LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2012, N.7 dISPOSIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE
BURL n. 16, suppl. del 20 PRILE 2012
(commento a cura del geom. Antonio Gnecchi)
A poca distanza dell’emanazione della legge regionale
n. 4 del 2012 (“Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e
altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia”), è entrata in vigore dal
21 aprile 2012 la nuova legge regionale n. 7 del 18 aprile 2012, contenente le
misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione.
La nuova legge regionale contiene una serie di norme
che sostituiscono, modificano o integrano
precedenti disposizioni normative riguardanti diverse materie, quali
quelle sociali, il sistema educativo di istruzione, lo sviluppo del territorio,
gli interventi per il governo del sottosuolo, gli interventi infrastrutturali
per la diffusione della banda ultra larga, la semplificazione, digitalizzazione
e competitività degli adempimenti amministrativi.
Di seguito si illustreranno soltanto le principali
novità che riguardano la materia dell’edilizia e dell’urbanistica contenute nel
testo di legge regionale.
Art. 16 –
modifica art. 10, L.R. n. 21/2008 – sale
cinematografiche.
Spazi che costituiscono “attrezzature di interesse
generale” ai sensi artt. 9 e 90 della legge regionale n. 12 del 2005:
art. 9 – Piano dei Servizi: assicurano dotazione
globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
art. 90 – Aree per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale (nei PII).
Con l’introduzione della modifica alle norme in
materia di spettacolo, si è voluto stabilire che anche le sale e arene cinematografiche situate nei centri
urbani e che svolgano attività culturali, formative e ricreative, sono da
considerare di interesse generale e, pertanto, possono essere considerate e
computate agli effetti della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico, da inserire nel Piano dei Servizi del PGT o nei Piani
Integrati di intervento.
Art. 17 (Disciplina dei titolo edilizi di cui
all’articolo 27, comma 1, lettera d), della LR n. 12/2005 a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 2011)
Commento già effettuato nel precedente articolo a inizio pagina.
Art. 18 (Modifica all’articolo 51 della l.r. 12/2005)
Nell’ambito della disciplina dei mutamenti delle
destinazioni d’uso di immobili, è stato sostituito il comma 1-bis dell’articolo
51 della l.r. 12/2005, consentendo ai comuni di definire i criteri per l’individuazione delle destinazioni d’uso,
all’interno degli ambiti del tessuto
urbano consolidato del Piano delle Regole del PGT (articolo 10, comma 2), da
escludere per eventuali danni alla salute, al patrimonio artistico e culturale,
al paesaggio, ect.
Art. 19 (Disposizioni in materia di semplificazione
urbanistico – edilizia)
E’ prevista solo la comunicazione ex articolo 6, dPR n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia) per gli interventi di riqualificazione
energetica e di risanamento dall’amianto, connessi a funzioni residenziali, per
garantire ed accelerare il perseguimento degli obiettivi comunitari in materia
energetica. Tale comunicazione è
sottoscritta dal richiedente e corredata da una relazione sugli interventi
asseverata da un professionista abilitato e presentata prima di dare inizio ai
lavori allo Sportello Unico per l’Edilizia.
Art. 21 (Inserimento dell’art. 95-bis nella L.R. n. 12/2005: Disposizioni per agevolare la
valorizzazione di immobili comunali).
Ricordo che la sentenza della
Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009, dichiarava l’illegittimità
costituzionale dell’ art. 58, comma 2, della L. 133/2008, secondo il quale la
deliberazione del Consiglio Comunale che approvava il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, sulla base del quale gli immobili in esso inseriti
sono diventati automaticamente patrimonio disponibile, aveva come ulteriore
conseguenza di variare automaticamente il piano regolatore.
E’ intervenuto a regolamentare la materia l’articolo
27 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Decreto Salva Italia), che disciplina
i profili urbanistici connessi
all’approvazione ad opera dei comuni del piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari.
