DURC - INPS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERVENTO
SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI DURC
IRREGOLARE - CIRCOLARE INPS N. 54/2012 -
CIRCOLARE AGENZIA delle ENTRATE N. 34/2012
Si
informa che l’Inps ha pubblicato il 13 aprile 2012 la circolare n. 54/2012 in
merito all’intervento sostitutivo della stazione appaltante, previsto dall’art.
4 del D.P.R. n. 207/2010 (cfr. Not. n. 3/2012 e
4/2012), nei casi in cui il responsabile del procedimento verifichi
l’irregolarità del Durc relativamente alla posizione
dell’appaltatore o del subappaltatore. Tale intervento comporta il pagamento
diretto nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse Edili, dopo
aver proceduto alla trattenuta dello 0,50% che sarà svincolata solamente in
sede di liquidazione del saldo finale.
Viene
ribadito che l’intervento sostitutivo opererà anche nel caso in cui il debito
della stazione appaltante sia in grado di colmare le irregolarità accertate con
il Durc solo in parte, nel qual caso il relativo
pagamento sarà effettuato proporzionalmente presso i predetti enti. Qualora,
poi, l’irregolarità riguardi il subappaltatore, l’intervento sostitutivo
opererà nel limite del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore
alla data di emissione del Durc irregolare.
Di
seguito le istruzioni operative fornite dall’Inps con la circlare
di commento:
a)
Comunicazione preventiva
Ogni
qualvolta il responsabile del lavoro acquisisca un Durc
irregolare, la stazione appaltante deve comunicare la volontà di intervenire
per posta elettronica certificata alla Sede Inps che ha accertato
l’inadempienza, mediante il modello allegato alla circolare e indicando
l’importo che si intende versare.
b)
Versamento dei crediti
Il
pagamento di quanto dovuto sarà effettuato successivamente, secondo le modalità
previste per l’adempimento contributivo da parte dell’esecutore o del
subappaltatore nei confronti dell’Inps.
A tal
proposito, l’Istituto ha anche ricordato che l’Agenzia delle Entrate, con
circolare n. 34 del 12 aprile 2012, ha disposto l’integrazione della “tabella
dei codici identificativi” prevista nella sezione Contribuente del modello F24,
istituendo il Codice 51 che indica l’intervento sostitutivo.
L’Inps
prosegue precisando che la compilazione della sezione Contribuente dovrà
riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento, mentre nel campo
codice fiscale del coobbligato dovrà essere indicato il codice fiscale della
stazione appaltante.
Al
fine di uniformare le modalità dell’intervento sostitutivo, l’Inps ha
predisposto un modello contenente tutte le informazioni utili all’effettuazione
di tale intervento, tra le quali l’eventuale conferma o variazione dell’importo
e le modalità di compilazione del modello F24.
Il
pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni, comunicandolo
successivamente mediante Pec o e-mail all’Inps, al fine di gestire successivi
ulteriori interventi.
c)
Ulteriori istruzioni
Prima
dell’emissione del Durc irregolare, il contribuente
deve essere inviato a regolarizzare, in base all’art. 7, co.
3 del D.M. 24/10/2012, entro i successivi 15 giorni.
Tenuto
conto di tale invito e dei tempi brevi di tale procedura e di emissione del Durc, potrebbe avvenire che nel frattempo il debito si sia
ridotto, al seguito del pagamento del contribuente di partite di credito
maturate successivamente all’emissione del Durc.
Alla
luce di ciò, l’operatore Inps, una volta ricevuto il modello relativo alla
comunicazione preventiva della stazione appaltante deve:
-
verificare l’attuale posizione debitoria del contribuente;
-
definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione
previdenziale interessata;
-
trasmettere, non oltre il terzo giorno dal ricevimento della comunicazione
preventiva, il modello al responsabile del procedimento, contenente tutti i
dati relativi all’espletamento del corretto intervento.
In tal
senso sono state date istruzioni agli operatori Inps al fine di evitare
eventuali duplicazioni e versamenti non dovuti.
Si
segnala, inoltre, che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate é stato
riportato, oltre al codice identificativo dell’intervento sostitutivo, anche il
Codice 50 per i casi di versamenti effettuati a titolo di responsabile solidale
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, così
come da ultimo modificato dal D.L. n. 5/2012.