DECRETO SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO - NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Nel
Supplemento Ordinario n. 69/L alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è
stata pubblicata la Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione con
modificazioni del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
Di
seguito si pubblica un primo commento delle norme di interesse per le imprese
in materia di lavoro e previdenza sociale.
Art.
14 - comma 6-bis - Semplificazione dei controlli sulle imprese - DURC
La
norma introduce una significativa semplificazione in materia di DURC prevedendo
che, sia nell’ambito dei lavori pubblici che in quelli privati, le
amministrazioni pubbliche acquisiscano d’ufficio il DURC.
Come
noto in ambito dei lavori pubblici, tale previsione era già contenuta nell’art.
6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 163.
In tema
di lavori privati, invece, la norma si pone come assoluta novità.
In
quest’ambito, infatti, l’art. 90 del D.Lgs. n.
81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta
all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il documento unico
di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi.
L’art.
14 in commento introduce, anche per questa ipotesi, l’obbligo per la
amministrazione dell’acquisizione d’ufficio del DURC delle imprese che eseguono
i lavori.
Si
rammenta, peraltro, che l’art. 90 del del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “in assenza del documento
unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è
sospesa l’efficacia del titolo abilitativo”. Si ritiene che tale conseguenza si
produca anche nel caso di DURC negativo, ossia attestante la irregolarità
contributiva dell’impresa.
Art. 15 - Misure di
semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle
lavoratrici in gravidanza
La norma riscrive la
competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in
gravidanza (si tratta dell’estensione, a tre mesi dalla data presunta del parto,
del divieto di adibire al lavoro le lavoratrici in gravidanza in presenza di
particolari situazioni).
In particolare, ora
l’emanazione del provvedimento è di competenza:
1) dell’ASL, quando
l’interdizione al lavoro dipende da gravi complicanze della gravidanza o da
persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato
di gravidanza;
2) della Direzione
Territoriale del Lavoro, quando l’interdizione al lavoro dipende dalle
condizioni di lavoro o ambientali che siano ritenute pregiudizievoli alla
salute della donna e del bambino.
Art.17 - Semplificazione
in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari
La norma chiarisce, per via
legislativa, che in caso di assunzione di un lavoratore non appartenente
all’Unione Europea la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego
assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione
della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso
direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di
permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di
attività di lavoro subordinato.
Tali obblighi, come noto,
erano assolti tramite l’invio del modello Q allo Sportello Unico.
La semplificazione
introdotta, in realtà, era già stata anticipata dal Ministero dell’Interno e
dalla modifica del modello di comunicazione obbligatoria “UNILAV” che ora
prevede anche campi relativi alla sussistenza della sistemazione alloggiativa e l’impegno del datore di lavoro al pagamento
delle spese per il rimpatrio.
Art.18 - Semplificazione
in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
L’art. 18 al comma 3
modifica l’organo competente a cui inoltrare domande di sospensione dagli
obblighi di assunzione del disabile ex art. 3, comma 5 della Legge n. 68 del
1999.
In particolare ora per le
imprese che abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni
straordinaria, ai contratti di solidarietà e ai licenziamenti collettivi e
intendano chiedere la sospensione dell’obbligo di assunzione del disabile, in
caso di unità produttive ubicate in più province, devono presentare domanda al
Centro per l’Impiego dove si trova la sede legale dell’impresa. Sarà questo a
provvedere a trasmettere la richiesta agli altri Centri per l’Impiego coinvolti.
Art.19 - Semplificazione
in materia di Libro Unico del Lavoro
L’articolo, di natura
interpretativa, precisa le nozioni di “omessa registrazione” e di “infedele
registrazione” di dati nel Libro Unico del Lavoro, al fine di chiarire l’ambito
di applicazione delle relative sanzioni amministrative.
La nozione di omessa
registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a
ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele
registrazione si riferisce alla scritturazione dei dati diverse rispetto alla
qualità e quantità di prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme
effettivamente erogate.
La norma si pone in
continuità con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro n. 47/2011 e
quindi si rientra nel campo dell’”infedele” registrazione ogni qualvolta la
quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente
erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico.
Art.21 Responsabilità
solidale negli appalti
La disposizione in
commento interviene sul regime della responsabilità solidale del committente
imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore e ciascuno degli
subappaltatori.
In particolare l’articolo
in parola riscrive il secondo comma dell’art. 29 del D.Lgs.
n. 276/2003, norma cardine in materia di solidarietà nell’ambito degli appalti
tra privati.
Il nuovo testo dispone che
in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore
di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese
le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto
di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Ove convenuto in giudizio per
il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore
di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice
accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione
esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o
datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio
dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non
e’ stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o
datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali
il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore
di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei
confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Le novità rispetto alla
disciplina previgente si possono così riassumere:
1) la responsabilità
solidale non si estende alle sanzioni civili che restano a carico della parte
inadempiente;
2) il regime della
solidarietà è limitato alle retribuzioni, alle quote di trattamento di fine
rapporto, nonché ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
3) è introdotto, a favore
del responsabile in solido, il beneficio della preventiva escussione sul
patrimonio dell’appaltatore inadempiente ed è chiarito che il committente può
esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’appaltatore inadempiente.
Art. 45 - Privacy
La norma in parola ha
previsto la soppressione dell’obbligo di tenuta e di aggiornamento del
Documento Programmatico della Sicurezza - DPS - nonché la corrispondente
abrogazione della facoltà di avvalersi di un’autocertificazione sostitutiva di
rispettare le misure minime di sicurezza.
Viene, di conseguenza, meno
anche l’obbligo di dar conto nella relazione accompagnatoria del bilancio
d’esercizio dell’avvenuta redazione o aggiornamento annuale del DPS.
Si sottolinea che
l’abolizione dell’obbligo di redazione del DPS non produce effetti sulle
restanti misure di sicurezza disciplinate dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy).