LAVORI USURANTI - MINISTERO DEL LAVORO - COMUNICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DI LAVORO NOTTURNO - DIFFERIMENTO DEL TERMINE AL 31 MAGGIO 2012 - NOTA 27 MARZO 2012

 

Con nota del 27 marzo 2012, il Ministero del Lavoro ha rinviato al 31 maggio 2012 il termine per la comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, in origine indicato nel 31 marzo 2012 dalla circolare del medesimo Dicastero n. 15/2011 del 20 giugno 2011.

Ai fini della corretta individuazione degli obblighi di legge e dei termini per i relativi adempimenti, la Confindustria ha fornito le precisazioni di seguito evidenziate.

 

La distinzione tra obbligo di comunicazione e rilevazione

Il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, all’art. 5 stabilisce un obbligo di “comunicazione”(la cui omissione è sanzionata in via amministrativa), riferito soltanto al lavoro notturno (comma 1) ed alle lavorazioni su “linea a catena” (comma 2).

Per tutte le lavorazioni individuate dall’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 67/2011 (lavorazioni considerate particolarmente usuranti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 1999; lavoro notturno; lavorazioni su “linea a catena”; conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo), l’art. 2, comma 5, del citato D.Lgs. e l’art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale 20 settembre 2011 (Cfr. la nostra circolare n. 718 del 7.12.2011), prevedono invece una “rilevazione” (non sanzionata), ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle attività usuranti.

 

I termini per la comunicazione

Il termine per la comunicazione del lavoro notturno è annuale (infatti, l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2011, fa riferimento ad una “periodicità annuale”), mentre quello per la comunicazione dello svolgimento di lavorazioni su “linea a catena” scade dopo trenta giorni dall’inizio delle medesime (art. 5, comma 2, del menzionato D.Lgs.). In questo secondo caso, quindi, non vi è una “periodicità”, in quanto l’obbligo è legato all’inizio delle attività di lavoro su “linea a catena”.

 

Il termine per la rilevazione

Il termine per l’attività di “rilevazione” è individuato dal Decreto Interministeriale 20 settembre 2011 con riferimento ad una “periodicità almeno annuale”, senza che sia indicato alcun termine più puntuale.

Le istruzioni ministeriali.

Per quanto concerne la “comunicazione” del lavoro notturno (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2011), la circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2011 aveva fissato il termine al 31 marzo 2012, in assenza di un termine legale.

Il termine per la “rilevazione” di tutte le attività ritenute usuranti era stato indicato dallo stesso Dicastero, nella nota del 28 novembre 2011 (Cfr. la nostra circolare n. 718 del 7.12.2011), anche esso nel 31 marzo 2012.

 

La nota del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2012.

Come accennato, con la nota del 27 marzo 2012, il Ministero del Lavoro ha differito il termine per la comunicazione del lavoro notturno al 31 maggio 2012.

Il medesimo Dicastero, nel segnalare lo spostamento del suddetto termine, precisa che la scadenza del termine per la “rilevazione” di tutte le attività usuranti rimane inalterata al 31 marzo 2012.

A questo proposito, la Confindustria rimarca che la “rilevazione” costituisce un obbligo non sanzionato, per cui l’adempimento potrà essere effettuato senza scadenza (anche successivamente al 31 maggio 2012).

La Confederazione ricorda, in ogni caso, che la nota ministeriale del 28 novembre 2011 considera validamente assolto l’obbligo di “comunicazione” qualora – entro il 31 maggio 2012 – nella “rilevazione” sia indicato, per ogni dipendente, il numero di giorni di lavoro notturno svolto.