REGIONE LOMBARDIA - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - CIGD - SOSPENSIONI PROGRAMMATE - GESTIONE DEL CALENDARIO  E RENDICONTAZIONE - NOTA DEL 19 APRILE 2012

 

Si informa che Regione Lombardia, in tema di Ammortizzatori sociali in deroga, in data 19 aprile 2012 ha pubblicato sul proprio sito (http://www.formalavoro.regione.lombardia.it), una nota sulla corretta gestione del calendario delle sospensioni programmate e la rendicontazione delle ore di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) effettivamente utilizzate a seguito della pubblicazione del Decreto regionale n. 3640/2012.

A tal proposito si rammenta che l’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga del 6 dicembre 2011 e il relativo Allegato 1 prevedono che i datori di lavoro debbano:

- comunicare preventivamente alla Regione il calendario delle effettive sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore inserito nella domanda di CIG in deroga presentata telematicamente nel sistema “Finanziamenti on line”.

- Comunicare la rendicontazione mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore inserito nella domanda di CIG in deroga presentata telematicamente nel sistema “Finanziamenti on line”.

 

Per le comunicazioni di sospensione la prima regola individuata per adempiere tale obbligo è la comunicazione attraverso il sistema informativo: quindi è possibile effettuare tali comunicazioni a partire da quando la domanda di cassa è presente nel sistema (si ricorda che il termine per la presentazione della domanda di CIGD è: entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni).

Per ogni lavoratore, in attesa dell’entrata in vigore del modello UNI-EMENS, deve essere comunicato anche il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate entro il 15 del mese successivo a quello a cui la rendicontazione fa riferimento.

 

Procedura per inviare le comunicazioni di sospensione

Nella sezione “Dossier domande di autorizzazione CIG in deroga” il datore di lavoro o soggetto da lui delegato visualizza tutte le domande da lui presentate nei diversi stati (in Istruttoria, in Regione, Finanziata).

Per ogni stato visualizza le domande identificate con il relativo numero (ID domanda) e un’etichetta “azioni”. 

Selezionando per ogni domanda il tasto sotto l’etichetta “azioni” compare l’elenco dei lavoratori in CIG in deroga inseriti nella domanda.

Accanto ai dati riguardanti i singoli lavoratori sono presenti due icone:

1. la prima riguarda la comunicazione di sospensione;

2. la seconda riguarda il calendario delle sospensioni.

 

Nella prima, il datore di lavoro o soggetto da lui delegato, deve inserire per ogni lavoratore i periodi di sospensione (data inizio - data fine) e le ore di sospensione, indipendentemente dallo stato della domanda. Ciò significa che le comunicazioni di sospensione dovranno essere inviate per tutto il periodo di durata della Cassa in deroga anche dopo che la domanda è stata istruita dalla Provincia o dall’ARIFL e decretata da Regione Lombardia, fino al termine delle sospensioni.

Nella seconda, invece, il datore di lavoro/soggetto delegato non dovrà inserire nulla, tale icona, infatti, è utile a visualizzare tutte le comunicazioni di sospensione che ha effettuato per ciascun lavoratore per l’intero periodo di Cassa usufruito dal medesimo.

La nota informa che a breve sarà implementata nel sistema informativo anche la funzionalità riguardante la rendicontazione mensile (ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore da compilare entro il 15 del mese successivo a quello cui la consuntivazione fa riferimento - come previsto per l’invio mensile del mod. INPS SR/41). Sarà cura della Regione Lombardia comunicare, nelle forme opportune, la data in cui sarà possibile inserire anche la rendicontazione.

Dalla prima decade di marzo 2012 il sistema informativo permette l’inserimento delle comunicazioni di sospensione, pertanto in forza di quanto previsto dall’Accordo Quadro diverse aziende hanno già proceduto all’immissione delle stesse, mentre altre non hanno inserito nulla riguardo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e prima quindicina del mese di aprile 2012.

In data 28/03/2012 Regione Lombardia ha emesso il decreto n. 2640 specificando le modalità di compilazione del calendario delle sospensioni e della rendicontazione e rendendo noto attraverso il sito istituzionale che i datori di lavoro devono attenersi dal 16 aprile 2012 alla compilazione secondo le modalità stabilite nel citato decreto.

A sanatoria, per il 1° trimestre 2012, i datori di lavoro dovranno inviare la comunicazione di sospensione riferita a ciascun mese e le ore complessive di sospensione effettuate nel mese, in tal caso le ore coincideranno con quelle che saranno inserite successivamente nella rendicontazione.

