ABILITAZIONE D’UFFICIO AI SENSI DEL D.M. 37/2008 SE
L’IMPRESA È ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE IN COSTANZA DELLA EX L. 46/1990
Il Ministero dello Sviluppo
Economico ritiene che l’art. 34 del recente D.L. 5/2012 (c.d. decreto
semplificazioni) sia finalizzato a consolidare il processo attraverso il quale
gli imprenditori iscritti al Registro Imprese, in ottemperanza alle
prescrizioni della L. 46/1990, possono certificare la propria posizione di
abilitazione all’installazione di impianti ai sensi del vigente D.M. 37/2008,
che abroga la L. 46/1990.
L’articolo in questione porta:
“Riconoscimento dell’abilitazione
delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione
degli impianti negli edifici.
Art. 34
1. L’abilitazione delle imprese di
cui all’articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie
di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.”
Tale articolo infatti, mette sullo
stesso piano le imprese già abilitate ad operare sulla base della norma
previgente con riferimento agli impianti degli edifici di civile abitazione e
le imprese abilitate in base alla nuova norma per tutte le tipologie di
edifici.
Questi chiarimenti si sono resi
necessarie a causa dell’assenza di disposizioni transitorie volte a
disciplinare le modalità di passaggio dall’abilitazione ex L. 46/1990
all’abilitazione ex D.M. 37/2008.
Secondo l’art. 1, comma 2, del
D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni) tale mancanza non può più essere
interpretata in senso restrittivo, come impedimento alla prosecuzione di
attività già legittimamente svolte e come mancanza di automatica continuità fra
le due abilitazioni.
Il Ministero sostiene la procedura
secondo la quale si procedere automaticamente a convertire l’abilitazione ex L.
46/1990 nella corrispondente ex D.M. 37/2008 d’ufficio, senza alcun
accertamento dei requisiti professionali (e fornisce le modalità per i casi più
comuni). È invece ancora necessaria la presentazione di SCIA per i casi in cui
non possa essere individuata una corrispondente abilitazione della ex L.
46/1990 con le prescrizioni del D.M.
37/2008.