DECRETO SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO - NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

 

Nel Supplemento Ordinario n. 69/L alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è stata pubblicata la Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

Di seguito si pubblica un primo commento delle norme di interesse per le imprese in materia di lavoro e previdenza sociale.

 

Art. 14 - comma 6-bis - Semplificazione dei controlli sulle imprese - DURC

La norma introduce una significativa semplificazione in materia di DURC prevedendo che, sia nell’ambito dei lavori pubblici che in quelli privati, le amministrazioni pubbliche acquisiscano d’ufficio il DURC.

Come noto in ambito dei lavori pubblici, tale previsione era già contenuta nell’art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 163.

In tema di lavori privati, invece, la norma si pone come assoluta novità.

In quest’ambito, infatti, l’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L’art. 14 in commento introduce, anche per questa ipotesi, l’obbligo per la amministrazione dell’acquisizione d’ufficio del DURC delle imprese che eseguono i lavori.

Si rammenta, peraltro, che l’art. 90 del del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo”. Si ritiene che tale conseguenza si produca anche nel caso di DURC negativo, ossia attestante la irregolarità contributiva dell’impresa.

 

Art. 15 - Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

La norma riscrive la competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza (si tratta dell’estensione, a tre mesi dalla data presunta del parto, del divieto di adibire al lavoro le lavoratrici in gravidanza in presenza di particolari situazioni).

In particolare, ora l’emanazione del provvedimento è di competenza:

1) dell’ASL, quando l’interdizione al lavoro dipende da gravi complicanze della gravidanza o da persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

2) della Direzione Territoriale del Lavoro, quando l’interdizione al lavoro dipende dalle condizioni di lavoro o ambientali che siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

 

Art.17 - Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari

La norma chiarisce, per via legislativa, che in caso di assunzione di un lavoratore non appartenente all’Unione Europea la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Tali obblighi, come noto, erano assolti tramite l’invio del modello Q allo Sportello Unico.

La semplificazione introdotta, in realtà, era già stata anticipata dal Ministero dell’Interno e dalla modifica del modello di comunicazione obbligatoria “UNILAV” che ora prevede anche campi relativi alla sussistenza della sistemazione alloggiativa e l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio.

 

Art.18 - Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

L’art. 18 al comma 3 modifica l’organo competente a cui inoltrare domande di sospensione dagli obblighi di assunzione del disabile ex art. 3, comma 5 della Legge n. 68 del 1999.

In particolare ora per le imprese che abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, ai contratti di solidarietà e ai licenziamenti collettivi e intendano chiedere la sospensione dell’obbligo di assunzione del disabile, in caso di unità produttive ubicate in più province, devono presentare domanda al Centro per l’Impiego dove si trova la sede legale dell’impresa. Sarà questo a provvedere a trasmettere la richiesta agli altri Centri per l’Impiego coinvolti.

Art.19 - Semplificazione in materia di Libro Unico del Lavoro

L’articolo, di natura interpretativa, precisa le nozioni di “omessa registrazione” e di “infedele registrazione” di dati nel Libro Unico del Lavoro, al fine di chiarire l’ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative.

La nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alla scritturazione dei dati diverse rispetto alla qualità e quantità di prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

La norma si pone in continuità con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro n. 47/2011 e quindi si rientra nel campo dell’”infedele” registrazione ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico.

 

Art.21 Responsabilità solidale negli appalti

La disposizione in commento interviene sul regime della responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore e ciascuno degli subappaltatori.

In particolare l’articolo in parola riscrive il secondo comma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, norma cardine in materia di solidarietà nell’ambito degli appalti tra privati.

Il nuovo testo dispone che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non e’ stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Le novità rispetto alla disciplina previgente si possono così riassumere:

1) la responsabilità solidale non si estende alle sanzioni civili che restano a carico della parte inadempiente;

2) il regime della solidarietà è limitato alle retribuzioni, alle quote di trattamento di fine rapporto, nonché ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;

3) è introdotto, a favore del responsabile in solido, il beneficio della preventiva escussione sul patrimonio dell’appaltatore inadempiente ed è chiarito che il committente può esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’appaltatore inadempiente.

 

Art. 45 - Privacy

La norma in parola ha previsto la soppressione dell’obbligo di tenuta e di aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza - DPS - nonché la corrispondente abrogazione della facoltà di avvalersi di un’autocertificazione sostitutiva di rispettare le misure minime di sicurezza.

Viene, di conseguenza, meno anche l’obbligo di dar conto nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio dell’avvenuta redazione o aggiornamento annuale del DPS.

Si sottolinea che l’abolizione dell’obbligo di redazione del DPS non produce effetti sulle restanti misure di sicurezza disciplinate dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy).