MINISTERO DEL LAVORO - RESPONSABILITA’ SOLIDALE - ART.
29, CO. 2, D.LGS. N.
276/2003 - LIMITE DEI DUE ANNI
Il Ministero del Lavoro,
con nota del 13 aprile 2012, in risposta ad un quesito inviato dall’Ance, ha
confermato che il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, contenuto
nella norma sulla responsabilità solidale, di cui all’art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003
deve essere considerato, nel caso del subappalto, decorrente dalla cessazione
dei lavori del subappaltatore, in forza del relativo contratto.
Specifica il Ministero,
infatti, convenendo con l’orientamento Ance, che un’interpretazione differente
porterebbe a sostenere, in appalti che durino molti anni, che l’appaltatore
rimanga responsabile solidale con i propri subappaltatori per l’intero periodo,
interpretazione in netto contrasto con la volontà del legislatore di porre un
termine al regime della solidarietà altrimenti eccessivamente gravosa.
Ministero del Lavoro
Roma, 13 aprile 2012
Nota prot.
37 I 0007140 I
Oggetto: art, 29. comma 2, D,Lgs, n, 276/2003 - responsabilità solidale - limite dei due
anni.
Codesta Associazione ha
chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del regime di
responsabilità solidale disciplinato dal1’art. 29, comma 2, del D,Lgs. n. 276/2003, peraltro oggetto di recenti modifiche da
parte dell’art. 21 del D.L. n. 5/20 12 (conv, da L.
n. 32/2012).
Più in particolare si
chiede se “il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, debba intendersi
con r!ferimento all’appalto in generale o con riferimento, nei casi di
responsabilità solidale nei confronti dei subappaltatori, anche al termine del
singolo lavoro oggetto di subappalto.
AI riguardo occorre
evidenziare che il riferimento al “limite dei due anni” contenuto nel citato
art. 29 indica l’appalto tra committente e appaltatore il che trasposto
nell’ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore - non può che
riferirsi al contratto di appalto tra questi due soggetti.
In altri termini i due
anni, nel caso di subappalto, non possono che decorrere dalla cessazione dei
lavori del subappaltatore (in forza del relativo contratto di subappalto).
Una diversa interpretazione
porterebbe infatti a sostenere che per gli appalti che durano molti anni, in
cui si susseguono diversi subappaltatori, l’appaltatore principale rimanga
legato con tutte le imprese subappaltatrici per l’intero periodo.
La norma vuole invece porre
un termine giuridico certo nei rapporti di solidarietà intercorrenti anche tra
appaltatore e subappaltatore, termine che non può che decorrere dalla fine dei
lavori del subappaltatore.
Del resto, anche ai fini di
una concreta operatività dell’Istituto, va evidenziato che i lavoratori del
subappaltatore, mentre conoscono il termine dei lavori
svolti dalla propria impresa (e quindi la decorrenza dei due anni per agire in
solidarietà) non conoscono il termine “finale” dell’intero appalto né sono
tenuti giuridicamente ad averne conoscenza.