REGIONE LOMBARDIA - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - CIGD -
SOSPENSIONI PROGRAMMATE - GESTIONE DEL CALENDARIO E RENDICONTAZIONE - NOTA DEL 19 APRILE 2012
Si informa che Regione
Lombardia, in tema di Ammortizzatori sociali in deroga, in data 19 aprile 2012
ha pubblicato sul proprio sito (http://www.formalavoro.regione.lombardia.it),
una nota sulla corretta gestione del calendario delle sospensioni programmate e
la rendicontazione delle ore di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)
effettivamente utilizzate a seguito della pubblicazione del Decreto regionale
n. 3640/2012.
A tal proposito si rammenta
che l’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga del 6 dicembre
2011 e il relativo Allegato 1 prevedono che i datori di lavoro debbano:
- comunicare
preventivamente alla Regione il calendario delle effettive sospensioni dal
lavoro di ciascun lavoratore inserito nella domanda di CIG in deroga presentata
telematicamente nel sistema “Finanziamenti on line”.
- Comunicare la
rendicontazione mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da
ciascun lavoratore inserito nella domanda di CIG in deroga presentata
telematicamente nel sistema “Finanziamenti on line”.
Per le comunicazioni di
sospensione la prima regola individuata per adempiere tale obbligo è la
comunicazione attraverso il sistema informativo: quindi è possibile effettuare
tali comunicazioni a partire da quando la domanda di cassa è presente nel
sistema (si ricorda che il termine per la presentazione della domanda di CIGD
è: entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni).
Per ogni lavoratore, in
attesa dell’entrata in vigore del modello UNI-EMENS, deve essere comunicato
anche il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate
entro il 15 del mese successivo a quello a cui la rendicontazione fa
riferimento.
Procedura per inviare le
comunicazioni di sospensione
Nella sezione “Dossier
domande di autorizzazione CIG in deroga” il datore di lavoro o soggetto da lui
delegato visualizza tutte le domande da lui presentate nei diversi stati (in
Istruttoria, in Regione, Finanziata).
Per ogni stato visualizza
le domande identificate con il relativo numero (ID domanda) e un’etichetta
“azioni”.
Selezionando per ogni
domanda il tasto sotto l’etichetta “azioni” compare l’elenco dei lavoratori in
CIG in deroga inseriti nella domanda.
Accanto ai dati riguardanti
i singoli lavoratori sono presenti due icone:
1. la prima riguarda la
comunicazione di sospensione;
2. la seconda riguarda il
calendario delle sospensioni.
Nella prima, il datore di
lavoro o soggetto da lui delegato, deve inserire per ogni lavoratore i periodi
di sospensione (data inizio - data fine) e le ore di sospensione, indipendentemente
dallo stato della domanda. Ciò significa che le comunicazioni di sospensione
dovranno essere inviate per tutto il periodo di durata della Cassa in deroga
anche dopo che la domanda è stata istruita dalla Provincia o dall’ARIFL e
decretata da Regione Lombardia, fino al termine delle sospensioni.
Nella seconda, invece, il
datore di lavoro/soggetto delegato non dovrà inserire nulla, tale icona,
infatti, è utile a visualizzare tutte le comunicazioni di sospensione che ha
effettuato per ciascun lavoratore per l’intero periodo di Cassa usufruito dal
medesimo.
La nota informa che a breve
sarà implementata nel sistema informativo anche la funzionalità riguardante la
rendicontazione mensile (ore di sospensione effettivamente utilizzate da
ciascun lavoratore da compilare entro il 15 del mese successivo a quello cui la
consuntivazione fa riferimento - come previsto per l’invio mensile del mod.
INPS SR/41). Sarà cura della Regione Lombardia comunicare, nelle forme
opportune, la data in cui sarà possibile inserire anche la rendicontazione.
Dalla prima decade di marzo
2012 il sistema informativo permette l’inserimento delle comunicazioni di
sospensione, pertanto in forza di quanto previsto dall’Accordo Quadro diverse
aziende hanno già proceduto all’immissione delle stesse, mentre altre non hanno
inserito nulla riguardo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e prima quindicina
del mese di aprile 2012.
In data 28/03/2012 Regione
Lombardia ha emesso il decreto n. 2640 specificando le modalità di compilazione
del calendario delle sospensioni e della rendicontazione e rendendo noto
attraverso il sito istituzionale che i datori di lavoro devono attenersi dal 16
aprile 2012 alla compilazione secondo le modalità stabilite nel citato decreto.