La regione, proprio in attuazione del comma 1,
dell’articolo 27 della citata legge , ha introdotto, dopo l’articolo 95 della
LR 12/2005, il nuovo articolo 95-bis,
prevedendo tre ipotesi:
1. relativamente agli immobili per i quali si
intendono stabilire destinazioni d’uso
urbanistiche in contrasto con il PGT, le
deliberazioni del CC di approvazione del piano
equivale ad automatica
approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di
variante sono previsioni del Piano dei Servizi ovvero del PdR
riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato;
2. nel piano non possono essere compresi immobili per
i quali siano indicate destinazioni d’uso urbanistiche in contrasto con
le previsioni prevalenti del PTCP o del PGT;
3. le varianti urbanistiche di cui alla lettera a),
che determinano l’uso di piccole aree a livello locale ovvero modifiche minori
del Piano dei Servizi e del PdR, non sono soggette a
valutazione ambientale strategica.
Art. 23 (modifiche all’art. 4-quater della LR 31/08.
Istituzione del fondo per la prevenzione del rischi idrogeologico)
E’ stata introdotta una nuova norma che prevede
l’istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione dei
rischi idrogeologici, alimentato dal versamento, da parte dei proponenti di
ogni mutamento di destinazione d’uso del suolo
interessato dal vincolo idrogeologico, di un importo fissato con
deliberazione della Giunta Regionale.
I criteri base per la determinazione di questo importo
sono i seguenti.
a) superficie oggetto di mutamento di destinazione
d’uso del suolo, espresso in metri quadrati,
b) ubicazione dell’intervento, distinti tra territori
montani e non montani, con particolare riguardo alle attività agricole di quei
territori, da salvaguardare,
c) tipologia di destinazione d’uso richiesta rispetto
a quella precedente.
L’utilizzo dei fondi per la prevenzione del rischio
idrogeologico è vincolato ai territori soggetti dal medesimo vincolo.
Il versamento dell’importo compensativo è condizione
necessaria al rilascio dell’autorizzazione al mutamento di destinazione del
suolo.
Art. 25 (modifiche agli articoli 29 e 30 della LR 26/2003).Programma ambientale regionale
(PEAR) e obiettivi in materia di fonti rinnovabili (FER)
L’articolo 29 della legge regionale 26/2003 disciplina
le funzioni attribuite alla regione nel settore energetico, aggiungendo la
promozione degli interventi per la produzione di biometano
a partire da matrici di scarto o sottoprodotti delle attività agricole o
agroalimentari. Da qui, anche l’attribuzione dei poteri di concessione degli
incentivi finalizzati anche per gli interventi di cui sopra, oltre a istituire
il registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e adotta
linee guida per favorire la valorizzazione energetica degli scarti di potatura
derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, nel rispetto del Codice
Ambientale.
Il Programma energetico ambientale regionale
(PEAR) recepisce gli obiettivi di
copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia,
definiti nel decreto ministeriale di cui al D Lgs n.
28/2011, e incrementa di almeno il 50% gli obiettivi alla copertura da fonti
energetiche rinnovabili di origine termica, fotovoltaica e da biogas sul
consumo finale lordo di energia, da raggiungere entro il 2020.
Art. 26 (inserimento dell’art. 9-bis nella LR 24/2006.
Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)
Al fine di adeguare le proprie
norme alle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica in
edilizia è stato aggiunto l’articolo 9-bis con il quale la Giunta regionale
stabilisce le modalità per anticipare al
31 dicembre 2015, l’applicazione dei limiti di fabbisogno energetico nel
settore civile.
Art. 28. Modifiche al Titolo III della LR 26/2003.
Infrastrutture per la distribuzione dio energia elettrica)
Altre modifiche introdotte alla legge regionale n.
26/2003, riguardano:
- le funzioni attribuite alle province in ordine alla
disciplina del settore energetico, che interessano l’installazione e
l’esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la
realizzazione di linee e impianti elettrici; per questi ultimi, ricadenti sul
territorio provinciale, è stato rimosso il limite di 150 KV facendo il semplice riferimento alla rete di
Trasmissione Nazionale (RTN) e a quelli individuati dalla direttiva comunitaria
di cui al D. Lgs. 28/2011,
- le funzioni attribuite alla regione in ordine alla
disciplina del settore energetico; è stato inserito un nuovo articolo 29-bis
che prevede l’approvazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge
regionale, di un regolamento per disciplinare la realizzazione e la gestione
delle infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica.
Art. 33.
