D.L. N. 73/2012 - ANCORA UN RINVIO DEL PERIODO TRANSITORIO PER LA QUALIFICAZIONE PREVISTO DAL REGOLAMENTO SUI CONTRATTI PUBBLICI
La G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 ha pubblicato il
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 che ha differito ulteriormente l’entrata in
vigore delle disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici
di lavori pubblici e di garanzia globale di esecuzione.
Per quanto riguarda la qualificazione, é prevista una
proroga di 180 giorni dei termini indicati dall’articolo 357, commi 12, 14, 15,
16, 17, 22, 24 e 25, del D.P.R. n. 207/2010, regolamento esecutivo del codice
dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163/2006.
Si evidenzia che la proroga riguarderà, in
particolare:
1. la qualificazione SOA nelle categorie “variate” OG
11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, per le quali fino al 4/12/2012
continueranno a valere gli attestati rilasciati secondo le disposizioni del
D.P.R. n. 34/2000 (comma 12);
2. le gare di appalto, che continueranno a rispettare
la disciplina del D.P.R. n. 34/2000 (comma 15);
3. le categorie super-specialistiche, per la cui
individuazione si farà ancora riferimento all’elenco di cui all’art. 72 comma 4
del D.P.R. n. 554/1999 (comma 16).
La finalità sottesa alla proroga del periodo di
sospensione delle norme sopra indicate, é quella di consentire alle stazioni
appaltanti di terminare l’emissione dei certificati di esecuzione dei lavori
eseguiti, per le categorie “variate” di cui al punto 1, evitando il blocco del
mercato degli appalti.
Al riguardo, si evidenzia che detta proroga si somma
al periodo di sospensione originariamente previsto nel regolamento e poi
successivamente procrastinato per effetto del decreto cd. “sviluppo” (D.L. n.
70/2011). Pertanto, nei limiti delle suddette categorie, rimangono pienamente
validi tutti gli attestati rilasciati secondo le disposizioni del citato D.P.R.
n. 34/2000, seppure scaduti successivamente alla data di pubblicazione del
regolamento (10 dicembre 2010); fanno eccezione i certificati dichiarati
decaduti dall’Autorità o dalla SOA.
Di converso, tutti i soggetti che si siano
riqualificati per tempo nelle nuove categorie, così come ridefinite
dall’allegato A del nuovo regolamento, dovranno attendere il 5/12/2012 per
poter partecipare alle gare di appalto pubbliche.
Con la suddetta proroga sono, altresì, rimandate tutte
le grandi innovazioni volte a favorire la partecipazione in gara delle imprese.
Tra queste rientra la riduzione da 3 a 2,5 volte della cifra di affari in
lavori necessaria per partecipare a gare di importo superiore a euro
20.658.000. É, inoltre, rimandata la possibilità per le stazioni appaltanti di
richiedere nei bandi classifiche di qualificazione intermedie (III-bis e
IV-bis), a suo tempo ideate per consentire una più graduale crescita delle
imprese, e una più puntuale individuazione delle qualificazioni richieste per
l’esecuzione dei lavori.
Nel medesimo provvedimento del Consiglio dei Ministri
é specificato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrà a
disposizione lo stesso arco temporale della proroga, per stabilire con decreto,
sentita l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, le modalità
semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori.
Alla luce delle nuove disposizioni sulla
qualificazione, si illustrano le problematiche di alcune nostre imprese
associate, che scaturiscono dalla proroga del regime transitorio:
1)
imprese già qualificate ex DPR 207/2010 in categorie “variate”: si tratta di
aziende che hanno presentato per tempo l’istanza alla SOA in vista del termine
del periodo transitorio per ottenere che la qualificazione già posseduta ai
sensi del DPR 34/2000 in categorie “variate“ venisse aggiornata o rinnovata.
Queste imprese si sono attivate affinché i certificati di esecuzione lavori
(CEL) venissero riemessi per tempo dalle stazioni appaltanti, per le quali
hanno lavorato, secondo l’allegato B1 del DPR 207/2010. Queste imprese sono ora
in possesso di un’attestazione SOA, rilasciata ai sensi del DPR 207/2010, che
riporta le nuove categorie “variate”. Il costo sostenuto per ottenere tale
qualificazione è quello previsto dalla legge. Dalle nuove disposizioni discende
che le imprese non potranno partecipare agli appalti pubblici in dette
categorie fino a gennaio 2013.
2)
imprese con attestazione rilasciata ex DPR 34/2000 in categorie “variate” -
pertanto prorogate nella validità fino al 31/12/2012: il problema che si pone
per dette imprese è che, seppur in possesso di una attestazione valida, non
possono integrare/aumentare la propria qualificazione rilasciata ai sensi del
DPR 34/2000, secondo quanto espressamente descritto nel Comunicato del 10
giugno 2011 del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
3)
imprese che richiedono alla SOA per la prima volta la qualificazione in una o
più categorie “variate”: per queste imprese l’attestazione sarà rilasciata dalle SOA sulla base del nuovo
modello di attestazione recante espressamente il riferimento al DPR 207/2010;
tali imprese non hanno alcuna possibilità di partecipare agli appalti pubblici
se non a decorrere da gennaio 2013. Oltre all’impossibilità di partecipazione
alle gare, vi è l’iniquità di una tariffa pagata integralmente per un attestato
di validità temporale decurtata.
4) vi è poi il problema dello slittamento dei termini
di riferimento per i lavori documentabili nelle categorie “variate”. L’impresa
che ha già sottoscritto il contratto per tempo, ad esempio a marzo 2012, per
ottenere l’attestazione con le nuove categorie “variate” può far riferimento a
lavori eseguiti da marzo 2002, godendo del bonus decennale. Vista la proroga
delle variate, si troverà nella necessità di recedere dal contratto attuale per
sottoscriverne uno nuovo, per esempio ad ottobre 2012, non potendo però
utilizzare i lavori eseguiti tra marzo e ottobre 2002. Vi sono pertanto
situazioni nelle quali lo slittamento dei termini può comportare la perdita dei
requisiti connessi ai lavori.
Nel provvedimento del Governo é inserita, infine, una
proroga più lunga (1 anno) per l’entrata in vigore della garanzia globale di
esecuzione (artt. da 129 a 139 del regolamento), prevista obbligatoriamente per
l’affidamento degli appalti integrati di importo superiore a 75 milioni di euro
e per l’affidamento a contraente generale nonché, in via facoltativa, per gli
appalti di sola costruzione di importo superiore a 100 milioni di euro.
La proroga, fortemente auspicata dall’Ance, va
valutata positivamente, in quanto tiene conto della difficoltà oggettiva delle
imprese di reperire sul mercato soggetti finanziari disposti a fornire questo
tipo di garanzia.
Si pubblica di seguito il testo del decreto in parola.
DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione
delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. (12G0095)
(GU n. 131 del 7-6-2012)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. I termini
previsti dall’articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.
2. I termini
previsti dall’articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.
3. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da
adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite modalità
semplificate per la riemissione dei
certificati di esecuzione dei lavori rilasciati
secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 2
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.