LAVORI USURANTI - MINISTERO DEL LAVORO - COMUNICAZIONE
DELLO SVOLGIMENTO DI LAVORO NOTTURNO - DIFFERIMENTO
DEL TERMINE AL 31 MAGGIO 2012 - NOTA 27 MARZO 2012
Con nota del 27 marzo 2012,
il Ministero del Lavoro ha rinviato al 31 maggio 2012 il termine per la
comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici, in origine indicato nel 31 marzo 2012 dalla
circolare del medesimo Dicastero n. 15/2011 del 20 giugno 2011.
Ai fini della corretta
individuazione degli obblighi di legge e dei termini per i relativi
adempimenti, la Confindustria ha fornito le precisazioni di seguito
evidenziate.
La distinzione tra
obbligo di comunicazione e rilevazione
Il D.Lgs.
21 aprile 2011, n. 67, all’art. 5 stabilisce un obbligo di “comunicazione”(la
cui omissione è sanzionata in via amministrativa), riferito soltanto al lavoro
notturno (comma 1) ed alle lavorazioni su “linea a catena” (comma 2).
Per tutte le lavorazioni
individuate dall’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 67/2011 (lavorazioni considerate particolarmente
usuranti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 1999; lavoro notturno; lavorazioni
su “linea a catena”; conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico di
trasporto collettivo), l’art. 2, comma 5, del citato D.Lgs.
e l’art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale 20 settembre
2011 (Cfr. la nostra circolare n. 718 del 7.12.2011), prevedono invece una
“rilevazione” (non sanzionata), ai fini del monitoraggio dei lavoratori
impegnati nelle attività usuranti.
I termini per la
comunicazione
Il termine per la
comunicazione del lavoro notturno è annuale (infatti, l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2011, fa riferimento ad una “periodicità
annuale”), mentre quello per la comunicazione dello svolgimento di lavorazioni
su “linea a catena” scade dopo trenta giorni dall’inizio delle medesime (art.
5, comma 2, del menzionato D.Lgs.). In questo secondo
caso, quindi, non vi è una “periodicità”, in quanto l’obbligo è legato
all’inizio delle attività di lavoro su “linea a catena”.
Il termine per la
rilevazione
Il termine per l’attività
di “rilevazione” è individuato dal Decreto Interministeriale 20 settembre 2011
con riferimento ad una “periodicità almeno annuale”, senza che sia indicato
alcun termine più puntuale.
Le istruzioni ministeriali.
Per quanto concerne la
“comunicazione” del lavoro notturno (art. 5, comma 1, del D.Lgs.
n. 67/2011), la circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2011 aveva fissato il
termine al 31 marzo 2012, in assenza di un termine legale.
Il termine per la
“rilevazione” di tutte le attività ritenute usuranti era stato indicato dallo
stesso Dicastero, nella nota del 28 novembre 2011 (Cfr. la nostra circolare n.
718 del 7.12.2011), anche esso nel 31 marzo 2012.
La nota del Ministero
del Lavoro del 27 marzo 2012.
Come accennato, con la nota
del 27 marzo 2012, il Ministero del Lavoro ha differito il termine per la
comunicazione del lavoro notturno al 31 maggio 2012.
Il medesimo Dicastero, nel
segnalare lo spostamento del suddetto termine, precisa che la scadenza del
termine per la “rilevazione” di tutte le attività usuranti rimane inalterata al
31 marzo 2012.
A questo proposito, la
Confindustria rimarca che la “rilevazione” costituisce un obbligo non
sanzionato, per cui l’adempimento potrà essere effettuato senza scadenza (anche
successivamente al 31 maggio 2012).
La Confederazione ricorda,
in ogni caso, che la nota ministeriale del 28 novembre 2011 considera
validamente assolto l’obbligo di “comunicazione” qualora – entro il 31 maggio
2012 – nella “rilevazione” sia indicato, per ogni dipendente, il numero di
giorni di lavoro notturno svolto.