarà rappresentata da un equo indennizzo, come
vuole la disciplina ordinaria delle espropriazioni, ma dovrà consistere nel
giusto prezzo del bene in una libera contrattazione.
All'interno
dei musei, aree archeologiche, parchi archeologici, potranno essere istituiti,
a norma degli artt. 112 e 113, servizi di assistenza culturale e di ospitalità
da affidare anche in concessione a privati.
Il
Ministero, art. 114, potrà concedere, su corresponsione di canone, l'uso dei
beni culturali per finalità compatibili con la loro destinazione.
Beni
paesaggistici e ambientali
Con
l'art. 160 il legislatore stabilisce che a tutti gli effetti del testo unico
sono valide le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze
naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge n. 778/22 nonché gli
elenchi compilati a norma della legge n. 1497/39.
Relativamente
alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali il testo unico, all'art. 149,
ribadisce che le regioni debbono redigere piani paesistici o piani territoriali
a valenza ambientale.
In
caso di inadempienza può intervenire lo Stato in via sostitutiva con la nomina
del Commissario di Governo.
Spetta
altresì allo Stato, art. 150 del testo unico, identificare le linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale relativamente ai valori ambientali
che abbiano lo scopo di orientare anche la pianificazione paesistica regionale.
Con
l'art. 152 il decreto legislativo disciplina il regime degli interventi sui
beni paesaggistici ed ambientali escludendo, in particolare, che
l'autorizzazione regionale di cui al precedente art. 151 debba essere richiesta
per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo e comunque per le opere interne che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
L'art.
158, inoltre, prevede che nei casi di complessi di cose immobili che compongono
un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale ovvero di
bellezze panoramiche considerate come quadri - art. 139 c) e d) - la regione
potrà ordinare che alle facciate dei fabbricati sia dato un diverso colore, che
armonizzi con la bellezza d'insieme. In caso di inadempienza la regione
provvederà d'ufficio.
L'art.
162, alla voce "disposizione transitoria", chiarisce, infine, che il
divieto di autorizzare interventi fino all'approvazione dei piani paesistici
viene circoscritto ai territori interessati dai c.d. "Galassini"
pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.