(Inserimento dell’art. 8-bis nella LR 24/2006. Misure di semplificazione
per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera)
Ricordo che l’articolo 272, comma
2, del Codice dell’Ambiente, approvato
con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede per taluni impianti e attività che producono
emissioni in atmosfera, in relazione al
tipo e alle modalità di produzione, il rilascio di autorizzazioni semplificate,
nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i
tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità
dei controlli.
Con l’introduzione dell’articolo 8-bis la Giunta regionale, nell’attuare le
misure di semplificazioni sopra richiamate, estende l’applicazione delle
previsioni dell’articolo 272, comma 2, ad ulteriori attività industriali,
artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da
fonti energetiche rinnovabili.
Art. 34.
(Modifiche all’articolo 3 della LR 5/2010 e all’articolo 8 della LR 24/2006.
Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA a AIA)
Ricordo che l’articolo 3 della legge regionale n. 5
del 2010 stabilisce norme generali di organizzazione e procedure in materia di
VIA e di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di competenza della
Regione, delle province e dei comuni.
Con l’introduzione del nuovo comma 8-bis, la
regione dispone che per i progetti
relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, per gli impianti di
produzione energetica da FER, gli oneri istruttori finalizzati all’adozione del
provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del
50%, mentre per le attività certificate ISO 14001 sono ridotti del 20 per
cento.
Ricordo, inoltre, che l’articolo 8 della legge
regionale n. 24 del 2006 stabilisce norme che riguardano le emissioni da
impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia,
con la finalità di sviluppo di nuove tecnologie
che adottino sistemi di risparmio di energia e di riduzione degli
impatti ambientali, oltre al rilascio delle relative autorizzazioni,
all’imposizione di prescrizioni tecniche
e alle funzioni di controllo da parte dell’ARPA.
In questo contesto, il nuovo
comma 2-bis prevede che per i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni
integrate ambientali di cui all’art. 29-ter del D. Lgs.
152/2006, relativi a impianti industriali allacciati alla rete
SME e ad attività certificate ISO 14001,
si applica, nell’ambito dell’adeguamento del tariffario, una riduzione
differenziata, da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 30 per cento,
degli oneri per le istruttorie e per i controlli.
Art. 38 – 39 – 40 – 41 – 41. Disciplina comunale del
sottosuolo (PUGSS)
Si ricorda che il PGSS è stato introdotto come
strumento di pianificazione urbanistica a livelli statale dal DPCM 3 marzo 1999, articolo 3 e a livello regionale
dalla LR n. 26 del 12 dicembre 2003, articolo 38, richiamato quindi nella legge
regionale per il Governo del Territorio n. 12 /2005, articolo 9, comma 8, come
parte integrante e sostanziale del Piano dei servizi del PGT.
Tra le disposizioni introdotte dalla legge regionale
emerge per i comuni l’obbligo di dotarsi del piano urbano generale servizi
sottosuolo (PUGSS) entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012.
La struttura tecnica del PUGSS, come definita dalla
legge istitutiva del 2003, è fortemente complessa ed articolata e comporta
oggettive difficoltà per i comuni nel recepimento dei dati relativi alle reti
esistenti nel sottosuolo (localizzazione, caratteristiche dimensionali, e
materiche, efficienza, obsolescenza, ecc), con impegni di spesa spesso non
sostenibili da parte dell’ente locale e la conseguente impossibilità ad
ottemperare alle disposizioni normative; per queste ragioni il Piano dei
Servizi oggi vigente, per la maggior parte dei comuni lombardi, non ha il PUGSS
al suo interno.
La regione Lombardia dovrebbe valutare una
semplificazione dei contenuti minimi del PUGSS da elaborare entro la scadenza
del 2012, in modo da mettere in condizioni gli enti locali di iniziare la
raccolta dei dati e fornire uno strumento di base predisposto in modo tale da
essere progressivamente implementato, contestualmente al reperimento delle
informazioni.
In questa ipotesi di redazione del PUGSS verranno
integrate le informazioni già contenute all’interno del PdS
del PGT con la banca dati predefinita da predisporre progressivamente,
utilizzando, ad esempio, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione
come occasione di reperimento dati sulle reti esistenti, ovvero i nuovi progetti
di estendimento, anche realizzati in sede di
pianificazione attuativa. Tale soluzione può consentire ai comuni, oltre al
necessario adempimento normativo, di contenere anche i costi di redazione che
l’ente locale è chiamato a sostenere.