TRASPORTI
ECCEZIONALI - MODIFICA ART. 10 DEL CODICE DELLA STRADA
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 220/L
è stata pubblicata la legge 7 dicembre 1999 n. 472 recante "interventi nel
settore dei trasporti" con la quale e' stata modificata, in modo
sostanziale, la normativa per la circolazione dei trasporti e dei veicoli
eccezionali.
L'art.
28 della legge in particolare modifica i seguenti aspetti della normativa per i
trasporti eccezionali:
Nel
merito delle modifiche apportate si illustrano le modifiche introdotte all'art
10 del Codice della strada.
Al
fine di evitare che si utilizzassero veicoli eccezionali, sfruttandone l'intera
capacità di carico, per il trasporto di prodotti che normalmente non richiedono
l'impiego di un veicolo eccezionale, il comma 2 lett. b è stato modificato
prevedendo:
In
questi casi la massa a pieno carico dei veicoli non potrà superare 38 t
(veicolo isolato a 3 assi), 48 t (veicolo isolato a 4 assi), 86 t (complesso
veicolare a 6 assi), 108 t (complesso veicolare a 8 assi).
Per
il settore delle costruzioni si segnala che i trasporti eccezionali di macchine
operatrici e di elementi prefabbricati, che compiano percorsi ripetitivi con
sagome di carico sempre simili saranno autorizzati dall'ente proprietari delle
strade previo pagamento di un indennizzo forfettario calcolato sulla base della
tassa di possesso (1,5 volte, 2 volte, 3 volte), mentre per la circolazione
sulle autostrade si individueranno specifiche tariffe .
Non
sarà più soggetto ad autorizzazione il trasporto delle macchine operatrici la
cui altezza totale (veicolo più carico) non superi i 4,30 m, a condizione che
la circolazione avvenga su strade con altezza libera dalle opere di sottovia
non inferiore a 30 cm.
Ai
fini della determinazione dei limiti dimensionali del carico non concorreranno
le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio del carico stesso.
E'
stata data la possibilità di trasportare con i mezzi d'opera prodotti diversi
dagli inerti a condizione che ciò sia previsto nella licenza (o autorizzazione)
e nei limiti di massa indicati dall'art. 62 (senza quindi l'utilizzo della c.d.
portata potenziale).
Il
trasporto di materiali non indicati nella licenza (o autorizzazione) sarà
sanzionato sia pecuniariamente, che con il ritiro della carta di circolazione
del veicolo e la sospensione della patente del conducente (commi 23,24,25).
Non
sarà più soggetta a sanzione:
La
circolazione senza autorizzazione, la violazione delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi ed all'obbligo della scorta, il
superamento dei limiti dimensionali di oltre il 5% per la massa e di oltre il
2% per la sagoma, la circolazione di un veicolo eccezionale senza
autorizzazione saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento da
lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da parte sia del proprietario che del
committente esclusivo del trasporto) alla sospensione della patente del
conducente ed al ritiro della carta di circolazione del veicolo.
La
mancata osservanza delle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione (es.
circolazione senza uso dei dispositivi aggiuntivi di segnalamento luminoso)
sarà sanzionata da lire 200.000 a lire 800.000 a carico del proprietario del
veicolo e del committente se trattasi di trasporto esclusivo, nonchè con il
fermo del veicolo sino a quando il conducente non abbia provveduto a sistemare
il carico o il veicolo ovvero ad adempiere le prescrizione omesse.
Il
personale abilitato alla scorta tecnica che non rispetterà le prescrizioni o le
modalità di svolgimento previste dal regolamento sarà soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento da lire 500.000 a lire 2.000.000.