A sanatoria, per il 1°
trimestre 2012, i datori di lavoro dovranno inviare la comunicazione di
sospensione riferita a ciascun mese e le ore complessive di sospensione
effettuate nel mese, in tal caso le ore coincideranno con quelle che saranno
inserite successivamente nella rendicontazione.
La comunicazione di
sospensione non deve essere effettuata se il lavoratore ha prestato/presta
attività lavorativa (non è sospeso), dovrà invece essere effettuata dalla prima
volta che il medesimo viene posto in CIG in deroga (sospeso).
Es. Se la sospensione del
lavoratore è iniziata il 16 gennaio, per il mese di gennaio s’inserirà:
dal 16/01/2012 al
31/01/2012 ore 70 (anche in caso di periodi/giorni non continuativi);
mese di febbraio:
dall’01/02/2012 al 29/02/2012 ore 150 (anche in caso di periodi/giorni non
continuativi);
mese di marzo: se il
lavoratore ha prestato attività lavorativa tutto il mese, non deve essere
inviata alcuna comunicazione di sospensione.
Nell’esempio sopra
indicato, relativamente alla rendicontazione mensile, quando sarà implementato
il sistema informativo, per il mese di gennaio per quel lavoratore saranno
inserite 70 ore, per febbraio 150 ore, per marzo 0 (zero) ore.
Per le aziende che invece
hanno già inserito per il 1° trimestre 2012 comunicazioni di sospensione dalla
prima volta che il lavoratore è stato sospeso, le stesse saranno ritenute
valide se il periodo di riferimento massimo è il mese. Dovranno invece essere
ricomunicati periodi oltre il mese di riferimento poiché le ore programmate di
sospensione devono essere correlate alle ore della rendicontazione (verifica
della coerenza dei dati). Quest’operazione avverrà semplicemente inviando una
nuova comunicazione di sospensione.
Per il periodo 1° aprile -
15 aprile sarà possibile inviare un’unica comunicazione di sospensione con
l’indicazione delle ore totali di sospensione.
Es. Dall’01/04/2012 al 15/04/2012 massimo ore 80
(tale numero è solo esemplificativo, dovranno essere inserite le ore totali di
sospensione in “quel” periodo per “quel” lavoratore).
Dal 16 aprile le
comunicazioni di sospensione programmate devono essere inviate preventivamente:
non più tardi del primo giorno lavorativo della settimana di riferimento e
comunque non più tardi della data d’inizio sospensione.
Es. Dal 16/04/2012 al
20/04/2012 massimo ore 40 (tale numero è solo esemplificativo, dovranno essere
inserite le ore totali di sospensione in “quel” periodo per “quel” lavoratore).
Nel caso in cui i
lavoratori nell’arco della settimana siano sospesi uno o più giorni anche non
continuativi, ma non per tutta la settimana deve essere comunque indicato il
periodo settimanale e le ore di sospensione programmate.
Es. Un lavoratore è sospeso due giorni
consecutivi o due giorni non consecutivi per 16 ore nella settimana dal 16
aprile al 20 aprile è necessario indicare nella comunicazione di sospensione:
dal 16/04/2012 al 20/04/2012 ore 16 .
Nel caso in cui i
lavoratori siano sospesi a zero ore per un periodo lungo è possibile inserire
una comunicazione di sospensione per un periodo equivalente al mese.
Si ricorda che le ore
programmate di sospensione devono essere correlate alle ore della
rendicontazione (verifica della coerenza dei dati).
Es. dal 02/05/2012 al 31/05/2012 ore 184.
dal 01/06/2012 al 29/06/2012 ore 168.
In tutti i casi, qualora
intervengano variazioni (es. il lavoratore nel corso della settimana viene
sospeso in giorni diversi o rientra in servizio) le stesse devono essere
tracciate da comunicazioni fra il datore di lavoro e il lavoratore.
Le comunicazioni di
variazione non devono pervenire alla regione ma tenute agli atti in azienda.
Per gli interventi A con
durata fino al 31 dicembre 2012 non bisogna confondere la durata della cassa
richiesta con le sospensioni dall’attività lavorativa, lo strumento sarà
utilizzato con flessibilità con le regole sopra richiamate.
Per eventuali errori
relativi all’inserimento dei periodi o delle ore trasmesse con le comunicazioni
di sospensione i datori di lavoro/soggetti delegati non dovranno inviare alcuna
richiesta di rettifica al fax server regionale. In questo caso, infatti, la
modifica dell’eventuale errore dovrà essere effettuata dal datore di
lavoro/soggetto delegato semplicemente inviando una nuova comunicazione di
sospensione con i dati corretti che implementerà il calendario delle
sospensioni.