La comunicazione di sospensione non deve essere effettuata se il lavoratore ha prestato/presta attività lavorativa (non è sospeso), dovrà invece essere effettuata dalla prima volta che il medesimo viene posto in CIG in deroga (sospeso).

Es. Se la sospensione del lavoratore è iniziata il 16 gennaio, per il mese di gennaio s’inserirà: 

dal 16/01/2012 al 31/01/2012 ore 70 (anche in caso di periodi/giorni non continuativi);

mese di febbraio: dall’01/02/2012 al 29/02/2012 ore 150 (anche in caso di periodi/giorni non continuativi);

mese di marzo: se il lavoratore ha prestato attività lavorativa tutto il mese, non deve essere inviata alcuna comunicazione di sospensione.

Nell’esempio sopra indicato, relativamente alla rendicontazione mensile, quando sarà implementato il sistema informativo, per il mese di gennaio per quel lavoratore saranno inserite 70 ore, per febbraio 150 ore, per marzo 0 (zero) ore.

Per le aziende che invece hanno già inserito per il 1° trimestre 2012 comunicazioni di sospensione dalla prima volta che il lavoratore è stato sospeso, le stesse saranno ritenute valide se il periodo di riferimento massimo è il mese. Dovranno invece essere ricomunicati periodi oltre il mese di riferimento poiché le ore programmate di sospensione devono essere correlate alle ore della rendicontazione (verifica della coerenza dei dati). Quest’operazione avverrà semplicemente inviando una nuova comunicazione di sospensione.

Per il periodo 1° aprile - 15 aprile sarà possibile inviare un’unica comunicazione di sospensione con l’indicazione delle ore totali di sospensione.

Es.  Dall’01/04/2012 al 15/04/2012 massimo ore 80 (tale numero è solo esemplificativo, dovranno essere inserite le ore totali di sospensione in “quel” periodo per “quel” lavoratore).

Dal 16 aprile le comunicazioni di sospensione programmate devono essere inviate preventivamente: non più tardi del primo giorno lavorativo della settimana di riferimento e comunque non più tardi della data d’inizio sospensione.

Es. Dal 16/04/2012 al 20/04/2012 massimo ore 40 (tale numero è solo esemplificativo, dovranno essere inserite le ore totali di sospensione in “quel” periodo per “quel” lavoratore).

Nel caso in cui i lavoratori nell’arco della settimana siano sospesi uno o più giorni anche non continuativi, ma non per tutta la settimana deve essere comunque indicato il periodo settimanale e le ore di sospensione programmate.

Es.  Un lavoratore è sospeso due giorni consecutivi o due giorni non consecutivi per 16 ore nella settimana dal 16 aprile al 20 aprile è necessario indicare nella comunicazione di sospensione: dal 16/04/2012 al 20/04/2012 ore  16 .

Nel caso in cui i lavoratori siano sospesi a zero ore per un periodo lungo è possibile inserire una comunicazione di sospensione per un periodo equivalente al mese.

Si ricorda che le ore programmate di sospensione devono essere correlate alle ore della rendicontazione (verifica della coerenza dei dati).

Es.  dal 02/05/2012 al 31/05/2012 ore 184.

       dal 01/06/2012 al 29/06/2012 ore 168.

In tutti i casi, qualora intervengano variazioni (es. il lavoratore nel corso della settimana viene sospeso in giorni diversi o rientra in servizio) le stesse devono essere tracciate da comunicazioni fra il datore di lavoro e il lavoratore.

Le comunicazioni di variazione non devono pervenire alla regione ma tenute agli atti in azienda.

Per gli interventi A con durata fino al 31 dicembre 2012 non bisogna confondere la durata della cassa richiesta con le sospensioni dall’attività lavorativa, lo strumento sarà utilizzato con flessibilità con le regole sopra richiamate.

Per eventuali errori relativi all’inserimento dei periodi o delle ore trasmesse con le comunicazioni di sospensione i datori di lavoro/soggetti delegati non dovranno inviare alcuna richiesta di rettifica al fax server regionale. In questo caso, infatti, la modifica dell’eventuale errore dovrà essere effettuata dal datore di lavoro/soggetto delegato semplicemente inviando una nuova comunicazione di sospensione con i dati corretti che implementerà il calendario delle sospensioni.